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Banche popolari, perché il ricorso alla Consulta è cosa buona e giusta

Il ricorso alla Consulta della Regione Lombardia ha molte ragioni di fondo. Non tanto in riferimento all’art. 77, quello che definisce i caratteri di necessità e urgenza dei decreti legge, quanto per la violazione di almeno altri tre articoli: l’art. 41 che stabilisce che “l’iniziativa economica privata è libera, l’art. 45 che riconosce la funzione sociale della cooperazione, e l’art. 117 che afferma che le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito di carattere regionale sono materia di legislazione concorrente.

Il decreto-legge approvato dal governo il 20 gennaio violava apertamente l’art.77 che stabilisce la possibilità di varare decreti solo in casi straordinari di necessità e urgenza, ma il decreto è stato poi convertito in legge dal Parlamento che ha approvato un’apposita legge di conversione che peraltro ha introdotto anche alcune pur piccole modifiche, quindi attualmente la riforma delle banche popolari è oggetto di una legge ordinaria che ha recepito il decreto e che non può essere giudicata sulla base dell’art. 77 . In pratica il Parlamento ha sanato un vulnus costituzionale e appare perlomeno complesso che la Consulta possa intervenire sul decreto originario, un decreto che peraltro che non ha avuto effetti giuridici nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore e la conversione.

Più sostanziali sono invece i rilievi sulla base degli art. 41 e 45. Soprattutto il primo (“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.) appare palesemente violato dalla riforma delle popolari. Sia perché si limita drasticamente l’iniziativa economica privata, sia perché si contraddice apertamente l’ultima parte dell’articolo: nel caso della riforma delle popolari infatti si va nella direzione opposta e non si indirizza l’attività economica ai fini sociali, ma si obbligano le banche cooperative, che hanno per statuto e tradizione proprio fini sociali, a diventare società di capitali con fini soprattutto di profitto.

Anche il rilievo sull’art. 117 è sicuramente fondato. La riforma delle popolari entra a gamba tesa sulle banche che hanno più di 8 miliardi di attivo senza badare se tra queste ci sono aziende di credito “di carattere regionale”. Per esempio la Banca popolare di Milano ha 486 filiali in Lombardia su 648: è sicuramente una grande banca, ma altrettanto sicuramente non si può negare che abbia un “carattere regionale”.

Detto questo, e al di là del caso delle banche popolari, si può dire che l’aver introdotto il concetto di “legislazione concorrente” nella riforma costituzionale del Titolo V è stato un esempio di irrazionalità legislativa come dimostrano i tanti ricorsi alla Corte costituzionale. Ma ci mancherebbe che una norma costituzionale opinabile possa essere aggirata per decreto, anche se poi convertito in legge.

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