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Vi spiego come funziona la nuova legge sulla legittima difesa

La legittima difesa, già disciplinata dall’articolo 52 del Codice penale, prevede che non sia punibile chi ha commesso un fatto che sarebbe reato, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi di violazione di domicilio, si considera proporzionata la reazione armata per difendere l’incolumità propria o di altri.

Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma dell’istituto. La disposizione più rilevante stabilisce che la difesa sia sempre ammessa nel proprio domicilio, per respingere un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia armata. In sostanza, si dispone una tutela ancora più rinforzata per i luoghi di vita, creando una presunzione di legittima difesa che elimina i presupposti della legge vigente: cioè essere stati “costretti” dalla “necessità” di reagire contro un “pericolo attuale”, sempre che “la difesa sia proporzionata all’offesa”.

L’obiettivo politico è quello di ampliare l’ambito della legittima difesa in casa e sul lavoro, evitando che la valutazione dal giudice possa escludere una legittima difesa in relazione a qualcuno dei parametri di legge.

Si tratta di un cambiamento della logica sottesa all’istituto. L’attuale formulazione consente di reagire solo a fronte di un pericolo imminente ed entro limiti proporzionati all’offesa recata dall’aggressore; e quindi si fonda su un bilanciamento tra gli interessi dell’aggressore e dell’aggredito, da valutare durante l’aggressione da parte della vittima e a posteriori ad opera del giudice.

Il nuovo testo sposta l’equilibrio a favore dell’aggredito, prevedendo per legge che questi possa reagire “sempre” per respingere un’intrusione violenta, senza dover soppesare la proporzionalità della reazione e la sussistenza di un pericolo attuale all’incolumità, a tutela del semplice rischio all’incolumità.
Si sancisce quindi una presunzione di legittima difesa che, a ben vedere, non prescinde dalla proporzionalità tra offesa e difesa, ma opera una predeterminazione per legge di tale proporzionalità: nel momento in cui si compie un’intrusione violenta nei luoghi di vita, la legge ritiene proporzionata qualsiasi reazione da parte dell’aggredito, sulla base del bilanciamento tra interesse all’incolumità dell’aggressore e interesse dell’aggredito a proteggersi da una minaccia alla sua incolumità.

Una seconda disposizione di rilievo rivede l’eccesso colposo di legittima difesa, escludendo la punibilità se l’aggredito ha reagito in stato di grave turbamento per il pericolo in atto, per difendere la propria o altrui incolumità nei luoghi di vita e lavoro.

Si tratta in sostanza di una norma che amplia la tutela dell’aggredito nei casi di reazione sproporzionata all’offesa in atto, garantendo la non punibilità se, come quasi sempre accade, la vittima abbia agito in stato di sconvolgimento emotivo. Non sarà tuttavia semplice accertare se l’aggredito era o non era in uno stato di “grave turbamento per il pericolo in atto”, sia per la difficoltà di indagare l’animo delle persone, sia per verificare la sussistenza di una situazione di pericolo attuale.
Vi sono poi norme a corredo, che inaspriscono alcuni reati, escludono o limitano le richieste risarcitorie del danneggiato o dei suoi eredi, offrono garanzie all’aggredito per le spese di giustizia.

In definitiva, la presunzione di legittima difesa, l’estensione dei casi di non punibilità per eccesso colposo, l’inasprimento delle pene, le norme su risarcimenti e spese di giustizia, sono novità legislative che rispondono alla medesima logica politica: aumentare la deterrenza contro intrusioni violente e incrementare le tutele dell’aggredito, anche a costo di incidere su interessi vitali ed economici dell’aggressore e dei suoi eredi.

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