Pubblichiamo la risposta data dal prof. Vincenzo Lippolis nell’ambito dell’approfondimento pubblicato dalla Rivista Quaderni costituzionali (a. XXXVI, n. 2, giugno 2016), contenente dieci domande redazionali e le risposte dei professori di diritto costituzionale di diversi Atenei italiani
Ecco la risposta di Lippolis alla domanda: Quali sono i maggiori pregi della riforma costituzionale sottoposta a referendum?
I maggiori pregi della riforma sono i suoi due obiettivi principali: il superamento del bicameralismo paritario e il riequilibrio del rapporto StatoRegioni. Il bicameralismo nell’esperienza costituzionale contemporanea trova giustificazione nella rappresentanza nella seconda Camera degli enti territoriali che compongono lo Stato e nei regimi parlamentari si struttura ovunque con una differenziazione di competenze e una relativa prevalenza della Camera di diretta espressione del corpo elettorale.
In particolare, è solo quest’ultima ad essere titolare del rapporto di fiducia con il Governo. In sostanza, tutti i sistemi di governo parlamentare si caratterizzano per un parlamentarismo asimmetrico. E questo fa la riforma in esame. La conduzione governativa dell’indirizzo politico sarà facilitata non solo dall’esclusione del Senato dal rapporto fiduciario, ma anche dall’introduzione di un meccanismo di approvazione a data certa delle leggi di attuazione al programma di Governo (correlato ad una limitazione del potere di adottare decreti-legge).
È opportuno entrare nell’ordine di idee che la riforma non riguarda solo il Senato, ma è una riforma dell’intero Parlamento. Si rimane comunque nell’ambito di un regime pienamente parlamentare, anche perché non vengono toccati i poteri del Presidente della Repubblica in materia di formazione del Governo e di scioglimento anticipato della Camera politica. Si può parlare di un «Governo parlamentare del Primo Ministro».
La verticalizzazione del potere a vantaggio dell’esecutivo, comunque, non viene tanto dalla revisione costituzionale, ma dalla legge elettorale che crea una legittimazione diretta del premier. Per il secondo aspetto, si introduce la c. d. clausola di supremazia, che è propria dei sistemi federali e regionali, e si riportano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato materie che improvvidamente erano state collocate nelle competenza concorrente Stato-Regioni, la quale è abolita con un effetto di semplificazione del sistema di riparto. Vengono poi enumerate materie nelle quale più evidente è la vocazione regionale a legiferare.
Nel complesso si traducono in norme orientamenti della Corte costituzionale. Sterilizzare completamente un possibile contenzioso Stato-Regioni è impossibile, ma sicuramente il Titolo V è stato migliorato e la canalizzazione di esigenze degli enti territoriali tramite il Senato potrebbe disinnescare preventivamente parte dei conflitti