I concetti di assistenza e previdenza trovano riferimento rispettivamente nel comma 1 dell’articolo 38 della Costituzione e nei commi 2 e 4 del medesimo articolo. L’INPS gestisce e fornisce le maggiori prestazioni sociali in denaro a livello nazionale; le prestazioni assistenziali, a carico della fiscalità generale, spettano al cittadino inabile al lavoro e che si trova in uno stato di bisogno, mentre le prestazioni previdenziali, per le quali vi è una contribuzione per il finanziamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono riservate ai lavoratori i quali fruiscono di determinate prestazioni al fine di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi previsti ed individuati dal legislatore, quali infortuni, malattie, vecchiaia, etc.
Tra le prestazioni assistenziali giova ricordare: pensione sociale, pensione o assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegni al nucleo familiare, assegno di maternità, maggiorazioni su trattamenti pensionistici, pensione e indennità per la cecità civile, pensione ed indennità di comunicazione per la sordità etc.
In buona sostanza può definirsi assistenza un trattamento o una integrazione ispirati allo scopo di tutelare una situazione di bisogno e previdenza un trattamento pensionistico determinato in base ai contributi versati durante una (precedente) attività di lavoro; del pari la prima è pagata attraverso il gettito tributario generale e la seconda attraverso i contributi previdenziali versati (oggi).
Ricordiamo che, da sempre, la trattenuta pensionistica obbligatoria è stata considerata e valutata, dai lavoratori attivi e dalla magistratura, come salario differito oppure come risparmio obbligato.
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Testo a cura di Cristiano Giovannetti e Stefano Biasioli