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Il Decreto sblocca-cantieri. Se alleggerire le procedure non è garanzia di riduzione dei tempi

lavoro, cantieri decreto

Nella realizzazione di un’opera di architettura la garanzia della qualità, il rispetto dell’idea progettuale, l’osservanza dei tempi e dei costi, in definitiva la trasparenza, sono direttamente legate al grado di approfondimento del progetto. Quanto più questo è precisato in tutte le sue parti, tanto più le sorprese, tuttavia sempre possibili durante l’esecuzione, sono ridotte, se non addirittura scongiurate. Chiaramente, il livello di approfondimento, da solo, non è sufficiente; esso si deve combinare con la fattibilità e la chiarezza del progetto, ma, soprattutto, con l’esperienza e la capacità del progettista. Alla base deve essere assicurata la precisione tecnica, sostenuta da elaborati grafici idonei e da descrizioni appropriate sulla natura dei materiali. In tal modo l’opera non può essere fraintesa e l’impresa costruttrice non potrà contestare imprecisioni e, di conseguenza, rivalersi sui tempi e sui costi.

Al termine del progetto esecutivo subentra la figura, esclusivamente tecnica, del validatore che ha il compito di verificare tutte le scelte costruttive, a partire dalla soluzione strutturale, per attestare alla committenza la correttezza del progetto. A questo punto, l’opera può andare in gara ed essere sottoposta all’offerta economica, che può ricevere indicazioni di ribasso sul costo presunto, ma anche indicazioni di miglioramenti rispetto al progetto presentato in sede di offerta. L’intera procedura determina un percorso che impone, nella fase di preparazione del progetto, i tempi necessari per l’ideazione e il suo completamento tecnico e, successivamente, le dovute verifiche, anche amministrative, che impegnano il progettista in tutte le sue responsabilità, ma, allo stesso tempo, lo garantiscono sul rispetto della sua opera in fase realizzativa.

Ovviamente, se si vuole comprimere il processo è necessario saltare alcuni passaggi, delegandoli a una fase successiva, anche in corso d’opera, con valutazioni non previste, che, non poche volte, possono dare vita a scelte discrezionali.

Il Decreto sblocca-cantieri, in attesa del Nuovo Codice degli Appalti, è stato approvato il 20 marzo 2019 con l’intento di sperimentare e, contemporaneamente, mettere a punto lo snellimento delle procedure, e interviene nelle due uniche direzioni possibili: concludere la fase preparatoria del progetto, e quindi della sua messa in gara, prima dell’elaborazione della fase esecutiva; alzare la soglia economica dell’obbligo della gara, affidando alla trattativa diretta la scelta dell’impresa e la quantificazione della spesa. Sicuramente l’alleggerimento di questi due controlli, che reintroduce di fatto la figura dell’appalto integrato (l’impresa stabilisce il costo dell’opera in base a un progetto definitivo, impegnandosi a elaborare l’esecutivo) ed estende la possibilità di affidare l’opera direttamente, e quindi senza il passaggio concorsuale, semplifica i tempi. Apre però al rischio di lasciare al rapporto amministrazione-impresa una discrezionalità molto ampia, talvolta incontrollabile e quindi poco trasparente.

Le esperienze passate dimostrano inoltre che l’alleggerimento di alcuni passaggi progettuali non è garanzia di per sé di semplificazione del procedimento; potrebbe, anzi, provocare l’effetto contrario, allungando i tempi dell’esecuzione. Un percorso, interrotto costantemente da continue richieste di varianti in corso d’opera, potrebbe, infatti, dilatare i tempi di completamento dell’opera, se non addirittura bloccarli, per mancanza di fondi, esauritisi a seguito delle maggiori spese accertate.

Sempre per esperienza, va riconosciuto tuttavia che la norma restrittiva non è sempre garanzia di buon esito del lavoro: gli imprevisti possono emergere anche con un progetto esecutivo e le revisioni non essere del tutto escluse. In ogni caso, le assicurazioni maggiori, e reali, vengono dalla capacità degli operatori e dall’autorevolezza dell’intera struttura tecnica: il progettista, il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori.

Un’ultima considerazione sul Decreto sblocca-cantieri riguarda il mantenimento del limite del 30% per i subappalti. Ritengo che questa scelta sia stata particolarmente opportuna, in quanto la sua eliminazione, affidando di fatto all’impresa la responsabilità di una discrezionalità molto ampia, avrebbe potuto rendere possibili derive di difficile controllo.


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