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Che fine faranno i profili sui social network?

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L’ingresso nella vita di tutti i giorni dei social network ha modificato le nostre abitudini in maniera radicale. Oggi riusciamo ad inviare la foto del nuovo cucciolo o della nuova moto in tempo reale a tutti gli amici.
Lo stesso discorso si può fare per i servizi in cloud. Un tempo, per mostrare agli amici le foto delle vacanze, dovevamo invitarli a casa. Oggi le fotografie sono spesso memorizzate su apposito spazio cloud accessibile tramite molti dispositivi, anche mobili.

Accade così che gran parte della nostra esistenza si svolge e viene memorizzata su dispositivi che non ci appartengono, ma ci appartiene quanto memorizzato. Pensiamo ancora a tutta la posta elettronica o al materiale inerente il nostro lavoro (progetti, ad esempio).
E questi sono i nostri dati. A tutto ciò vanno aggiunti i nostri acquisti: musica e libri in primo luogo. Se i nostri CD e i nostri libri cartacei sono custoditi nella libreria di casa e saranno un giorno a disposizione dei nostri eredi, la stessa certezza non si può avere per gli MP3 acquistati sugli stores online (iTunes il primo e più noto) oppure per gli e-book, normalmente “intrappolati” all’interno del dispositivo di lettura.

La domanda è proprio questa: cosa succede ai beni digitali che ci appartengono alla nostra dipartita? Gli strumenti giuridici fino ad oggi utilizzati per gestire la devoluzione ereditaria dei nostri beni sono idonei a regolare anche questi nuovi fenomeni?

Queste domande, negli ultimi anni, sono diventate sempre più frequenti. Internet e la tecnologia ad esso, connessa hanno avuto un impatto sociologico importante ma il diritto, che fenomeni sociali è destinato a regolare, non ha avuto un’evoluzione altrettanto rapida.

Accade quindi che le norme sulla successione ereditaria siano carenti nel dare risposte nella maggior parte dei casi di trasmissione ereditaria degli asset digitali e che oggi debba essere preoccupazione degli utenti evitare che essi vadano perduti dopo la morte.

Naturalmente, stiamo parlando di asset digitali, non di altri beni in cui soltanto la modalità di accesso è digitale. Tipico esempio è il conto corrente bancario online. Qui le normali regole in materia di successione non incontrano eccezioni.
Esaminando invece gli aspetti problematici, distinguiamo le risorse che sono da noi create da quelle semplicemente acquistate.

Per quanto riguarda i nostri dati contenuti su servizi online (foto, posta, progetti, etc.), l’accesso è legato all’autenticazione a quel dato servizio. Normalmente Facebook, Gmail, Dropbox, etc. identificano il legittimo titolare in base al fatto che quest’ultimo sia a conoscenza della password. In mancanza del legittimo titolare, è preclusa a chiunque altro, per quanto erede, la possibilità di impossessarsi dei dati da quella password protetti.

Negli USA il problema è già stato portato all’attenzione dei giudici che, in qualche caso, hanno riconosciuto agli asset digitali la natura di beni immateriali su cui gli eredi possono vantare diritti. Su questo presupposto, hanno condannato i gestori dei servizi a consegnare ai successori quanto contenuto nell’account del defunto.

In Italia non ci sono precedenti giurisprudenziali. Peraltro, è da segnalare il rischio concreto che una simile pretesa debba essere fatta valere nello Stato in cui si trova la sede della società fornitrice del servizio. E’ evidente che tutto ciò potrebbe esporre gli eredi a rilevanti costi legali.
Alcuni operatori, come ad esempio Google, forniscono un servizio di gestione dell’account inattivo. Dopo un certo numero di mesi di inattività (di solito, configurabile) l’utente viene avvisato via SMS dell’inizio della procedura di cancellazione dell’account con trasmissione dei dati a soggetto previamente comunicato ovvero cancellazione degli stessi.

Diversamente deve essere affrontato il discorso per gli acquisti digitali, quali musica e libri. Per Apple iTunes l’utente è libero di duplicare, memorizzare e masterizzare i prodotti illimitatamente con l’unico limite dell’uso personale e non commerciale, dal che si desume che l’erede è titolato ad acquisire tutta la collezione musicale del decuius.

Ad altra conclusione si deve giungere per gli eBook acquistati tramite Amazon. In base alle condizioni contrattuali, quando si “acquista” un eBook, si ottiene in realtà il diritto di vedere, usare e visualizzare il contenuto un numero illimitato di volte sui dispositivi supportati esclusivamente per uso personale e non commerciale. In questo caso, sembra difficile poter individuare una successione ereditaria vera e propria, quanto piuttosto una successione nel contratto. È evidente come la posizione dell'”erede” sia più semplice se gli verranno trasmesse le credenziali di accesso al servizio.

In conclusione, in mancanza di figure giuridiche precise e regole certe, bisogna prestare alla c.d. eredità digitale un’attenzione diversa e particolare.

Il notariato italiano si è dimostrato sia da subito sensibile a questi temi, stilando un decalogo consultabile e scaricabile dal sito www.notariato.it

Sabrina Chibbaro
Consiglio Notarile di Milano

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