Sono 215 gli ulivi della discordia che stanno impedendo il via ai lavori della tratta italiana del gasdotto Tap che dai Balcani porterà il metano in Puglia attraverso il mar Adriatico. I comitati di protesta bloccano la rimozione dal comune di Melendugno, in provincia di Lecce, degli alberi secolari che saranno poi reimpiantati altrove, ad eccezione di quattro che verranno distrutti perché colpiti da Xylella fastidiosa. Ieri il governatore della Puglia, Michele Emiliano, si è schierato con i manifestanti anti-ruspe asserendo che la Regione da lui guidata “considera non ottemperata la prescrizione 44, quindi secondo noi lo spostamento degli ulivi è illegittimo”.
COS’E’ LA PRESCRIZIONE A44
Si tratta di una delle 66 prescrizioni (57 emesse dal ministero dell’Ambiente e 9 da quello dei Beni culturali) che riguarda proprio il ripristino ambientale e su cui è in corso da mesi un braccio di ferro tra la società del gasdotto e la Regione Puglia nonostante sia arrivata dal ministero retto da Gianluca Galletti una Valutazione di impatto favorevole e il ministero dello Sviluppo economico abbia concesso l’Autorizzazione unica il 20 maggio 2015. Ieri Emiliano si è affrettato a chiarire che “la Regione non ha strumenti per fermare un lavoro per il quale il governo ha dato disposizione alle forze di Polizia di favorire l’operazione” visto che è considerata strategica da Palazzo Chigi. Ma soprattutto non può contraddirsi visto che, dalle carte di cui è entrato in possesso Formiche.net, risulta che la Puglia si è espressa favorevolmente – varie volte – riguardo all’estirpazione degli ulivi.
LE AUTORIZZAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA
Il 9 marzo scorso risulta protocollata un’autorizzazione, emessa dal Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce, che afferisce al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, con cui si “autorizza la Società T.A.P. AG Italia all’estirpazione di n. 215 alberi di olivo in quanto opera considerata strategica a livello comunitario e dichiarata di pubblica utilità con Decreto M.I.S.E. del 20/05/2015”. La richiesta era stata presentata “in data 12/01/2017 e acquisita al prot. di questo Servizio al n. 1204”. Viene inoltre disposto l’obbligo di reimpianto per 211 ulivi e “l’immediata e completa distruzione” degli alberi affetti da Xylella fastidiosa. Non solo: il provvedimento viene definito “atto esecutivo” e si ritiene “concluso l’iter tecnico-amministrativo relativo al progetto in oggetto”. Solo pochi giorni prima, il 6 marzo, risulta invece protocollata una seconda “risposta” regionale, stavolta firmata dall’Osservatorio Fitosanitario, che “autorizza, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 7 dicembre 2016 che abroga il Decreto del 19 giugno 2015, comma 11, articolo 12, la Società TAP ‘Trans Adriatic Pipeline’ allo spostamento, in area avente le stesse condizioni territoriali e fitosanitarie, delle 211 piante di olivo campionate, georeferenziate e risultate negative ai test di laboratorio per l’accertamento della Xylella f. a seguito di controllo ufficiale del Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Lecce”. Si dispone inoltre che la società ottemperi alle prescrizioni sotto il controllo ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale.
LA CORRISPONDENZA TRA L’OSSERVATORIO FITOSANITARIO E IL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Circa un mese prima, esattamente l’8 febbraio 2017, risulta protocollata una lettera ancora del Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce con cui “si chiede di essere informati sullo stato degli iter autorizzativi nonché di ogni determinazione che risulti rilevante al fine della corretta definizione dell’iter istruttorio di competenza dello scrivente, ai sensi della Legge 144/51” visto che “nell’ambito della corrispondenza intercorsa tra servizi della Regione Puglia e, segnatamente, Sezione Autorizzazioni Ambientali, e Ministero dell’Ambiente circa le procedure di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del DM n.233/2014, sono state evidenziate numerose criticità ostative alla completa ottemperanza della prescrizione A44, nonché l’indeterminatezza del quadro complessivo dell’opera e, in particolare, con riferimento all’esatta localizzazione del micro-tunnel”. La risposta, con protocollo del 22 febbraio 2017, arriva dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione che non menziona la non ottemperanza alla prescrizione A44 ed evidenzia la duplice veste con cui la Commissione Ulivi Monumentali ha reso il suo parere in merito al DM n.223/2014: in un caso di mero supporto per le verifiche di ottemperanza, nell’altro come “espressamente declinato nell’ambito del procedimento previsto per il rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge n. 144/1951”.
LO SCAMBIO EPISTOLARE TRA IL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Poco dopo, il 15 marzo scorso, lo stesso Servizio Autorizzazioni Ambientali sembra avere dei dubbi sulla prescrizione e si rivolge al Ministero dell’Ambiente affermando: “Si ritiene che le disposizioni normative (nazionali e regionali) nonché la piena ottemperanza alla prescrizione A44, in uno alle disposizioni recate dal DM n. 223/2014, non consentirebbero l’inizio dei lavori di espianto”. E comunque, termina il documento, “si rimane in attesa di definitive determinazioni da parte del Mattm (nella qualità di Autorità competente) con riferimento alla piena ottemperanza alla prescrizione A44, nonché agli esiti istruttori dell’istanza di verifica di VIA del progetto del micro tunnel, ivi inclusi tutti gli atti endoprocedimentali in corso di definizione”. Due giorni dopo arriva la risposta chiarificatoria del Minambiente, firmata dal direttore generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Giuseppe Lo Presti, secondo cui “l’ottemperanza delle prescrizioni afferenti alla Fase 0 (che riguardano le attività preparatorie di rimozione degli ulivi e la realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del micro tunnel, ndr) è conclusa, e pertanto TAP può dare corso alle attività previste a condizione che, così come espressamente riportato nella nota DVA n. 27104 del 08/11/2016, siano acquisti gli eventuali ed ulteriori titoli autorizzativi necessari ai sensi della normativa vigente per dare piena attuazione alle attività previste”. Peraltro, il dicastero spiega che ci si è espressi sulla Fase 0 “per la verifica di ottemperanza della prescrizione A44” e che “ha assentito, ad oggi, esclusivamente alla rimozione e al reimpianto delle piante di ulivo e non al loro abbattimento, fatta eccezione per i n. 4 ulivi infetti la cui decisione di abbattimento è stata autorizzata con atto Dirigenziale n. 12482 del 09/03/2017 del Servizio Provinciale di Lecce”.