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Come funziona la responsabilità penale per i medici?

penale Legge Balduzzi
(Seconda parte di un approfondimento più articolato, una prima parte si può leggere qui).
Chi mastica queste cose, sa bene che – nel corso dei decenni – si è passati dal colpire solo l’errore professionale eclatante (dolo, colpa grave; art.2236 codice civile) al colpire anche la colpa lieve (art.43 codice penale), con la conseguente esplosione del contenzioso legale in campo sanitario. Da ciò, la legge Balduzzi (189/2012) che teoricamente escludeva l’aspetto penale, in presenza di assenza di colpa grave e di rispetto delle linee guida. Anche allora, commenti entusiastici:”Finalmente la legge Balduzzi risolve i problemi!”. Quando mai!
Infatti, negli anni successivi, tre successive sentenze della Cassazione (11494/2013; 16237/2013; 23283/2016) hanno sminuzzato il problema, ribadendo (è la nostra sintesi) che, in ogni caso, per non essere penalmente rilevante (colpa lieve e non grave) la condotta del sanitario non deve limitarsi a rispettare le linee guida ma deve essere legata al singolo caso concreto. Si può, quindi, avere un comportamento colposo anche rispettando le linee guida.
Da ciò (ex articolo 3, legge Balduzzi), la necessità di una ulteriore legge, dopo solo 5 anni! Da ciò, l’abrogazione di quell’articolo 3 e la scrittura di un nuovo articolo 590-sexies del codice penale in tema di responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario.
Conseguenze teoriche?
Se l’evento avverso si è verificato per imperizia ma si sono rispettate le linee guida (ora fissate con legge!) la punibilità sarebbe esclusa, purché dette linee guida “risultino adeguate alle specificità del caso concreto (articolo 6, c.2).
Tutto risolto? No, per nulla.
Infatti:
– Art. 6 Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
Il medico non cade nel penale se si attiene alle raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche cliniche-assistenziali, ma solo se viene accertata la sua imperizia. Reazioni? Molti legali stanno già consigliando i medici ad autodefinirsi incapaci e incompetenti! Ma chi deciderà se si tratta di imperizia e non di imprudenza o negligenza (ipotesi relative al 90% dei casi di colpa grave penale)?
A giudicare, sarà sempre e comunque il giudice della Procura della Repubblica, quindi per escludere la maggioranza dei casi attribuibili alla negligenza o imprudenza il medico dovrà affidarsi ad eccezionali avvocati penalisti, esperti del settore sanitario ed affiancati da un valido team di tecnici.
Non solo, ma come si potrà definire “imperito” un professionista che ha lavorato per decenni in quella specifica branca specialistica?
Su questo punto, chi ha fatto commenti entusiastici alla legge, non si esprime.
E che dire del previsto blocco di avanzamento di carriera per 3 anni per il medico a seguito di condanna penale ? Definitiva o di primo grado ? E, nel frattempo, cosa succede?
(2. continua)
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