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Cosa è il combinato disposto tra riforma costituzionale e Italicum?

autonomia

PER IL SI’ 

Beniamino Caravita (Istituzioni di diritto pubblico La Sapienza)

“L’approvazione della legge elettorale prima della riforma della Costituzione costituisce una scelta politica, che può essere apprezzata secondo tali parametri di valutazione e non dandone un giudizio sub specie Constitutionis. La legge elettorale appena approvata può essere criticata sempre sotto un profilo politico, ad esempio ritenendo preferibile che al ballottaggio si possano fare accordi di coalizione, ovvero auspicando un ritorno al maggioritario uninominale, ovvero criticando il ricorso solo parziale al voto di preferenza. Sembra comunque corrispondere alle indicazioni della sentenza n. 1/2014 e verrà in ogni caso sottoposta a controllo preventivo di costituzionalità, secondo una formula discutibile, ma imposta dopo la citata sentenza della Corte. Non condivisibile la critica secondo cui tale legge elettorale maggioritaria condurrebbe ad una riduzione degli spazi di democrazia”.

Stefano Ceccanti (Diritto pubblico comparato La Sapienza)

“La nuova legge elettorale per la Camera è coerente con le innovazioni costituzionali. È vero che il testo della Commissione del Governo Letta consentiva anche le coalizioni, ma esso puntava molto anche su norme di razionalizzazione (revoca, sfiducia costruttiva, scioglimento più spostato sul Presidente del Consiglio). Avendo deciso di non operare quegli interventi sul piano costituzionale, l’esigenza di razionalizzazione è stata allora concentrata sulla formula elettorale, precludendo le coalizioni per rendere più omogeneo il soggetto vincente. Visti i trend europei di maggiore frammentazione senza una legge così selettiva si sarebbe seriamente esposti a rischi di incapacità di costituire maggioranze, come rileva il caso spagnolo, o a grandi coalizioni bloccate al centro, che nascono relativamente grandi, ma che sono terreno favorevole per la crescita di forze anti-sistema e che quindi sono poi riproposte come molto più piccole, come sembra accadere nel caso tedesco”.

Vincenzo Lippolis (Diritto pubblico comparato Università degli studi internazionali di Roma)

“La logica e la prudenza istituzionale richiedevano di approvare prima la revisione della Costituzione e poi la legge elettorale. L’Italicum ha senso solo se sarà superato il bicameralismo paritario. Una sua eventuale applicazione a due assemblee titolari del rapporto di fiducia potrebbe creare troppi inconvenienti, così come avere due sistemi elettorali diversi. Se sarà approvata la riforma costituzionale, questa farà sistema con l’Italicum nel senso di una verticalizzazione del potere a favore del Presidente del Consiglio. Si farà un passo avanti nella realizzazione del «Governo parlamentare del Primo Ministro». La condizione politica è che la lista del Presidente del Consiglio dia vita ad una maggioranza che rimanga coesa nel corso della Legislatura. Non trascurabile è il rischio che nel ballottaggio si affermi un partito antisistema, raccogliendo tutti i voti «contro»”.

Andrea Morrone (Diritto costituzionale Università di Bologna)

“La combinazione di riforma costituzionale e nuova legge elettorale è espressione di una precisa volontà politica, che, personalmente, ritengo nella sostanza condivisibile e, soprattutto, opportuna nel contesto dato: dare una risposta alla tendenza europea (vedi Germania e Spagna, per limitare gli esempi a modelli parlamentari fino a ieri capaci di esprimere Governi scelti dagli elettori), non solo italiana, alla frammentazione e alla divisione politica e alla incapacità di esprimere Governi espressione di scelte elettorali immediate, legittimati a compiere scelte di politica nazionale ed europea al di sopra di interessi particolari. La nuova legge elettorale, in particolare, garantisce una maggioranza e un Governo anche nel tripolarismo politico; la riforma costituzionale assicura un «governo nazionale» per unire nella diversità e nelle divisioni, società civile e Autonomie (sul punto cfr. la risposta al quesito n. 5). Nessuno può stabilire oggi se tutto ciò funzionerà: ma ci sono le premesse perché si possano superare le certezze del nostro tempo presente, ovvero l’instabilità, la frammentazione, la divisione che attraversano la società, la politica, il Governo”.

 

PER IL NO

Paolo Caretti (Diritto costituzionale Università degli Studi di Firenze)

“La nuova legge elettorale, fortemente maggioritaria, porterà presumibilmente alla formazione di una maggioranza ampia alla Camera in grado di sostenere il Governo e favorirne la stabilità, ma dovrà anch’essa fare i conti con tutte le incertezze che oggi circondano il ruolo del nuovo Senato: quale maggioranza si esprimerà nella seconda Camera? Quest’ultima si atteggerà come Camera politica (secondo la tradizionale dialettica politico-partitica) o come Camera territoriale, che opera secondo la diversa logica della rappresentanza degli interessi locali? Si potrebbe verificare il caso che una Camera nata debole, il Senato, escluso dal rapporto fiduciario, si riveli egualmente, per i limiti gravi che presenta la sua architettura, come un impaccio grave alla funzionalità complessiva dell’istituto parlamentare”.

Barbara Pezzini (Diritto costituzionale Università degli Studi di Bergamo)

“Le caratteristiche della legge elettorale amplificano gli squilibri della riforma. Il premio di maggioranza vuole garantire la stabilità e la rapidità del procedimento decisionale, attribuendo al primo partito un numero di seggi sufficienti per assicurare l’approvazione della mozione di fiducia ad un Governo che di tale partito sia espressione, senza bisogno di cercare altre alleanze; risultato atteso è che tale maggioranza di investitura si riproduca anche per l’approvazione dei provvedimenti di iniziativa governativa, ma se si tratta di un obiettivo che non può essere garantito senza svuotare di ogni reale significato l’attività e la funzione parlamentare. Senza contare che se l’auspicata continuità partito-Governo-maggioranza parlamentare dovesse realizzarsi, si rischierebbe uno svuotamento della dialettica maggioranza/opposizione e un indebolimento della funzione di quest’ultima; e se ad essa si sostituisse una competizione tutta interna al partito di maggioranza, quest’ultima, a differenza della dialettica Parlamento/Governo, risulterebbe priva di canali istituzionali di espressione e gestione. Nel caso di ballottaggio agli elettori non vengono ri-sottoposte le liste su cui hanno votato due settimane prima, ma due simboli di partito, senza candidati, identici su tutto il territorio nazionale, identificati con il «capo della forza politica», la cui formale indicazione è prevista da un articolo della legge. Il ballottaggio, dunque, sposta ancor più l’accento sulla formazione del Governo, attribuendo alla legge elettorale la funzione sostanziale di un’elezione diretta del Presidente del Consiglio, che attribuisce al «capo» della forza politica vincente una legittimazione, personale e diretta, ben prima del voto parlamentare di fiducia, trasformando la forma di governo”.

Gino Scaccia (Diritto costituzionale LUISS Guido Carli)

“Il congiunto operare della legge elettorale e di una riforma che toglie al Senato il potere di fiducia delineano un «Governo parlamentare del Primo Ministro» in cui il potere sostanziale di indirizzo è insediato nel partito di maggioranza relativa. Questa democrazia di investitura si accosta alle forme presidenziali, ma non prevede i due più forti contrappesi presenti in quel modello: un Parlamento slegato dal laccio «mortale» della fiducia e un robusto sistema di Autonomie territoriali”.

Giovanni Tarli Barbieri (Diritto costituzionale Università degli Studi di Firenze)

“La l. n. 52/2015 riguarda il solo sistema di elezione della Camera dei deputati, sul presupposto della futura entrata in vigore della revisione costituzionale «RenziBoschi». La limitazione della riforma ad uno solo dei due rami del Parlamento appare problematica. In effetti, la mancata riforma della legge elettorale del Senato determina, fino all’ipotetica trasformazione di questo ramo del Parlamento, due sistemi elettorali del tutto diversi, uno solo dei quali (quello della Camera) connotato dalla previsione di un premio di maggioranza in favore della lista più votata al primo o al secondo turno di votazione. Il rischio insito in questa scelta non è solo la ripetizione di un esito analogo a quello delle elezioni del 2013: in effetti, appare sostenibile il rilievo secondo il quale la presenza di un premio solo alla Camera «finisce per essere privo di ragionevolezza. E quindi cade nello stesso vizio che la Corte ha folgorato nella sua prima sentenza del 2014» (Luciani). Parte della dottrina ha poi evidenziato il rischio che il «combinato disposto» della l. n. 52/2015 (e quindi di un sistema majority assuring) e della revisione costituzionale «Renzi-Boschi» (con la limitazione alla sola Camera del rapporto fiduciario) possa determinare squilibri istituzionali, in direzione di un rafforzamento del Governo, non efficacemente controbilanciato. Per esprimere una valutazione compiuta su questa comprensibile preoccupazione, che alla luce della disciplina prevista per la prima elezione del nuovo Senato, ha un fondamento almeno potenziale, data la probabile ampia maggioranza dei seggi in favore del centro sinistra, occorrerebbe conoscere i contenuti della nuova legge elettorale per il Senato, che però ancora non sono noti”.

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