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Decadenza Autostrade? La situazione è un po’ più complessa

Le notizie in merito alla ipotetica relazione della commissione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla decadenza della concessione di Autostrade suscitano alcuni dubbi di carattere giuridico.

Infatti, a quanto si legge, la commissione di esperti sosterrebbe che le clausole concessorie che prevedono un indennizzo non sarebbero valide, per cui, in caso di grave inadempimento, lo Stato potrebbe dichiarare la decadenza della concessione senza incorrere in alcuna conseguenza economica.

Come direbbe qualcuno di più noto: la situazione è un po’ più complessa.

SI È VERIFICATO INADEMPIMENTO?

Ammesso e non concesso che le clausole siano davvero nulle (lascio la questione ai colleghi esperti del diritto civile), il punto è il seguente: dal momento che la materia delle concessioni è disciplinata dal diritto dell’Unione europea, qual è il margine di manovra che ha lo Stato, in qualità di concedente, a prescindere da ciò che è scritto nel contratto?

In primo luogo, sgombriamo il fatto da una confusione terminologica: la concessione può essere revocata in via discrezionale dal concedente quando muta il pubblico interesse. In tal caso la legge prevede sempre l’indennizzo commisurato al valore economico di mercato della concessione. In sostanza il cosiddetto valore residuo che include il valore degli assets, oltre al valore dei mancati guadagni generati da tali assets per il tempo residuo della concessione. Ovviamente, questa non è la situazione di oggi.

Dalla revoca si differenzia la decadenza: in questo caso la concessione cessa di avere effetti in ragione di un grave inadempimento che sia imputabile esclusivamente al concessionario. Tanto l’esistenza di un inadempimento grave quanto l’imputabilità al concessionario presuppongono, ovviamente, un accertamento di carattere giudiziale. Questa pare essere la fattispecie di cui si avvarrebbe il ministero.

Leggendo le notizie di stampa, pare che il grave inadempimento sia da ricondurre alla mancata riconsegna del Ponte Morandi da Autostrade al ministero. L’obbligo di riconsegna, deve essere adempiuto dal concessionario al momento della scadenza della concessione. La domanda è, quindi, Autostrade avrebbe potuto ricostruire e riconsegnare il Ponte di qui al 2038? Se la risposta è negativa allora vi è certamente un inadempimento all’obbligo di riconsegna altrimenti non vi è inadempimento. In secondo luogo, occorre accertare che la violazione di tale obbligo sia imputabile al concessionario; le cause della mancata riconsegna sono due: il crollo del ponte e l’esclusione, attraverso il decreto legge Emergenze, del concessionario dalla ricostruzione; pertanto l’imputabilità dell’inadempimento presuppone un accertamento giudiziario tanto sulle responsabilità del crollo quanto sulla legittimità del decreto Emergenze.

LO STATO COSA REALMENTE PUÒ FARE?

Ammesso e non concesso che ci sia un grave inadempimento imputabile al concessionario, l’importo spettante al concessionario è comunque dovuto, sulla base del diritto dell’Unione europea (e non solo della concessione), ma va ridotto in ragione dell’importo pari al danno causato dal concessionario al concedente, anche qui, a seguito di accertamento giudiziale. Non è, invece, possibile che l’accertamento del danno sia valutato in modo unilaterale da una delle due parti, né dal concessionario né dal concedente.

In sostanza sin dal noto caso dell’Alta velocità ferroviaria (in cui erano state revocate concessioni ai consorzi di Alta velocità), il principio del legittimo affidamento come elaborato dalla Corte di giustizia, unitamente alla nozione di proprietà di cui alla Convezione di Strasburgo, prevede che lo Stato possa dichiarare la decadenza ma non può sottrarre al privato un valore economico che vada oltre il danno accertato secondo i principi del giusto processo di cui alla Convenzione di Strasburgo stessa ed in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale previsto dalla Corte di giustizia.

Va, peraltro, ricordato che un provvedimento arbitrario del concedente sostanzialmente anticipatorio di una sentenza di condanna, rischierebbe di esporre lo Stato ad una violazione diretta del diritto dell’Unione europea secondo il noto schema “Franchovic”.

Insomma, lo Stato ha certamente il diritto di dichiarare la decadenza ma tale dichiarazione da un lato, presuppone un accertamento da parte di un soggetto terzo (un giudice) che non può certo coincidere con l’amministrazione concedente e, dall’altro, implica alcune conseguenze economiche difficilmente valutabile prima di un accertamento del danno che potrebbe compensare il valore della concessione decaduta o espropriata.

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