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Come e perché il Tribunale del Papa finisce in Parlamento

La riforma del processo matrimoniale voluta motu proprio nel 2015 da Papa Francesco finisce in Parlamento. O meglio: ci è finito il decreto con cui il decano della Sacra Rota attribuisce al tribunale supremo della Chiesa la scelta ex officio degli avvocati. Con buona pace della libertà di scelta e del diritto di difesa. A sollevare il caso è il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta, che ha depositato un’interpellanza urgente a governo, ministro della Giustizia e degli Affari esteri. Un discreto pasticcio diplomatico tra le due sponde del Tevere. Per risolverlo è dovuto intervenire lo stesso Francesco attraverso il suo diplomatico più alto in grado, il segretario di Stato, Pietro Parolin.

SOLO AVVOCATI D’UFFICIO AL TRIBUNALE DEL PAPA

Rapidità, snellimento delle procedure, gratuità e ruolo del vescovo diocesano come pastore e giudice. Sono sostanzialmente questi i cardini della riforma giuridica di Francesco nei processi di nullità matrimoniale. Il Papa aveva sottolineato la necessità di salvaguardare una giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali. Ma insistendo per la gratuità dei processi. Il decano della Sacra Rota ha quindi emanato un decreto per recepire le nuove norme. Il tribunale di piazza della Cancelleria si fa carico di remunerare gli avvocati, ma avoca a sé il diritto di scelta dei difensori. Quindi: solo difensori d’ufficio, scelti di volta in volta dall’albo degli avvocati rotali. E dal momento che alla Sacra Rota ci si accede solo come ultimo appello, capita che qualche coppia ci arrivi con un legale di fiducia. Ma non è detto che il tribunale lo confermi. Un esempio lo ha ricordato recentemente l’avvocato Elisabetta Macrina al Messaggero: “Avevo una cliente canadese che avevo seguito in una causa di nullità. Questa cliente ha appellato la 
sentenza di primo grado davanti alla Rota richiedendo la mia 
assistenza visto il nostro rapporto di fiducia. Assistenza che però non è stata 
accordata”.

GLI INTERROGATIVI DI BRUNETTA

Nell’interpellanza depositata il 28 febbraio e modificata il 6 marzo, Brunetta evidenzia che la Rota romana emette sentenze di nullità che in forza del Concordato vengono “delibate” (ratificate) in Italia. E questo è il punto dolente. Cassare la possibilità delle parti di scegliersi un avvocato di fiducia, osserva il capogruppo, “non può non imporre gravi interrogativi”. Quale condizione per l’efficacia giuridica in Italia di una sentenza canonica, l’Accordo di Villa Madama del 1985 pone che sia assicurato alle parti nei procedimenti davanti ai tribunali ecclesiastici “il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. E in Italia il diritto alla difesa è sancito da norme costituzionali. Oltre che consacrato dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo in materia di processo equo. E rientra in questo diritto quello all’assistenza tecnico-fiduciaria. Osserva Brunetta: “Il divieto per le parti di scegliere liberamente un avvocato di fiducia, l’imposizione di un avvocato di ufficio anche in presenza di avvocato di fiducia già nominato, l’imposizione dal medesimo organo giudicante con commistione di ruoli e poteri, la scelta discrezionale ed insindacabile degli avvocati d’ufficio demandata ad un unico soggetto, che è anche il presidente del tribunale, la rimozione senza giusta causa di avvocati che patrocinavano già pendenti, e la imposizione di una procedura sommaria anche senza l’adesione della parte convenuta, costituiscono ad avviso dell’interpellante gravissima lesione del diritto di difesa”. E se c’è una lesione del diritto di difesa, per Brunetta è evidente che questo impedisce radicalmente “il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche”. Vedremo nei prossimi giorni come risponderà il governo all’interpellanza.

QUANDO L’ITALIA FU CONDANNATA

Il capogruppo di Forza Italia ricorda il grave precedente del cosiddetto “caso Pellegrini”. La Corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, condannò l’Italia “per l’indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato rispettato l’articolo 6” sul diritto di difesa sancito dalla Convenzione per i diritti dell’uomo. Ai tempi la Segnatura apostolica (supremo tribunale della Santa Sede) si affrettò a diramare una lettera a tutti i tribunali ecclesiastici italiani per richiamare il carattere fondamentale del diritto di difesa per l’ordinamento canonico. E avvertendo, in particolare, di non essere disposta a concedere il decreto di esecutività se non risulta dagli atti che “la parte convenuta è stata adeguatamente informata, all’inizio del processo, del diritto di avvalersi dell’assistenza di un avvocato abilitato o di richiedere al tribunale un avvocato d’ufficio che l’assista”. E il processo abbreviato varato da Francesco, secondo il canonista Guido Ferro Canale, comporta maggiori esigenze difensive. Ma, per decreto del decano della Rota, solo con patroni d’ufficio scelti dal presidente del Tribunale.

MONSIGNOR PINTO NEL MIRINO

Artefice della norma contestata è il decano della Rota romana in persona. Attualmente monsignor Pio Vito Pinto (in foto). È al timone del Tribunale del Papa dal 2012, nonostante abbia passato i canonici 75 anni, l’età del pensionamento curiale. “Un nome, una garanzia di controversia”, stiletta il vaticanista Giuseppe Rusconi. Fu lui a ipotizzare la possibilità di togliere la berretta ai quattro cardinali firmatari dei dubia. Il decreto con cui si attribuisce la nomina d’ufficio degli avvocati nei giudizi davanti alla Rota, scriveva a dicembre Renato Farina dalle colonne di Libero, è una “trovata adulatoria”. In nome dei poveri, si rischia “di precipitare la Santa Sede in fondo alla lista dei Paesi dove lo Stato di diritto è calpestato e il diritto di difesa dispoticamente annullato”. Evidentemente se la gratuità del processo di annullamento era nelle intenzioni di riforma del Papa, qui sembra si sia andati oltre.

AGGIORNAMENTO

Per rimediare al pasticcio creato dal decano della Rota romana è dovuto intervenire il Papa, che ha sistemato le cose con una lettera del suo segretario di Stato. Scrive il cardinale Pietro Parolin a monsignor Pinto, alla Segnatura apostolica e al Pontificio consiglio per i testi legislativi: “Il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato”. Quindi si modifichi immediatamente il decreto che impediva ai fedeli di avvalersi di un avvocato di fiducia. La lettera è del 18 febbraio. Ma non era stata resa pubblica. Infatti l’interpellanza di Brunetta è del 28 febbraio, aggiornata il 6 marzo. Quella lettera, che risolve quello che stava per esplodere in un caso diplomatico, è stata riportata in esclusiva a metà giornata di giovedì 9 marzo da Vatican Insider. Come commenta il coordinatore del portale, Andrea Tornielli, se fosse stata resa pubblica in precedenza “avrebbe fatto ritirare l’interpellanza al governo italiano”. Ma Oltretevere, evidentemente, non hanno avuto premura.


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