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Vitalizi, come funziona per i deputati al Parlamento europeo

(Seconda parte di un’analisi più ampia sui vitalizi. La prima parte si può leggere qui)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Gli ex deputati al Parlamento europeo che hanno percepito un’indennità statutaria per almeno un anno hanno automaticamente diritto a una pensione di anzianità ai sensi dello Statuto. I diritti pensionistici ammontano al 3,5% dell’indennità parlamentare per ogni anno completo di esercizio del mandato sino a un massimo del 70%. La pensione è erogabile dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ex deputato raggiunge l’età di 63 anni. La domanda di pensione deve essere presentata entro sei mesi dall’inizio del diritto. Scaduto tale termine, alcuni diritti vanno perduti come indicato in appresso.

INCOMPATIBILITA’

La pensione di anzianità statutaria è compatibile con tutte le forme di pensione o di reddito, eccetto: – il mandato al Parlamento europeo; in caso di rielezione al Parlamento europeo, viene sospeso il pagamento della pensione. I diritti alla pensione di anzianità che il deputato acquisisce a titolo del nuovo mandato si aggiungono ai diritti acquisiti prima della rielezione. – l’indennità transitoria statutaria. – le pensioni di altri parlamenti: la pensione di anzianità percepita in virtù di un mandato che un ex deputato ha esercitato in un altro parlamento simultaneamente al mandato presso il Parlamento europeo è dedotta dalla pensione di anzianità, sulla base dell’importo delle due pensioni prima della detrazione fiscale.

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Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un’indennità transitoria pari all’ammontare dell’indennità di cui all’articolo 10. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica, l’indennità transitoria viene versata sino all’inizio del mandato o all’entrata in carica. N.B. L’acquisizione dei diritti pensionistici prevista dallo statuto non è soggetta al versamento di alcun contributo da parte del deputato.

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