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Inps, perché il ricalcolo forfettario delle pensioni non convince

Leggi qui la prima e la seconda parte
Inps, lettera aperta di cittadini pensionati allarmati

Inps, perché mi oppongo al prelievo sulle pensioni

La pendenza dei citati giudizi dinanzi alla Corte dei conti, sulle decurtazioni ai trattamenti pensionistici, renderebbe illegittima sotto il profilo della violazione all’art. 6 CEDU la ventilata modifica legislativa sul ricalcolo retroattivo delle pensioni.

Invero, la Corte europea dei diritti dell’uomo è già stata chiamata a valutare, in un caso analogo (sentenza “caso Maggio” del 31 maggio 2011), la compatibilità con l’art. 6 Cedu (diritto a un equo processo) di una legge italiana recante una normativa retroattiva di riequilibrio nel sistema pensionistico, eliminando i vantaggi goduti da persone che avevano lavorato in Svizzera e versato contributi inferiori.

Lo Stato, secondo la Cedu, non può interferire in modo arbitrario nella procedura giudiziaria introducendo norme retroattive che hanno l’effetto di modificare definitivamente l’esito del giudizio pendente nel quale lo Stato è parte, rendendo inutile per i ricorrenti la prosecuzione del giudizio. Né considerazioni finanziarie possono da sole influire sull’esito delle controversie, e nemmeno l’interesse generale dell’ordinamento può considerarsi “sufficientemente impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva” avente come risultato quello di favorire lo Stato nei giudizi ancora pendenti in cui esso stesso è parte.

Ebbene, l’intenzione sottesa al ricalcolo delle pensioni sembra quella di applicare, a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, ormai consolidato, metodi di calcolo strumentalmente rivolti a ridurne ingiustamente l’importo, al fine di risanare il bilancio dell’INPS e garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.

Invero, secondo le prime anticipazioni, il ricalcolo delle pensioni, oltre una certa soglia, verrebbe attuato con il sistema contributivo ed utilizzando il cd. “forfettone” (così si designa, sinteticamente, il metodo forfettario di calcolo, introdotto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, recante la normativa attuativa dell’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), nell’evidente difficoltà, per l’INPS, di conoscere precisamente il montante contributivo maturato durante l’intera vita lavorativa di ciascun pensionato.

In particolare, i tassi di rendimento che concorrono a determinare il montante contributivo (costituito dai contributi versati e dai relativi interessi, via via maturati) sarebbero calcolati anch’essi in modo parziale ed in via forfettaria.

(3/continua)


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