Compagno Poletti #stasereno.
Se qualcuno pensa di poter riscrivere lo statuto dei lavoratori e per di più riformare radicalmente (altro che legge Fornero!) la disciplina del licenziamento individuale attraverso l’emendamento all’art.4, a prima firma Ichino, al jobs act n.2 (AS.1428), è meglio che sia dia una calmata.
Anche se fosse approvato e, nella lettura della Camera, passasse illeso sotto le forche caudine di Cesare Damiano, quell’emendamento non sortirebbe l’effetto che i suoi promotori si aspettano e che, con molta leggerezza, si sono rivenduti nel dibattito.
A questo punto, i lettori permetteranno una digressione di carattere tecnico-giuridico, sicuramente invisa in un momento in cui è diffusa la convinzione che alla politica tutto sia consentito.
Partiamo, allora, dall’ABC del legislatore richiamando l’articolo 76 Cost. il quale dispone che ‘’l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti’’. L’A.S. 1428 è un disegno di legge delega che deve sottostare a quanto previsto dalla Carta.
Pertanto, non esistono deleghe più o meno compiute o più o meno generiche, ma soltanto deleghe conformi a quanto sancito dalla Legge Fondamentale, nel caso in cui il Governo sia chiamato a concorrere (con i decreti delegati) alla funzione legislativa riservata al Parlamento.
Bene. Andiamo adesso a leggere insieme l’emendamento all’art. 4 delle forze centriste della maggioranza a prima firma Ichino (nomen omen): ’1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri che seguono’’.
In questo emendamento ci sono soltanto due aspetti conformi a quanto indicato dall’art.76 Cost.: il periodo definito di sei mesi per l’esercizio della delega (si potrebbe già fare osservare che si tratta di un tempo ridicolmente breve per varare un Testo unico semplificato) e il divieto di alterare l’attuale articolazione delle tipologie contrattuali. Il clou dell’emendamento sta in sole sette parole (incluse le congiunzioni che di solito non assumono un particolare significato giuridico): contratto a tempo indeterminato a protezione crescente (che dovrebbe, appunto, essere previsto dal Testo Unico semplificato ‘’e traducibile in inglese’’).
Il riferimento ai ‘’criteri che seguono’’ non deve trarre in inganno, non solo perché sono molto laschi, ma soprattutto perché si riferiscono alle norme del codice civile sulle quali dovrebbe agire in particolare il Testo Unico. Tutto ciò premesso, è credibile fondare su quelle sette parole la convinzione che un qualsiasi esecutivo possa predisporre un decreto legislativo (sentito il parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni competenti) nel quale venga stabilito che – magari per i nuovi assunti – sia unicamente di natura risarcitoria (crescente in rapporto all’anzianità di servizio) la sanzione contro il licenziamento illegittimo, salvo l’obbligo della reintegra, laddove il giudice riscontri un atto discriminatorio? Oddio: la posizione delle forze centriste della maggioranza è comprensibile e giustificata.
Abituati a rosicchiare le ossa (sempre più spolpate) che cadono dal tavolo imbandito di Pier Matteo Renzi Tambroni, per loro anche uno straccio sdrucito può sembrare uno sfavillante vessillo. Rimane di difficile comprensione che siano proprio Mario Draghi, Ignazio Visco, i partecipanti al Forum Ambrosetti, i Commissari UE a chiedere la sollecita approvazione del Jobs Act n.2 allo scopo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, di imitare la Spagna o, meglio ancora, la Germania di Schroeder. Ma questi le leggono le leggi o si accontentano di quanto scrivono i giornali? Lo sanno che i decreti delegati sono sanzionabili di eccesso di potere se violano quanto disposto dall’art.76 Cost.?
Certo, non ci sfuggono le differenze tra i contenuti dell’emendamento Ichino e il testo originario del disegno di legge, dove si parlava, alla lettera b) dell’articolo 4, della ‘’redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a) (dove era prevista –ndr- una ‘’potatura’’), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti’’.
In questo caso, veniva prefigurato – eventualmente e in via sperimentale – un nuovo rapporto di lavoro (in più), non necessariamente a tempo indeterminato, finalizzato all’inserimento (quindi rivolto a promuovere occupabilità per i soggetti più deboli) e protetto da tutele crescenti (di cui non si chiariva la tipologia). Insomma, sia il Pd che i suoi alleati giocano a rimpiattino con le leggi.
Con questi chiari di luna l’art. 18 ha davanti a sé altri 40 anni di vita serena.