L’aula della Camera ha approvato la riforma della legge contro il voto di scambio politico-mafioso che modifica l’articolo 416-ter del codice penale. 280 i voti favorevoli, 135 contrari e 10 astenuti. Il testo tornerà in Senato per la quarta lettura perché è stato ulteriormente modificato. Il primo voto per riformare la legge giunse in ottobre.
Le critiche più aspre sono giunte dai parlamentari di Forza Italia: la legge lasciando ampi spazi di interpretabilità potrebbe far configurare – lamentano i forzisti – come reati anche comportamenti leciti. Cautela dal Pd che però invita il Parlamento a fare maggior chiarezza sugli aspetti del testo. Il partito del Nazareno, nonostante abbia manifestato la propria condivisione al principio che ispira la riforma, l’ha giudicata nel complesso “peggiorativa”, esprimendosi nel senso che “si allontanano le possibilità di dimostrare il reato”, in tal modo dando vita ad una “incertezza interpretativa”, nonché “ampliando la discrezionalità”.
Tante le riforme susseguitesi nel corso degli anni su questo tema. Già nell’aprile 2014 il Senato aveva approvato in definitiva la modifica dell’art 416 che disciplina le sanzioni penali sul voto di scambio politico-mafioso. Il dispositivo prevedeva che chiunque accetti la promessa di procurare voti in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni mentre, nella vecchia formulazione, la reclusione era compresa da 7 a 12 anni. Votò a favore della riforma quasi l’intero arco parlamentare, compresa Forza Italia, mentre decise per l’astensione la Lega.
Ora un’ulteriore riforma, ma le opposizioni chiedono ulteriori modifiche al testo.