Il 1° marzo è stato presentato a Roma il primo rapporto sull’economia circolare a cura del Circular Economy Network
Affollata e ben frequentata, la presentazione è stata una buona occasione per “testare” lo stato di salute dell’Economia Circolare in Italia. Qualche dato su tutti.
L’Italia è il 4° paese in Europa per produttività delle risorse, mentre tra 5 maggiori economie (insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) è prima per le fonti rinnovabili. Insomma non male. E se non ci fossero le solite barriere non tecnologiche (leggi burocrazia e normative a volte sovrabbondanti ed altre volte carenti) si potrebbe fare ancora meglio. Questo almeno secondo la maggioranza dei relatori intervenuti.
In particolare tra i tanti dati (il rapporto va letto per l’abbondanza di dati e per i relativi punti che ci può dare sotto il profilo della “contabilità ambientale”) colpisce quello sul tasso di utilizzo circolare di materia (CMU) che è definito come il rapporto tra l’uso circolare di materia (U) e l’uso complessivo (proveniente da materie prime vergini e da materie riciclate).
Nel periodo 2010-2016 per Francia e Regno Unito il tasso di input di utilizzo circolare di materia è cresciuto costantemente da 17,5% a 19,5% e da 14,6% a 17,2%, rispettivamente. Per la Spagna e l’Italia l’indicatore non ha mostrato un trend univoco: la Spagna ha ridotto il suo CMU di due punti percentuali in 5 anni, mentre in Italia, dopo una crescita fino al 2014, con un valore massimo di 18,5%, si è assistito ad una diminuzione nel biennio 2015-2016 dove perde 1,4 punti percentuali. Siamo e restiamo al 5° posto, prima della Germania.
Però le politiche in questo ambito hanno subito un arresto o, forse, più semplicemente un rallentamento. Viene il sospetto che se la statistica tenesse conto di quest’ultimo anno (da febbraio 2018 a febbraio 2019, un anno esatto dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha “bloccato” gli impianti regionali di EOW, End of Waste), il dato sarebbe ben peggiore.
Il presidente Edo Ronchi ha illustrato 10 proposte. Al punto 7 ha evidenziato l’importanza di un rapido e efficace recepimento delle direttive comunitarie che deve puntare a migliorare la prevenzione, ad aumentare il riciclo superando tutti i nuovi target europei, a utilizzare il recupero energetico a supporto del riciclo e rendere residuale lo smaltimento in discarica. Ma, al punto 8, ha indicato espressamente l’esigenza di attivare un efficace EoW, strumento indispensabile per l’economia circolare.
Testualmente. “Per sviluppare il riciclo dei rifiuti, urbani e speciali, è indispensabile disporre di una efficace e tempestiva regolazione della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dopo un adeguato trattamento. Applicando la nuova direttiva europea in materia, occorre, da una parte, rendere molto più rapida la procedura per i decreti ministeriali e, dall’altra, anche affidare alle Regioni, sulla base delle condizioni e dei criteri europei, le autorizzazioni dei casi non ancora regolati nazionalmente. Per non ostacolare il riciclo che coinvolge oltre 7 mila impianti in Italia, date le continue innovazioni di tecnologie e di tipologie di rifiuti trattati, è indispensabile che le Regioni possano, in via complementare, autorizzare il caso per caso non regolato nazionalmente, come previsto dalla nuova direttiva europea”.
Ci ricordiamo tutti (almeno gli appassionati del genere) che tra dicembre e gennaio vi furono tante proposte e emendamenti tra Legge di Stabilità e DL Semplificazioni. Poi l’impossibilità di arrivare ad formulazione condivisa. Infine, un silenzio assordante. Eppure come ha ricordato Edo Ronchi la soluzione c’è e l’abbiamo tutti davanti, nella Direttiva Comunitaria 851/2018 da recepire, all’art. 6.
Secondo il paragrafo 2 “La Commissione monitora l’evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti”. Quindi non sempre e non necessariamente la Commissione interverrà.
In ogni caso, sempre secondo l’art. 2, “Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità”.
Questi criteri e non altri devono essere rispettati dagli Stati membri. E questi criteri, in quanto criteri nazionali, dovranno essere rispettati dalle autorità regionali. Perché se allo Stato spetta la fissazione dei criteri, le competenze in materia autorizzativa sono a livello regionale.
Semmai ci fosse la necessità di intervenire la Commissione può farlo con atti ad hoc in cui “tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale”. Insomma, la Commissione si riserva di intervenire nei confronti degli Stati membri ma, ovviamente, in maniera rigorosa. Come può fare un’amministrazione centrale con le regioni, che sono entrambi espressione dello “Stato membro”.
La mancata fissazione di criteri a livello di Ue legittima, ovviamente, “gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull’applicazione (…) a determinati tipi di rifiuti”. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfano i requisiti di cui sopra. In questo caso gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri. E laddove non siano stati stabiliti criteri né a livello di Unione o né a livello nazionale gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e criteri stabiliti dall’art. 6 della Direttiva.
Gli Stati membri possono, inoltre, rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti. Dopodiché (pare ovvio) spetterà all’amministrazione centrale adottare i criteri EOW necessari per migliorare il sistema delle MPS (“materie prime secondarie”) istituito con il DM 5.2.1998, più di vent’anni fa.
Scriveva Nelson Mandela: “Sappiamo cosa deve essere fatto: tutto ciò che manca è la volontà di farlo”.