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Disabili, cosa va (e cosa no) nella legge sul dopo di noi

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Il welfare italiano non è certo tra i più avanzati al mondo. Eppure, qualche cosa ogni tanto si muove. Come nel caso della cosiddetta Legge sul dopo di noi (qui il testo), approvata nel giugno del 2016 con Ileana Argentin (in foto), deputata dem, prima firmataria. La normativa è stata oggetto questa mattina di un dibattito promosso da Assofiduciaria, l’associazione delle società fiduciarie. Nella legge infatti, gioca un ruolo fondamentale il trust, l’istituto di origine anglosassone in virtù del quale un soggetto trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee (il fiduciario), che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust.

COME FUNZIONA LA LEGGE

La legge in questione è nata con un obiettivo specifico. Colmare un buco legislativo in materia di tutela dei disabili, incapaci di provvedere al loro sostentamento, seppur titolari di beni. Per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono riconosciute specifiche tutele per le persone affette da disabilità al momento della perdita dei genitori. In pratica la legge consente al disabile che si ritrova senza genitori e con parenti impossibilitati a farsene carico, di affidare parte dei propri beni a un fiduciario, tramite appunto il trust, ma non solo, che li gestisce in suo nome e nel suo interesse, in modo da renderlo il più autonomo possibile.

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo è duplice. Innanzitutto evitare il ricorso, spesso ancora obbligato, all’assistenza sanitaria da parte delle persone affette da disabilità, cercando di non appesantire ulteriormente un sistema sanitario precario come quello italiano. E poi, come ha spiegato in una pausa dei lavori a Formiche.net il presidente di Assofiduciaria Michele Cattaneo, “in questo modo si punta anche a evitare spiacevoli inconvenienti, come nel caso di parenti-serpenti che possono approfittarsi del patrimonio del disabile, che deve essere messo al riparo. Magari evitando che i tribunali si intasino ulteriormente di cause tra parenti”.

TRUST (MA NON SOLO)

Una volta chiari gli obiettivi della legge, bisogna capire quali siano gli strumenti operativi della legge. Il trust è stato per mesi al centro delle contestazioni tant’è che nel passaggio dalla Camera al Senato, il testo è stato modificato proprio in questa parte, così da affiancare al trust altri negozi giuridici come i contratti fiduciari, che si differenziano in parte dal trust. E includendo anche le associazioni e le fondazioni benefiche. Su queste ultime figure è intervenuto Nicola Corti, della Fondazione Italia Dono, che ha ribadito il ruolo delle fondazioni “disponibili a dare l’appoggio necessario a queste problematiche”. La legge infatti, dove non è possibile stipulare un trust o un contratto fiduciario, prevede la possibilità di affidare parte dei propri beni a delle fondazioni benefiche.

COSA (NON) VA NELLA LEGGE

Eppure, qualcosa nella legge non funziona. Ci sono almeno due aspetti su cui, per il presidente Cattaneo, occorre intervenire al più presto. Primo, la questione del diritto. Attualmente il riconoscimento in Italia del trust avviene mediante la legge 364 del 1989, che recepisce a sua volta la convenzione dell’Aja del 1985. Dunque, poco spazio nel codice civile. Per Cattaneo questo è un primo problema “perché in caso di liti o ricorsi sulla scelta di affidare dei beni a una fiduciaria tramite trust, che si fa? Si rischia la confusione da parte dello stesso giudice visto che si tratta di un istituto non pienamente disciplinato dal diritto italiano”, ha spiegato a Formiche.net. Altra criticità, “nella legge non è ben chiaro chi fa cosa e con quali regole. La fiduciaria accetta di amministrare un patrimonio di un disabile, ma poi? Che cosa deve fare? Nel testo mancano norme specifiche in questo senso”, ha spiegato Cattaneo.

LA PROPOSTA DI ASSOFIDUCIARIA

Di qui, la proposta dell’associazione, per sopperire ai due problemi menzionati e spacchettare le responsabilità. “Abbiamo messo sul tavolo un contratto interamente disciplinato dal diritto italiano, che prevede un’autonomia decisionale ristretta in capo alla società fiduciaria e fonda invece il fulcro decisionale sul Garante (una Onlus, ndr) – sia per le attività economico-giuridiche che per le attività medico-sanitarie – che si assumerà la responsabilità delle scelte nell’interesse del disabile privo di sostegno familiare”, ha chiarito Cattaneo nell’auditorium di Unioncamere. Dunque, “la società fiduciaria” si limiterà a vigilare “sulla conformità delle indicazioni dei Garanti al programma individuato nel contratto, inteso come l’insieme delle finalità disposte dalla famiglia del disabile”.

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