Skip to main content

Inps, tutte le disparità sulle pensioni

Leggi qui le puntate precedenti
Inps, lettera aperta di cittadini pensionati allarmati

Inps, perché mi oppongo al prelievo sulle pensioni
Inps, perché il ricalcolo forfettario delle pensioni non convince

E’ evidente che un tale ricalcolo – a prescindere da ogni altra considerazione, già sopra enunciata, circa la lesione dei principi di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto che verrebbe recata andando ad incidere su posizioni previdenziali maturate e consolidate, configurabili come retribuzione differita – si rivelerebbe, in ogni caso, estremamente iniquo e contrastante con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Esso, infatti, si realizzerebbe sulla base di un’indifferenziata ed irrealistica piattaforma contributiva per tutti (il “forfettone”, appunto), mentre il principio di eguaglianza postula, invece, che situazioni eguali ricevano trattamenti eguali e situazioni diverse meritino trattamenti diversificati. E ciò in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale, circa il rispetto del principio generale di ragionevolezza, nonché in contrasto col divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.

Tale ventilata intenzione, se tradotta in norma di legge con effetti retroattivi sui trattamenti pensionistici di coloro le cui pensioni sono già state liquidate e che hanno maturato un legittimo affidamento al riguardo, comporterebbe, oltretutto, la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU sul diritto di proprietà. Invero, la Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato che il diritto alla pensione è da ricondurre al diritto di proprietà ed, in tal modo, i pensionati diverrebbero “vittime” di una patente violazione della Cedu.

Si tratterebbe, infatti, di un vero e proprio prelievo forzoso di somme facenti parte del trattamento pensionistico già liquidato.

Deve inoltre considerarsi che la Corte costituzionale (es.: C. Cost. n. 78\2012), ha in più occasioni chiarito i limiti che il legislatore incontra nell’emanare norme retroattive, individuandolo, in generale, nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, e non è questo il caso.

L’ipotesi avanzata stride, dunque, sia sul piano del diritto europeo sia su quello della legittimità costituzionale. Verrebbero, infatti, calpestate non solo “generiche aspettative previdenziali” ma proprio i diritti acquisiti e consolidati dei pensionati, con la violazione di una serie di principi costituzionali sanciti dagli artt.3,36,38,53 e 97 della nostra Costituzione.

(4/continua)


CONDIVIDI SU:

Gallerie fotografiche correlate

×

Iscriviti alla newsletter