Nel 1996 e nel 1997 la Suprema Corte ebbe modo di attestare un principio fondamentale, parte della costante giurisprudenza costituzionale (verbatim): non possono esser chiesti indietro assegni pensionistici già corrisposti ma, sotto questo limite, esigenze di governo della spesa pubblica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio giustificano interventi di riduzione dei trattamenti pensionistici già definiti ma ancora da erogare.
Nel 1997, la Corte arrivò a inserire tali interventi nell’esercizio del “poter discrezionale” del Legislatore, senza paletti nel quanto e nel come.
Tutto questo, chiaro alla Suprema Corte nel 1996-1997, improvvisamente è stato rimesso in discussione, a tal punto che il tema appare oggi privo di qualunque coerente orientamento giuridico ed economico:
1) nel 2013 la Corte si è espressa contro interventi correttivi (contributi perequativi) che riguardassero solo le pensioni e che non fossero estesi a tutti i redditi;
2) il Legislatore ordinario ha risposto modificando solo la forma, l’esteriorità del contributo perequativo sulle pensioni alte e questo sembra sinora aver inspiegabilmente accontentato tutti compresa la Corte;
3) ad oggi, Novembre 2014, un contributo perequativo c’è ma, nonostante ciò, si continua a discutere di altri interventi sulle pensioni alte, scollegati e di impostazione diversa da quello in vigore, probabilmente perché quest’ultimo o è ignorato o è ritenuto insufficiente e lo si vuol combinare con azioni più incisive;
4) sovrapporre interventi diversi e ispirati a logiche di funzionamento diverse può creare, questo sì, contraddizioni e incoerenze giuridiche e economiche.
Questa confusione – ma è solo una ipotesi – può dipendere dal fatto che per la prima volta di contributi perequativi sulle pensioni elevate non si discutente incidentalmente o in linea puramente teorica, ma se ne discute come scelte di policy da compiere, anzi già compiute e produttive di effetti e eventualmente da confermare o modificare.
Qui, in questo scritto, si tenta di aiutare una chiarificazione, sgomberando il campo da limiti e vincoli non veri:
— Non è vero che non siano leciti, costituzionalmente non leciti, interventi ad hoc sulle pensioni già in decorrenza. L’unico limite da rispettare è l’intangibilità degli assegni già pagati (non possono essere repetiti);
— Non è vero che interventi sui redditi da pensione debbano necessariamente collocarsi all’interno di interventi che coinvolgano tutte le tipologie di redditi. La correzione del Legislatore può indirizzarsi al criterio con cui le pensioni sono state calcolate e le risorse spostate nel tempo, al criterio con cui sono state formulate promesse pensionistiche;
— Non è vero che l’unico modo per correggere le pensioni elevate sia l’applicazione del ricalcolo contributivo integrale (le regole “Dini”). Riferito soltanto agli assegni non ancora corrisposti, questo metodo – che per sua struttura esprime le caratteristiche migliori quando applicato a tutta la rendita pensionistica – può esser fonte di discriminazione tra pensionati con effetti distributivi non controllabili;
— Il precedente punto rimuove anche l’ostacolo che, in assenza di microdati per ricostruire tutti i profili di carriera (è così purtroppo), non si possa procedere a correzioni sugli assegni pensionistici;
— Interventi sulle pensioni già in erogazione rientrano tra le leve di politica economica e, in caso di condizioni gravi dell’economia e del bilancio, il Legislatore ha su di loro la normale discrezionalità di scelta che deve rispondere ai principi generali di trasparenza d’azione e di equità nella distribuzione dei sacrifici;
— Sia dal punto di vista micro che macroeconomico, gli interventi sulle pensioni già in decorrenza hanno effetti diversi, in qualità e in quantità, rispetto agli interventi sulle altre tipologie di reddito e, nello specifico, sui redditi da lavoro e da impresa. Di conseguenza, anche sul piano economico, interventi settoriali, i.e. da non estendere a tutti i percettori di reddito, trovano una ragion d’essere. Anzi, se aiutano a risolvere prima squilibri che pesano sulla congiuntura, alla fine sono benèfici per tutti, anche per gli stessi percettori di pensione che devono contare, per ricevere l’assegno, sullo stato di salute e sul buon funzionamento dell’intera economia.
— Da ultimo, non è vero che interventi sulle pensioni debbano per forza avere come punto di riferimento la ricchezza pensionistica complessiva, ovvero il valore complessivo e attualizzato degli assegni già ricevuti e di quelli che si riceverà sino al decesso. Come ci sono scelte fiscali che si indirizzano al patrimonio e scelte che si riferiscono al reddito dell’anno, allo stesso modo e con la stessa disarticolazione è possibile che un intervento coinvolga gli assegni in pagamento nell’anno non avvalendosi di alcuna altra informazione sulla ricchezza individuale. Quando si scrive una manovra finanziaria in un momento di urgenza dei conti e di sofferenza per i cittadini e le famiglie, è anche giusto che si guardi soprattutto all’impatto sui redditi correnti disponibili in quel momento, in quel frangente problematico che va superato. Tra l’altro, non è detto che l’intervento debba essere definitivo ma esso può avere anche validità temporanea (come in effetti quello “Monti” e quello ”Letta”).
Non passino, tutte le considerazioni esposte in questa Reforming Note, come non welfariste o addirittura anti welfariste. Lo scopo è esattamente il contrario. La crisi sta colpendo tutti, e utilizzare al meglio le leve di policy serve a tentare di distribuire i sacrifici in maniera da alleviare i casi più gravi, evitare che restino segni permanenti, e creare il prima possibile condizioni di ripresa dell’economia. Welfare e occupazione, welfare e crescita, sono binomi inscindibili.