PER IL SI’
Stefano Ceccanti (Diritto pubblico comparato La Sapienza)
“Le incognite riguardano principalmente la tenuta post elettorale del sistema dei partiti rispetto al quadro fissato dagli elettori. Incognite che però possono essere affrontate anche con interventi di altra natura, come quelli regolamentari che facciano coincidere i gruppi con le liste elettorali, impedendo la nascita di nuovi gruppi in corso di Legislatura sulla base di soli requisiti numerici”.
Marco Olivetti (Istituzioni di diritto pubblico LUMSA)
“È essenziale che la spinta riaccentratrice che pervade la riforma per quanto attiene al riparto di competenze legislative non sia estesa all’amministrazione e sia anzi bilanciata dal punto di vista finanziario, pur nella permanenza delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica. Sarebbe importante riprendere un percorso organico di attuazione dell’art. 119 e leggere la questione del riparto delle funzioni amministrative fra gli enti territoriali alla luce dell’art. 118, che la riforma lascia (opportunamente) in buona parte intatto”.
PER IL NO
Paolo Caretti (Diritto costituzionale Università degli Studi di Firenze)
“Le incognite più rilevanti oggi appaiono quelle relative alla funzionalità del nuovo Senato, di cui è incerta la composizione, è incerta l’organizzazione, sono incerte le modalità di esercizio delle numerose competenze attribuite, sono incerte le modalità attraverso le quali esprimerà la sua volontà (sistemi di voto). Così come risulta del tutto incerto come svolgerà quel ruolo di raccordo tra Stato, enti costitutivi della Repubblica e UE a fronte di una situazione che vede oggi assegnata questa funzione al c.d. «sistema delle conferenze». Ma, sempre a questo riguardo, non vanno dimenticate le incognite relative al futuro sviluppo del nostro regionalismo, che la riforma colloca a metà strada tra un regionalismo legislativo e un regionalismo amministrativo, senza in realtà scegliere tra l’uno e l’altro”.
Giovanni Tarli Barbieri (Diritto costituzionale Università degli Studi di Firenze)
“Le incognite più rilevanti attengono alla nuova configurazione del Senato, la cui nuova legge elettorale si preannuncia come un’autentica «quadratura del cerchio» alla luce degli ambigui e discutibili contenuti del novellato art. 57 Cost. (in particolare, i commi 5 e 6 di esso). Tale legge comporterà anche più o meno estese modifiche ai sistemi elettorali per i Consigli regionali, probabilmente rinnegando la ratio della l. 165/2004, una delle poche leggi cornice che davvero si è limitata a porre un fascio piuttosto contenuto di principi fondamentali. In questo senso, sembra deporre anche il comma 11 dello stesso art. 39 del testo di revisione costituzionale, il quale prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito». Una seconda incognita riguarda l’organizzazione del «nuovo» Senato, a partire dall’adozione del nuovo regolamento, che nelle sue scelte fondamentali (a partire dalla previsione o meno di gruppi parlamentari) contribuirà a emergere la vera natura di questo organo”.
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