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Cosa potrebbe cambiare per le imprese con la riforma costituzionale

Di Stefano Da Empoli e Gianluca Sgueo

Non è mai agevole valutare l’impatto giuridico, sociale ed economico di una norma costituzionale né tantomeno di una sua revisione perché in gran parte esso è determinato da due fattori che all’atto pratico rimangono quasi ineffabili: l’attuazione concreta, non sempre prevedibile ex ante e spesso e volentieri corretta e mediata dal legislatore e dall’organismo deputato alla sua interpretazione autentica, la Corte Costituzionale, e il contesto normativo formale e informale nel quale viene a collocarsi.

Nel caso della revisione che verrà sottoposta a referendum il prossimo 4 dicembre, i benefici appaiono soprattutto di due tipi: una semplificazione del processo legislativo statale, grazie al venir meno del bicameralismo paritario, e la riforma del Titolo V che disciplina proprio i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali.

Per certi versi più trascurabili, dal punto di vista dell’impatto economico, soprattutto in una visione di lungo periodo, appaiono i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei parlamentari e dalla (possibile ma non scontata) scomparsa delle province, su cui pure il Governo ha concentrato fin qui gran parte della propria campagna di comunicazione.

Con il superamento del bicameralismo paritario, si vuole eliminare – o quantomeno depotenziare in maniera significativa – la cosiddetta “navetta parlamentare”, ovvero il passaggio spesso reiterato tra un ramo e l’altro del Parlamento di un provvedimento legislativo prima della sua definitiva approvazione.

Il “ping pong” tra Camera e Senato non solo comporta ritardi, spesso gravi (basti pensare, tanto per rimanere nel campo dei provvedimenti che interessano di più alle imprese, al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo nel febbraio 2015 e ancora fermo al Senato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera circa un anno fa). Ma produce diverse altre distorsioni, due su tutte: il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza e l’appesantimento di provvedimenti che godono di una corsia preferenziale (a partire dalla Legge di stabilità) di disposizioni che sarebbe preferibile trovassero un veicolo ad hoc. Con l’ulteriore conseguenza della perdita di organicità dei provvedimenti legislativi e un decadimento della qualità del dettato normativo, che a loro volta aumentano l’incertezza del diritto, che per le imprese rappresenta un autentico “spauracchio”.

D’altro canto, se le considerazioni fin qui svolte depongono a favore del superamento del bicameralismo paritario, almeno dal punto di vista dell’impatto sul sistema economico, sono maggiori le perplessità espresse da giuristi e politologi, ciascuno nel proprio campo di azione. Le preoccupazioni derivano, anzitutto, dal pericolo di un eccesso di legislazione, derivante proprio dai minori ostacoli presenti nell’iter di approvazione delle norme primarie. Non solo, il superamento del bicameralismo, qualora non si accompagnasse a una riduzione importante della decretazione d’urgenza e del voto fiduciario, consegnerebbe ai Governi un potere ancora maggiore rispetto a quello di cui attualmente godono. Per quanto farraginoso e disfunzionale, infatti, il sistema di controlli e veti incrociati ha la potenzialità di depotenziare leggi inadeguate o incomplete.

Per gran parte delle imprese, però, la portata principale del menù referendario è costituita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali e che era già stato ampiamente modificato appena quindici anni fa. Un segno tangibile dei palesi difetti di fabbrica con i quali quella riforma fu varata e che sono espressi plasticamente dal dato del contenzioso costituzionale, oltre che dalla vasta casistica offerta in numerosi ambiti nei quali le imprese operano. Basti pensare che il conflitto di competenze tra Stato e Regioni ancora oggi rappresenta una percentuale del tutto significativa delle sentenze della Corte Costituzionale (nel 2015, ben il 41% contro il 6% del 2000).

D’altronde, oltre all’ambiguità intrinseca della potestà legislativa concorrente condivisa da Stato e Regioni, che la revisione attuale elimina alla radice, la divisione di competenze tra livello nazionale e livello regionale, che venne operata con la riforma del 2001, si è dimostrata palesemente inadeguata in aree chiave per la competitività dell’Italia, dalla promozione del turismo e del commercio estero alle infrastrutture e all’energia (ma non solo). Cioè in tutti quegli ambiti che hanno bisogno di una forte cabina di regia nazionale (che naturalmente può, e anzi dovrebbe, essere partecipata dalle Regioni).

Ora, naturalmente, una volta rimessa in ordine una casa afflitta da un costante e apparentemente inestinguibile disordine, occorre evitare di far oscillare troppo il pendolo dei rapporti di forza tra centro e periferia.

In questo senso, le due strade maestre appaiono un uso moderato della clausola di supremazia, con la quale lo Stato può esercitare la propria potestà legislativa anche in materie riservate esclusivamente alle Regioni, da limitare però solo a casi di forza maggiore, e una delega di competenze su alcune aree di policy, prevista esplicitamente dal nuovo testo costituzionale, alle Regioni che ne facciano richiesta e sappiano meritarsela (purché la selezione sia effettuata secondo criteri oggettivi e meritocratici).

Questi due elementi sono peraltro rassicuranti per le stesse imprese (oltre ad esserlo per i cittadini), che avrebbero tutto da guadagnare da un esercizio ponderato della clausola di supremazia (la cui sussistenza rischierebbe di diventare altrimenti un fattore di incertezza in sé) ma anche da un’assunzione di competenze maggiore da parte delle Regioni maggiormente in grado di esercitarle (con un incentivo peraltro forte a migliorare la propria efficienza, qualora oggi non sia già elevata).

Non si tratta dunque di rimettere indietro le lancette della storia ma semmai di proiettarle al futuro, con maggiore autonomia laddove possibile e più coordinamento dal centro qualora indispensabile. Sempre con l’obiettivo comune di aumentare l’efficienza, la trasparenza, la velocità – in una parola: la “competitività” – delle istituzioni, mettendole al migliore servizio possibile di cittadini e imprese.

(Qui tutti i dettagli sul convegno di I-Com)


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