“Molto rumore per nulla” a Montecitorio. Un cittadino che leggesse il testo sulla legittima difesa uscito dall’aula giovedì mattina dovrebbe, piuttosto, accusare una “legittima offesa”.
Mi sono rifiutato di votare quella norma non tanto perché sia d’accordo o contrario a modificare l’art. 52 del Codice Penale, ma innanzitutto perché non posso assolutamente accettare che si faccia finta di cambiare, ma in realtà si lasciano le cose così come sono. Una legge è l’indicazione di un ritenuto “bene comune” e ognuno può convenire o dissentire, dubitare e domandare. Ma se la legge nulla dice, e serve – come in questo caso – solo a consentire a chi vuole più legittima difesa di farsi propaganda in tal senso, permettendo al tempo stesso a chi invece teme maglie più ampie di autodifesa di raccontare alla sua “curva” di tifosi che è stato sventato tale pericolo, siamo fuori dalla politica, contro la polis.
Come noto, la tesi di chi ha chiesto al Parlamento di tornare ad occuparsi dell’art. 52 del Codice Penale muove dalla ritenuta criticità della attuale previsione del primo comma di tale articolo, ove si definisce “non punibile” chi ha commesso un fatto astrattamente delittuoso (ad esempio, ferendo un’altra persona) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere “un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta”, purché – si badi bene – “la difesa sia proporzionata all’offesa”. Molti, e non senza ragioni, ritengono vessatorio che una persona che si è difesa da una aggressione debba essere costretta ad attraversare il calvario di un processo per dimostrare che la propria reazione è stata o sembrava “proporzionata” all’offesa.
Conseguentemente, alcuni giuristi, quale, ad esempio, l’avvocato Fasulo, vanno proponendo di eliminare tout court dal Codice il bilanciamento fra difesa e offesa, mentre varie proposte parlamentari hanno chiesto di presumere per determinate fattispecie la legittimità della difesa, così da sottrarla alla necessità di un processo penale che ne accerti la liceità. E in questo senso sembra (e molti titoli di giornale si sono fermati a questo “sembra”) andare la proposta della maggioranza renziana della Camera, laddove così si scrive: “Si considera legittima difesa … la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi” – indicati dall’art. 614 cp – “con violenza alle persone o alle cose o con inganno”.
A prescindere dalla comparsa della prima norma penale della storia che varia con la latitudine, sembrerebbe una “scelta”. Ma così non è. Infatti, all’inizio del testo si scrive: “Fermo quanto previsto dal primo comma”. E qual è quel “primo comma” da tenere “fermo”? Esattamente quello prima riportato e da cui parte il problema. Nel primo comma, cioè, si pretende che “la difesa sia proporzionata all’offesa”.
Siamo punto e capo.
In altri termini, la nuova norma non cambia di un millimetro la situazione di prima. O peggio: finge di cambiarla, magari facendo credere ai cittadini che possono difendersi di più se vengono aggrediti in casa, ma, in realtà, sottopone ancora tutti questi casi alla necessità di un processo che ne accerti la “proporzionalità”. Si tratta, insomma, di una “parafrasi” di una norma già esistente, giacché anche ora una difesa a seguito dell’”introduzione” di un terzo in casa “con violenza” o minaccia o inganno può essere legittima se proporzionata o illegittima se sproporzionata.
Già! Purtroppo Shakespeare merita un pass d’onore a Montecitorio …