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Qual è la responsabilità civile della struttura sanitaria?

italia, STEFANO BIASIOLI, MEDICI
(Terza parte di un approfondimento più articolato, la seconda parte si può leggere qui).
– Art. 7 Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria (contrattuale ed extracontrattuale)
La struttura sanitaria assume una responsabilità contrattuale (ex art. 1218 codice civile) mentre il sanitario – salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente – risponde in via extracontrattuale (ex art.2043 del codice civile).
Quindi, le responsabilità vengono divise tra contrattuale per le strutture ospedaliere-sanitarie (10 anni per la prescrizione e onere della prova a carico del convenuto, ex art. 2946 c.c.) ed extra-contrattuale per l’operatore sanitario (5 anni per la prescrizione e onere della prova a carico dell’attore,ex art.2947 c.c.).
Nel primo caso, al paziente danneggiato basterà provare il titolo (es. ricovero) ed allegare l’inadempimento, il resto spettando all’Ente. Nel secondo caso, l’onere dell’attore comprende tutto: ossia l’elemento oggettivo (condotta-nesso di causa-evento) che quello soggettivo (ipotesi di colpa).
Si tratta di una novità sostanziale, perché è noto che – prima – la giurisprudenza di merito tendeva a considerare “contrattuale” sia la responsabilità della struttura che quella del medico (ex art.1173 c.c.). Tra tutte, ricordiamo una sentenza della Cassazione civile a sezioni riunite (577/2008). Ora la cosa è più chiara: il rischio risarcitorio non sarà più ripartito in modo uguale tra struttura e sanitario, spostando il rischio prevalentemente sulla struttura. Esultano molti medici, molti sindacati, le associazioni varie e papa Francesco ma nessuno fa presente che i termini di prescrizione partono dal momento in cui il paziente viene a conoscenza della patologia e del danno subito. Ancora, chi garantisce che le strutture sanitarie siano assicurate integralmente (100% del rischio) e non abbiano invece (come è oggi, in molte regioni) polizze sanitarie incomplete, con franchigie anche elevate?
Ancora. In caso di contenzioso, cosa consiglierà il legale al paziente? La via civile o quella penale?
Inoltre, le strutture avranno comunque tempi biblici per coinvolgere, direttamente o indirettamente, i dipendenti ospedalieri. Se questi verranno condannati per colpa grave le strutture potranno agire per rivalsa. Non dimentichiamo che, a differenza di prima, saranno i Pubblici Ministeri ad agire presso la Corte dei Conti nei confronti dei medici coinvolti (art. 9 comma 5), basandosi su tutti gli elementi acquisiti durante la fase processuale. Quindi accesso obbligatorio alla Corte dei Conti.
(3. continua)
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