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Inps, che cosa grava sulle pensioni

Terzo di una serie di approfondimenti che è possibile leggere qui:
Inps, cosa si intende per Previdenza e Assistenza
Inps, ecco come leggere il bilancio

Una questione che a tutt’oggi continua a dividere “gli addetti ai lavori” è quella relativa alla necessità di provvedere alla separazione tra assistenza e previdenza, realizzata la quale i conti della previdenza (rectius: del sistema pensionistico) sarebbero in ordine, mentre la questione della sostenibilità della spesa pensionistica dipenderebbe tutta dal fatto che le gestioni previdenziali dell’INPS sarebbero gravate dal “sistema” assistenziale.

L’aver ignorato, quindi, il suddetto principio di correttezza contabile avrebbe (ha) fatto gravare sui conti delle pensioni (ovvero sulle spalle dei pensionati) l’effetto/il costo delle prestazioni sociali, le quali dovrebbero, invece, essere a carico della fiscalità generale. In definitiva, cio’ è stato fatto con una palese violazione dei principi costituzionali e della contabilità di Stato. Non lo diciamo Noi, ma cosi’ ha ripetutamente sentenziato la Corte Costituzionale, negli ultimi 35 anni (1980-2014).

LA G.I.A.S.

Nel merito va da subito osservato che la sin dal 1989 il legislatore, con l’articolo 37 della legge n. 88, si è proposto di separare l’assistenza dalla previdenza, istituendo presso l’Inps una speciale Gestione degli interventi assistenziali (G.I.A.S.) da finanziarsi a carico dell’erario e che costituisce lo strumento contabile per l’applicazione delle norme che regolano l’intervento di natura assistenziale dello Stato nell’ambito del welfare.

La Gestione, dalla data della sua istituzione, ha registrato una forte evoluzione sul piano normativo e applicativo, estendendo il suo raggio di azione a settori sempre più ampi della vita sociale.
Attualmente le aree di intervento della GIAS possono essere così articolate:
1) Erogazione di quota parte dei trattamenti pensionistici
2) Erogazione diretta di prestazioni prettamente assistenziali
3) Sostegno dell’occupazione in periodi di accentuata crisi economica.
Da ciò, si conferma – ancor oggi – l’ evidente commistione tra costi assistenziali e costi misti previdenziali-assistenziali ( a prevalenza assistenziale) lamentati da chi scrive, dalla Confedir e da una serie di soggetti sociali (NdR).

Già precedentemente la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 157 del 1980, ebbe modo di affermare che “l’istituzione della pensione sociale si inquadra nell’attuazione del primo (non del secondo) comma dell’art. 38 Cost. “ e che “la natura assistenziale della pensione sociale è fra l’altro sottolineata dal fatto che essa è a carico dello Stato “ . Da tale assunto deriverebbe la considerazione che la tipologia del finanziamento è un requisito da prendere in considerazione per valutare la natura previdenziale o assistenziale della prestazione.

A seguito della citata Legge n. 88/1989, già dal 1989 i bilanci delle gestioni Inps furono predisposti secondo le nuove direttive, che prevedevano una ricomposizione funzionale delle attività con riferimento alla loro natura previdenziale o meno, con l’effetto, sia pure ope legis, di determinare un importante processo di risanamento del bilancio INPS .

Successivamente, con la legge finanziaria per il 1998 (n. 449/1997) e quella per il 1999 (n. 448/1998), si è nuovamente intervenuti sulla via della separazione tra previdenza e assistenza. Ma, ancora una volta, la soluzione è stata (tecnicamente e contabilmente) solo parziale.
Nel primo caso (449/1997) si agi’ attraverso lo spostamento nel campo dell’assistenza (con finanziamento di natura fiscale a carico dello Stato) di ulteriori trasferimenti ed adeguamento di oneri (ex art. 37 L. n. 88/1989), con la copertura degli oneri delle pensioni di invalidità ante 1984 e degli oneri delle pensioni Cdcm ante 1989 e stabilendo altresì che lo Stato avrebbe garantito la copertura piena della GIAS, la quale sarebbe stata, da quel momento in poi, in pareggio. Ma, anche su questo, a Noi restano ampi dubbi (NdR).

Nel secondo caso (448/1998) si opero’ con il superamento della pratica delle anticipazioni di tesoreria in luogo di trasferimenti a titolo definitivo.
In seguito confluirono nella GIAS ulteriori e numerose prestazioni di tipo assistenziale o sociale (oltre 40 tipologie complessive) – poiché i relativi compiti erano stati trasferiti all’INPS – rendendo sempre più difficile attribuire, in via di principio, una data prestazione al settore dell’assistenza piuttosto che a quello della previdenza, secondo i canoni dell’articolo 38 della Costituzione.

Ad oggi quindi, sembrerebbe possibile affermare che le prestazioni assistenziali vengono considerate tali se il loro finanziamento è totalmente a carico dello Stato (rectius: fiscalità generale) e dei trasferimenti dal suo bilancio.

Ma, di ciò, purtroppo non c’è certezza nel bilancio INPS e nel bilancio dello Stato, per assenza di trasparenza sia sulle cifre relative che sui tempi del trasferimento dei denari dal bilancio dello Stato all’INPS (NdR, Stefano Biasioli).

Testo a cura di Cristiano Giovannetti e Stefano Biasioli


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