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Contributi statali alle scuole. L’intervista a Sepiacci (Aninsei)

(Scusandoci con Aninsei per le valutazioni errate contenute in un recente post della blogger di Formiche.net, Suor Anna Monia Alfieri, Formiche.net ha voluto sentire la versione dell’associazione presieduta da Luigi Sepiacci. Michele Arnese)

“Aninsei combatte le situazioni di privilegio, non le ricerca per i suoi associati ed è stata costretta a chiedere il giudizio di ottemperanza in quanto il DM del MIUR n.637 del 3.6.2016, che assegna i contributi alle scuole Paritarie, è stato adottato 5 mesi dopo la sentenza 292/2016 in evidente difformità ai parametri stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato sull’argomento”. Lo dice in una conversazione con Formiche.net Luigi Sepiacci, presidente di Aninsei: “Sui contributi dello Stato alle scuole paritarie siamo stati costretti a richiedere l’ottemperanza della sentenza 292/2016 del Consiglio di Stato, poiché il lasciare le cose come stanno ora sarebbe stato profondamente ingiusto verso i nostri associati. Sarebbe stato paragonabile a permettere che ai poveri che hanno i capelli neri  venga impedito  di andare mangiare alla mensa dei poveri: perché essa è stata pensata solo ed esclusivamente per i poveri che hanno i capelli rossi”.

Presidente Sepiacci, lei rappresenta Aninsei, l’Associazione che maggiormente raccoglie, a livello nazionale, gli istituti di Istruzione e di Educazione pubblici, non statali. Ci spiega cosa sta succedendo in merito alla ripartizione dei fondi ministeriali che vengono annualmente assegnati alla scuola paritaria?

“Occorre innanzitutto citare una novità fondamentale: mi riferisco cioè al pronunciamento del  Consiglio di Stato contenuto nella sentenza n. 292/16 dove si è chiaramente stabilito che le scuole senza scopo di lucro sono quelle che erogano il loro servizio senza corrispettivo o con il versamento di un importo simbolico”.

Quindi cosa significa ciò?

“Scuole che erogano lo stesso servizio, a fronte di corrispettivi di uguale entità, non possono essere discriminate a fronte di criteri soggettivi in merito alla sola forma dell’ente gestore”. “Questo è previsto dalla normativa comunitaria “che non ammette aiuti di Stato poiché potrebbero turbare la libera concorrenza, creando degli indebiti vantaggi verso gli uni, rispetto agli altri”. “Ci spieghi il mondo della scuola cosiddetta No Profit come le scuole Aninsei possano erogare uno stesso servizio, se non migliore, e distribuire utili, mentre le strutture formalmente No Profit con rette di pari importo, e con i contributi dello Stato, a mala pena pareggiano i bilanci”.

Sembrerebbe quindi un problema solamente di oculata gestione delle risorse affidate, pubbliche e private.

“Ma è un problema non nuovo: ai primi del 2013, l’ANINSEI, anche sulla scia della allora recente dichiarazione del vicepresidente della Commissione europea, con delega alla Concorrenza, Joaquín Almunia, che aveva affermato: “Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti.”, si rivolgeva al ministro Profumo perché di tale principio si tenesse conto nel DM sui criteri per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie, in via di emanazione. Ma il DM n. 46 del 30/01/2013, comunicato con circolare del 6/02/2016, contrariamente a quanto auspicato ripeteva pedissequamente le discriminazioni degli anni precedenti e pertanto l’ANINSEI si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Con ricorso notificato l’8 aprile 2013 impugnava il decreto deducendone l’illegittimità.

Quindi già nel 2013 voi di Aninsei vi rivolgeste al giudice amministrativo?

“Infatti, e il Tar del Lazio, sezione III bis, presidente Massimo Luciano Calveri, consigliere estensore Ines Simona Immacolata Pisano in quell’occasione con la sentenza n. 3470/2014, depositata in data 28.3.2014, si pronuncia sul ricorso proposto dall’ANINSEI per l’annullamento del decreto ministeriale n. 46 del 30 gennaio 2013 e “lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art.4, comma 1, del d.m. 30 gennaio 2013, n. 46 in epigrafe impugnato nei termini indicati in motivazione. Lo respinge per la restante parte. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari. In realtà Il TAR Lazio pur riconoscendo la validità delle tesi della ANINSEI sulla illegittimità di un criterio soggettivo nell’individuazione delle scuole da considerare senza scopo di lucro e quindi sulla necessità di criteri oggettivi poi ripropone criteri soggettivi”.

Non siamo ancora al punto di svolta della sentenza del CDS di gennaio scorso?

“Sia l’ANINSEI che il MIUR, per ragioni ovviamente opposte, non soddisfatti della sentenza si sono rivolti al Consiglio di Stato con appello n. 7228 del 2014, la prima, e con appello n. 7068 del 2014, il secondo e costituendosi nel reciproco ricorso dell’avversario.

Ci parli della sentenza del Consiglio di Stato

“Riunificati i ricorsi il Consiglio di Stato, sezione VI, presidente Filippo Patroni Griffi, consigliere estensore Marco Buricelli con la sentenza n. 292/2016 depositata il 28.1.2016 si è pronunziata stabilendo:
-accoglie l’appello n. RG 7228 del 2014 di Aninsei per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato in prime cure entro i limiti specificati al p. 4.1. della motivazione;
–respinge l’appello n. RG 7068 del 2014 del MIUR;

-condanna il Ministero a rimborsare ad Aninsei le spese, i diritti e gli onorari di entrambi i gradi dei giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Il Consiglio di Stato in buona sostanza, ha accolto la tesi dell’ANINSEI che le scuole paritarie senza fini di lucro non sono quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, secondo il criterio soggettivo, ma sono quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro realmente, ovvero senza corrispettivo, vale a dire a titolo gratuito, o dietro il versamento di un corrispettivo solo simbolico, per l’attività didattica prestata.

“Dippiù: le scuole gestite da enti senza scopo di lucro e gli enti con scopo di lucro sono da equiparare nella concessione di contributi diretti o indiretti, quando richiedono alle famiglie degli studenti i corrispettivi per le prestazioni didattiche svolte. Ne consegue che in assenza della condizione, da valutare in termini rigorosamente oggettivi, della gratuità o della quasi gratuità del servizio, il vantaggio selettivo e cioè i contributi e le esenzioni concessi solo ad alcuni Enti operanti nel settore (gli enti senza fini di lucro) costituisce “aiuto di Stato”, e si incorre perciò nel divieto e nel regime di illegittimità sancito più volte in sede comunitaria dalla Commissione Europea e, nelle sue pronunce, dalla Corte di Giustizia Europea.

Una per tutte la sentenza della Corte di Giustizia 27 luglio 2003 – Altmark- in tema di “aiuti di Stato”.

In realtà la sentenza del Consiglio di Stato diventa rilevante anche per  un’altra questione sul tappeto e cioè la questione relativa alle agevolazioni in tema di IMU e di TARI”.

Qual è stata la reazione del MIUR?

“Uscita la sentenza l’ANINSEI si rivolgeva al Capo di Gabinetto del MIUR per chiedere un incontro sulle conseguenze della sentenza. Con continui rinvii di appuntamenti telefonici si è arrivati alla fine di maggio senza che si arrivasse ad alcun confronto. L’ANINSEI  si era nel frattempo rivolta anche al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti con il quale nel mese di luglio 2015 era stato affrontato il tema delle agevolazioni in tema di IMU e di TARI in un tavolo di confronto al quale erano presenti rappresentanti del MIUR, del MEF e delle associazioni della scuola paritaria. Con la nota protocollo n. DICA 0007327  del 5.4.2016 interviene il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio per sollecitare gli Uffici di Gabinetto del MEF e del MIUR “a voler dare utili notizie all’Associazione”, ma senza alcun effetto.

E veniamo ad oggi, all’emanazione del DM 637 del 3.6.2016

“I primi di giugno, su diffida della FISM Federazione Italiana Scuole Materne che si dichiarano allo stremo per la mancata corresponsione dei contributi, il ministro Giannini firma il D.M. 367/2016 e lo invia alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità. Il Decreto che ha impegnato per oltre 4 mesi il Capo e il Vice Capo di Gabinetto, non supera però a giudizio dei legali dell’ANINSEI i “landmark” fissati dalla sentenza del Consiglio di Stato infatti accanto a criteri oggettivi il DM ripropone criteri soggettivi ripetendo una “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” che il Consiglio di Stato aveva già attribuito al TAR Lazio nella sentenza n. 3074/2014 che con la sentenza n. 292/2016 ha riformato”.

Invero, ha detto il Consiglio di Stato, “è irrilevante che un istituto scolastico, gestito secondo criteri imprenditoriali (e dunque finanziato con le rette pagate dagli alunni) faccia capo a soggetti i quali destinano a finalità di solidarietà sociale gli eventuali utili che residuano una volta remunerati i fattori produttivi.”

Ma ancor più è definibile “operazione di  ortopedizzazione interpretativa” è il volere definire “il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio” le rette percepite dalla scuola paritaria se inferiori anche di un solo euro al costo medio per studente, annualmente pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012. Mentre le scuole, anche se applicano le stesse “rette simboliche”, ma risultando “soggettivamente” a scopo di lucro non avrebbero diritto a nulla.

Che cosa avete deciso di fare dunque?

“L’Aninsei è stata costretta da questa serie di eventi a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso CdS n. 292 del 28 gennaio 2016 e per l’accertamento della nullità, previa sospensione, del Decreto Ministeriale 3 giugno 2016, protocollo n. 367”.

Quindi la causa degli eventuali ritardi nei pagamenti non è imputabile ad Aninsei?

“I ritardi che ne potranno conseguire non saranno da attribuire ad ANINSEI ma a quanti hanno speso la loro influenza per mantenere uno status di illegittimo privilegio, i nodi verranno al pettine e vedremo di chi sono i capelli intrecciati”.

Leggi qui la sentenza (2016-01-28_CdS_sentenza-292-2016)

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