La Sardegna non è una regione per Bed & Breakfast, o perlomeno così sostiene l’Antitrust. Nell’ultimo bollettino, infatti, l’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella ha sottolineato come “la disciplina che regola l’attività di B&B della Regione Autonoma Sardegna presenti diversi profili di criticità, già oggetto di precedenti pareri espressi dall’Autorità, che si traducono in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera”. Ecco limitazioni, divieti e obblighi secondo la delibera dell’Antitrust.
LA DISCIPLINA DEI B&B IN SARDEGNA
Sotto la lente dell’Antitrust sono finite la Legge Regionale n. 27/1998 e la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 10/43 del 2013, ossia una parte delle normative regionali in materia di attività ricettizia extralberghiera. La Regione Sardegna era governata, nel 2013, da Ugo Cappellacci (Forza Italia-Pdl), eletto dopo le burrascose dimissioni di Renato Soru che fu indirettamente sfiduciato in consiglio regionale dal suo stesso partito (Partito Democratico). La disciplina sui B&B, scrive l’Antitrust, “presenta criticità concorrenziali, già oggetto di alcuni pareri che l’Autorità ha espresso nel corso degli ultimi mesi”, “in particolare – si legge ancora -, la normativa in esame qualifica l’attività di B&B unicamente come non imprenditoriale e saltuaria, impone dei periodi di chiusura obbligatoria nel corso dell’anno e dei limiti alla portata ricettiva in relazione al numero di stanze e a quello di posti letto”.
ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALE
Il primo appunto fatto dall’Antitrust riguarda la definizione dell’attività di B&B come “non imprenditoriale”. Tale definizione ne limita le possibilità sia in termini di servizi offerti all’utenza che, quindi, di competitività con le altre strutture che offrono servizi simili. Definizione che si traduce, dunque, nel limite di portata ricettiva (“non più di tre camere con un massimo di sei posti letto”) e temporale (“carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali”) (art. 6 della L. R. n. 27/1998).
PORTATA RICETTIVA E TEMPORALE
La Delibera della Giunta Regionale n. 10/43 del 2013 (art. 1, comma 2) prescrive che l’accoglienza debba “essere esercitata in maniera saltuaria o per periodi stagionali: l’attività di B&B si pone infatti come attività economica secondaria e temporanea per un nucleo familiare e non primaria e continuativa”, si legge nella normativa. Tale scelta, però, “pone dei limiti ingiustificati all’esercizio dell’attività ricettiva dei titolari – segnala L’Antitrust -. Infatti, tali previsioni privano detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, potendo essi, allo stato, svolgere l’attività di B&B solo in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale-stagionale”. Nello stesso comma viene indicato che “dato il carattere della occasionalità è prevista la chiusura dell’attività per un periodo di almeno 60 giorni anche non continuativi” che, segnala L’Antitrust, limita “l’autonoma definizione dell’offerta da parte delle strutture, comportando un’ingiustificata restrizione dell’offerta a danno delle dinamiche concorrenziali del settore e dei consumatori”.
SERVIZI AGGIUNTIVI
“Ancora in merito alla natura non imprenditoriale dell’attività di B&B – segnala l’Autorità -, l’art. 1, comma 5, prevede che non siano offerti servizi aggiuntivi e che ‘i servizi accessori eventualmente erogati devono essere forniti secondo modalità tali da non modificare, in nessun caso, il carattere di familiarità insito in tale forma di ricettività e non snaturare l’ambiente domestico’. Il comma prosegue specificando che ‘la fornitura e la pulizia della biancheria deve essere gestita a livello domestico e non deve essere affidata a ditte o società professionali esterne’ e che ‘non sono ammessi servizi di organizzazione di transfer o di vendita di escursioni che per loro natura si configurano come attività non tipicamente familiari ma caratteristiche di una attività professionale e di tipo imprenditoriale’. Altri vincoli funzionali sono poi previsti al comma 3 del richiamato articolo 1”.
GLI AUSPICI DELL’AGCOM
Secondo l’Agcom, dunque, i vincoli che imbrigliano l’attività dei B&B in Sardegna da una parte restringono la concorrenza e dall’atra limitano l’offerta di servizi a beneficio dell’utenza. “L’Autorità – si legge in conclusione – auspica che la Regione Autonoma Sardegna si adegui ai principi sopra esposti e operi una revisione della disciplina in esame in ottica proconcorrenziale, al fine di garantire – e non ostacolare indebitamente – una maggiore offerta dei servizi in questione a beneficio dell’utenza”. Una risposta all’Antitrust sulle varie segnalazioni, entro 45 giorni dalla loro recezione, toccherà all’attuale presidente della Regione Francesco Pigliaru (nella foto) del Partito Democratico, eletto nel marzo del 2014.