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Perché la sentenza sui padri gay apre la strada all’utero in affitto. Tutte le critiche di Mantovano

“Non è in discussione la capacità affettiva di due genitori dello stesso sesso verso un bambino, ma la completezza pedagogica che dà la compresenza delle due distinte figure, mamma e papà”. Così Alfredo Mantovano, magistrato e vicepresidente del centro studi Livatino formato da magistrati, docenti universitari e avvocati, commenta in una conversazione con Formiche.net l’ordinanza della Corte d’appello di Trento che sancisce la paternità legale di una coppia omosessuale rispetto a due gemelli partoriti con maternità surrogata (un embrione viene impiantato in una donna che subito dopo il parto si impegna a consegnare il figlio ad una coppia committente, etero o omosessuale) in Canada.

A ricorrere al giudice, che ha dato loro ragione, sono stati due uomini, di cui uno dei due è il padre biologico dei bambini, che dopo aver avuto un figlio fuori dal nostro Paese ricorrendo all’utero in affitto tornati in Italia si sono visti negare la trascrizione del certificato di nascita redatto all’estero nel quale entrambi i componenti vengono indicati come padri, da parte del Comune di residenza.

Mantovano, cosa ha portato i giudici di Trento a riconoscere la paternità legale della coppia omosessuale?

I giudici hanno posto al centro della motivazione del provvedimento il “superiore interesse del minore”, sostenendo che il bambino sarebbe danneggiato se in Italia non avesse continuità giuridica la situazione determinatasi nell’ordinamento nel cui territorio egli è nato.

In Italia, però, la pratica della maternità surrogata è vietata dalla legge n. 40 del 2004.

A Trento sono ben consapevoli di ciò. Per questo, senza legittimare l’utero in affitto, la loro decisione si pone il problema di non provocare fratture fra quel che è accaduto all’estero e lo status che il bambino è chiamato ad assumere in Italia. L’utero in affitto, tra l’altro, si pone in contrasto col richiamo al dato di natura che l’art. 29 della Costituzione qualifica elemento fondante della famiglia e con la tutela della maternità e della paternità contenuta nell’art. 30. Si tratta di norme essenziali per integrare la nozione di ordine pubblico interno. Il fatto che siano così trascurate deve far suonare l’allarme.

Come giudica la motivazione della Corte d’appello di Trento?

La pronuncia, nel momento in cui impone al Comune la registrazione come figlio di genitori same sex di un bambino nato all’estero a seguito di maternità surrogata, afferma il principio secondo cui il superiore interesse del minore consiste nell’avere due genitori dello stesso sesso. Spero di non essere bollato come omofobo se contesto che il “superiore interesse del minore” coincida con l’avere due “genitori” dello stesso sesso. Tranne rare eccezioni, l’ordinamento minorile non ha mai aggirato il dato naturale della duplicità maschio/femmina della figura dei genitori.

Cosa ne consegue per il minore?

Il provvedimento di Trento sostituisce la duplicità della figura dei genitori con la duplicazione della stessa figura. Questo si traduce nei fatti in un impoverimento del minore, perché lo priva della ricchezza di una crescita e di una educazione che provengono dalla completezza pedagogica che dà la compresenza delle due distinte figure.

In cosa consiste la differenza?

Nella vita capita di perdere uno o entrambi i genitori, ma se stai decidendo il futuro di un minore non puoi programmare per lui un’esistenza priva di un genitore: anche se l’altro è moltiplicato per due. Non è in discussione se due genitori dello stesso sesso abbiano capacità di manifestare affetto verso un bambino: è in discussione una complementarietà che non deve essere sottratta. Se ciò avviene, danneggia il minore.

Cosa accadrà dopo questa ordinanza?

Ritengo sia un passo in avanti verso la legittimazione dell’utero in affitto. I giudici scrivono di sapere bene che in Italia esso è vietato. Ma i viaggi all’estero propagandati dai siti specializzati, per le cosiddette extraordinary conceptions, ovvero per fare figli con l’ovulo e l’utero di altre donne, sono certamente favoriti dalla rimozione dell’ostacolo costituito dall’attribuzione della genitorialità al bambino una volta tornati in Italia.


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