Adesso possiamo ribadirlo e scriverlo a chiare lettere. Non mi era piaciuta la “riforma Gelli” sul rischio professionale medico. Non mi era piaciuta né la bozza di legge, né la stesura definitiva. Federico Gelli e Amedeo Bianco, medici imprestati alla politica, erano convinti di aver risolto definitivamente gli annosi problemi legati al rischio professionale medico. Quei problemi che la legge Balduzzi non era riuscita ad eliminare. Per la Balduzzi, i medici rispondono solo in caso di dolo o colpa grave, purché rispettino le linee guida e le buone pratiche. 5 anni di prassi hanno invece dimostrato che le regole del Balduzzi non avevano modificato la sostanza del contenzioso medico-paziente né i danni ed i costi della medicina difensiva.
E, così il tandem Gelli-Bianco (marzo 2017) ha cercato di risolvere il problema rovesciando l’onere della prova dal medico al malato. E la legge è stata varata con il peana dell’80% del Parlamento e della classe medica, Fnomceo inclusa. Noi, pragmatici come sempre, non ci siamo lasciati abbindolare ed abbiamo scritto alcuni articoli che rimarcavano le criticità (almeno una decina) della nuova legge e ribadivano la nostra convinzione che il problema del rischio professionale medico restasse largamente insoluto.
Ora, la sentenza 26517/2017 della Cassazione ha dato ragione al nostro pessimismo. La Consulta dice che l’onere della prova torna al medico, distruggendo cosi’ la “ratio” della legge Gelli-Bianco ed il fantomatico lavoro della Commissione ALPA, nominata dalla Lorenzin. Responsabilità civile, responsabilità penale, assicurazione, rischio clinico. Quattro ambiti ora “ingrigiti” dalla Consulta. Anche la Cassazione prende atto che il problema è enorme ed è ancora irrisolto: il 21 dicembre la Cassazione – a sezioni riunite – cercherà di arrivare ad un parere congiunto sulla colpa medica e sul combinato disposto delle leggi Balduzzi e Gelli. La prima, con limiti gravi. La seconda, con difetti strutturali e poco applicabile, per mancanza di linee guida.
Vedremo. Noi continuiamo a pensare (da vecchi medici) che ogni malato è una persona con caratteristiche specifiche e con morbidità molteplici, che spesso non possono essere affrontate con la rigidità delle linee-guida. Inoltre, quali linee-guida? Quelle italiane, quelle europee, quelle Usa, quelle canadesi? Ancora, quali linee-guida, se spesso le diverse specialità (esempio cardiologia e nefrologia) hanno linee-guida con contenuti diversi per gli stessi problemi? Un esempio, su tutti: la gestione dell’acqua corporea e degli elettroliti.
In definitiva. Nihil sub sole novi. Purtroppo. Alla faccia dei facili entusiasmi e dei corifei. Anche la legge Gelli-Bianco ha creato e creerà problemi. Farà chiarezza, la Consulta? Lo vedremo. Una cosa vorremmo che i giudici supremi decidessero: “L’obbligo assoluto delle strutture pubbliche di garantire la sicurezza totale del paziente che alle stesse accede e del personale che ivi opera”. Come? Con una copertura al 100% del rischio Rct ed Rco.
Ma, ancora una volta, la coperta economica del Ssn si rivelerà corta…
Ma, ancora una volta, la modifica del titolo V° della Costituzione (con gestione della sanità alle Regioni) si rivelerà per quello che ha prodotto: diseguaglianza nelle cure da regione a regione e da Asl ad Asl. Alla faccia della riforma del Ssn, datata 1978!
Stefano Biasioli
Medico in pensione