Di seguito si propone un metodo per rendere flessibile il pensionamento previa correzione delle pensioni e delle quote di pensione retributive:
– Si individuano un’età anagrafica standard e una anzianità contributiva standard;
– Si definisce distanza dallo standard, o gap da standard, il minor valore tra la distanza dell’età effettiva dall’età standard e la distanza dell’anzianità effettiva dall’anzianità standard;
– Se il lavoratore sta al di sotto dello standard, per andare in pensione può “acquistare” gli anni che gli mancano rinunciando ad altrettanti anni di anzianità già maturati e valorizzati secondo la sua retribuzione pensionabile al momento della cessazione del lavoro e della contribuzione;
– Se il lavoratore sta al di sopra dello standard, gli anni in più gli vengono accreditati come altrettanti anni di anzianità, che si aggiungono a quelli effettivamente maturati e vengono valorizzati, come gli altri che già ha, secondo la sua retribuzione pensionabile al momento della cessazione del lavoro e della contribuzione.
Questa stessa metodica di correzione può essere applicata anche alle pensioni retributive (e alle quota di pensioni retributive) già in erogazione, per valutarne l’eventuale eccesso di generosità e ricalcolarle ex-post.
La domanda da porsi è: per dati requisiti standard nel 2015, quali sono gli standard equivalenti negli anni precedenti?
I requisiti standard individuati per il 2015 possono essere trasportati all’indietro. In questo esercizio di simulazione lo si fa ipotizzando che la dinamica sia di 1 mese ogni anno, in crescita se si proietta in avanti, in diminuzione se si ricostruisce (come è il caso) all’indietro. La dinamica di 1 mese all’anno è quella prevista dalla Legge n. 122 del 30 Luglio 2010 e successive modificazioni, per l’aggancio dei requisiti di pensionamento alla progressione della vita attesa.
Per la simulazione all’indietro si sceglie, a titolo dimostrativo, l’anno 1990. L’intervallo di anzianità contributiva 35-41 anni nel 2015 corrisponde, nel 1990, a 33-39 anni; l’intervallo di età anagrafica 62-70 anni nel 2015 corrisponde, nel 1990, a 60-68 anni. Se gli standard nel 2015 sono 66 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva, nel 1990 gli standard equivalenti corrispondono a 64 e 39 anni.
Applicare assieme, e secondo una stessa metodologia, la riforma per la flessibilità nell’accesso a pensione e la riforma per il riequilibrio delle pensioni retributive risponde a una forte logica di sistema, legando in una visione organica previdenza e mercato del lavoro:
– La flessibilità, anche se concessa responsabilizzando il lavoratore (cioè variando l’assegno pensionistico a seconda di età e anzianità contributiva), nei prossimi anni può creare una concentrazione di uscite di cassa che il bilancio pubblico potrebbe avere difficoltà a sostenere;
– Per coprire le esigenze di cassa connesse alla flessibilità, la stessa responsabilizzazione applicata a chi va pensione oggi è richiesta, seguendo la medesima ratio, ai titolari di pensioni retributive già in decorrenza (a valere sulle rate di pensione ancora non corrisposte, facendo salvo lo storico);
– Congegnato così, tutto all’interno del sistema pensionistico, il riequilibrio sarebbe al riparo da sentenze della Corte Costituzionale. Il contributo a carico delle pensioni retributive già in decorrenza non assumerebbe connotazioni fiscali, non interferirebbe con la fiscalità generale, ma sarebbe strumento di politica economica specifica del comparto pensionistico;
– Nel contempo, la flessibilità di accesso alla pensione favorirebbe il turnover sul mercato del lavoro, liberando posizioni sia per gli avanzamenti di carriera di lavoratori/professionisti già occupati sia, a catena, per la nuova occupazione di giovani a inizio carriera;
– Questo circuito virtuoso avrebbe effetti positivi sia nel settore privato che in quello pubblico (la PA). Molto meglio non obbligare alla permanenza a lavoro persone non sufficientemente motivate e ad alta retribuzione di fine carriera, e invece fare spazio a capitale umano fresco, meglio formato, più produttivo e con livelli retributivi più bassi. Nella PA si potrebbero aprire finalmente opportunità per la riqualificazione interna degli organici;
– In questa prospettiva, un intervento come quello qui tratteggiato (flessibilità abbinata a riequilibrio delle pensioni già in decorrenza) potrebbe essere un “alleato” prezioso per il Job Act, andando a rinforzare gli incentivi per le imprese all’assunzione di nuovi lavoratori/professionisti.
Certo si può discutere su quali siano i parametri standard più opportuni, o su quale sia la dinamica più congrua per proiettarli in avanti e all’indietro, ma il suggerimento che qui si porta all’attenzione può esser molto utile sia per dare respiro sistemico alle riforme (oggi questa visione non sempre è riconoscibile nelle azioni di governo), sia per creare le condizioni finanziarie, di cassa, affinché le riforme possano compiersi ed entrare a regime.
Lo scritto è corredato da simulazioni e quantificazioni.
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