Una misura che “delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuove reti di infrastrutture tecnologiche”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge sul Golden power inerente alcuni aspetti relativi anche alla protezione del 5G, la quinta generazione di rete mobile superveloce.
L’AGGIORNAMENTO DEL GOLDEN POWER
Il provvedimento aggiorna il decreto 21 del 2012 relativo alla normativa sulle prerogative ‘speciali’ che lo Stato può usare a difesa degli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica in ambiti come l’energia, i trasporti e le comunicazioni.
LA TECNOLOGIA 5G
La scelta di allargare il perimetro del Golden Power al 5G era stata presa mesi fa e motivata con “i connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale”. Oggi, con il decreto approvato, si sono operate modifiche alla disciplina sostanziale e procedurale in materia dei suddetti poteri speciali.
LE MODIFICHE
In particolare, in base a un testo visionato da Formiche.net, viene elevato da 15 a 45 giorni il periodo durante il quale il governo può esercitare un eventuale veto o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Ad essere soggetti all’obbligo di notifica, entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo sono l’impresa acquirente dei beni o dei servizi che “stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi” delle reti 5G, “ovvero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’acquirente, “tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni” (prima erano dieci).
Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Mentre “in caso di incompletezza della notifica”, si legge nel nuovo decreto, “il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano”. Come in precedenza, invece, decorsi i predetti termini l’operazione può essere effettuata.
Salvo che il fatto costituisca reato, “chiunque non osservi gli obblighi” (prima erano disposizioni) previsti oltre alla revoca della relativa autorizzazione, “è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte” nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
Infine si specifica che “nel caso in cui l’acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento”, e “sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento”.