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Appello per una buona scuola pubblica statale o paritaria a costo zero

Di Michele Troisi

Quella della libertà d’istruzione è una delle vicende più controverse e contraddittorie della nostra storia costituzionale. Fin nel dibattito nella prima sottocommissione in sede di Assemblea Costituente, la relazione Moro non solo insisteva sulla circostanza che, nel campo in esame, lo Stato dovesse “rifarsi a quelle istituzioni morali che sono vive nell’ambito familiare ed impartire istruzione ed educazione in modo conforme agli orientamenti e ai desideri dei rappresentanti naturali dei fanciulli”, ma sottolineava anche la sussistenza in capo all’alunno del “diritto ad essere istruito ed educato in base ad un programma che corrisponda agli orientamenti e ai desideri dei legittimi rappresentanti del fanciullo”.

Negli anni successivi all’avvento della Costituzione, invece, si è registrato un fenomeno via via crescente, inverso rispetto a quello auspicato dai Costituenti, di identificazione dell’“educativo con lo scolastico”, che di fatto ha sottratto alla famiglia (non di rado con il tacito assenso di quest’ultima) questo compito prioritario. Di conseguenza, si è radicata una forma di separazione tra la famiglia e la scuola, alla quale talvolta si è attribuita un’azione formativa su tutti i piani, comprendendovi anche l’educazione morale, affettiva, sociale e civile.

Eppure, la stessa dottrina sociologica ha da sempre messo in risalto che “il rapporto tra famiglia e scuola è da considerarsi una delle cerniere più delicate del processo educativo” (G. Belotti-S. Palazzo, “Relazioni fragili”); al contrario, se il dialogo tra le due agenzie educative non funziona, aumenta nel bambino il senso di incertezza. Peraltro, se genitori e insegnanti agiscono in un conflitto contrassegnato spesso da reciproche invasioni di campo, il risultato è estremamente serio, poiché coincide con la perdita dell’identità specifica sia della famiglia che della scuola: il ruolo primario e sociale della famiglia si trasforma in un ruolo di utenza e di privatezza, mentre il ruolo sussidiario della scuola si rattrappisce nella logica della prestazione. Una realtà, questa, che pare porsi agli antipodi rispetto ad un impianto costituzionale, nel quale, tra le varie formazioni sociali non v’è una separazione, ma un coordinamento, a vantaggio del ragazzo che in esse agisce e si sviluppa.

Più specificatamente, gli artt. 33 e 34 della Costituzione, relativi alla scuola, piuttosto che come un complesso a sé stante, sono disposizioni da considerarsi in maniera strettamente dipendente dagli artt. 29-31, dedicati alla famiglia. Sono i genitori, infatti, che devono interagire con le strutture scolastiche, perché la famiglia e la scuola sono formazioni sociali che si completano a vicenda: insieme creano un continuum educativo che, impostato dalla famiglia, trova nella scuola il naturale proseguimento. Nella Carta fondamentale, cioè, è tracciato un rapporto di integrazione e di continuità tra famiglia e scuola, finalizzato a rispondere in pieno alla domanda di educazione. Ciò è facilmente desumibile anche dalla semplice constatazione del collocamento di entrambe le formazioni sociali nella Carta Costituzionale all’interno del medesimo titolo, il secondo, dedicato ai “rapporti etico-sociali”.

Se questo è vero, il profilo inerente alla scelta della scuola pubblica, statale o non statale, da parte dei genitori, ha aspetti paradossali.

Occorre ricordare infatti che principi costituzionali quali la libertà di insegnamento, la libertà di istituire e gestire scuole e quella di scelta del tipo di scuola preferito non sono interpretabili come monadi, ma sono strutturalmente e funzionalmente collegati l’uno all’altro: i primi due non avrebbero senso se non si accompagnassero alla libertà dei cittadini di scegliere la scuola da frequentare. Tale libertà è, a sua volta, comprensiva di due momenti: il “diritto di scelta del tipo di scuola preferito” ed il “diritto di accesso al tipo di scuola prescelto”. È evidente, però, come il pieno godimento di tale diritto di accesso possa essere condizionato anzitutto da aspetti di ordine economico; vi sono cioè situazioni in cui l’esercizio del diritto di scelta è precluso in via di fatto (nel senso che il problema della scelta della scuola da parte dei genitori non si pone), perché è a sua volta preclusa ab origine la possibilità di accedere ad una realtà scolastica che pone sacrifici economici che la famiglia non sarebbe in grado di sopportare.

Le varie articolazioni dell’ordinamento repubblicano (si tratti di enti locali, o Regioni o Stato), dunque, hanno un ruolo attivo nel garantire realmente ai genitori l’accesso a quella scuola che ritengano maggiormente in sintonia con il loro programma educativo; salvo poi avere un ruolo passivo nell’astenersi da qualsiasi interferenza con l’attività della comunità scolastica stessa, nella quale dovrà esserci, invece, un libero scambio di potenzialità tra insegnanti, genitori ed alunni. Né per il ruolo attivo della Repubblica vale ancora la vetusta polemica relativa alla clausola “senza oneri per lo Stato” che l’art. 33 Cost., terzo comma, accompagna alla libertà dei privati di istituire scuole.

Infatti, oramai è cambiato l’angolo visuale: la Repubblica è tenuta, per via degli artt. 3 e 31 Cost., a far sì che il costo che deve accompagnare la libera scelta della scuola non incomba sui genitori. L’art. 3 sancisce l’obbligo della Repubblica “di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; l’art. 31, invece, obbliga la Repubblica ad agevolare con misure economiche non solo la formazione delle famiglie, ma anche “lo svolgimento dei compiti relativi”, tra i quali l’istruzione (inscindibilmente legato all’educazione) è fattore primario.

Si comprende, quindi, come il dovere di attivarsi per garantire fattivamente la libertà di scelta della scuola da parte dei genitori, è parso in questi ultimi anni poter essere adempiuto dal Legislatore con la previsione di un sussidio economico che incida direttamente su coloro che, poi, di tale libertà di scelta sono i primi protagonisti, i soggetti interessati: i genitori.

La l. n. 62/2000 si è mossa proprio su questo solco: la rivoluzione apportata, infatti, risiede proprio nel disegnare un unico sistema d’istruzione pubblica, all’interno del quale includere scuole soggettivamente diverse. Il focus, dunque, non è più sul soggetto che eroga il servizio, ma sul servizio stesso. La portata innovativa di tale scelta del legislatore è stata peraltro sottolineata dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 42/2003 sull’ammissibilità della richiesta di un referendum abrogativo avente ad oggetto proprio tale inclusione. La proposta referendaria, infatti, puntava proprio all’abrogazione di una serie di proposizioni che includevano la scuola paritaria privata all’interno delle varie disposizioni della I. n. 62/2000.

Ebbene, tra i vari profili d’inammissibilità della richiesta, la Corte sottolineava l’impossibilità della simultanea abrogazione dei commi 5 e 9 dell’art 1, poiché “altro è eliminare l’agevolazione che viene assicurata alle scuole paritarie e consistente nel potersi avvalere anche delle prestazioni volontarie di personale docente o di prestatori d’opera professionale (comma 5), altro è precludere il sostegno alle famiglie degli studenti delle scuole statali e non statali, che deriva dal rimborso della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione scolastica (comma 9). Vengono in tal modo unificati oggetti rispetto ai quali la scelta dell’elettore non può essere costretta in un solo quesito”. Con tale rilievo la Corte ha isolato (dandone prioritaria importanza) il momento della scelta della scuola da parte dei genitori e le conseguenti spese di accesso che tale scelta potrà comportare, rispetto alle problematiche attinenti alla singola scuola paritaria.

È indubbio, però, che a tale innovativa inclusione del legislatore del 2000 e a tale precisa puntualizzazione del Giudice delle Leggi ancora non abbiano fatto seguito, dopo venti anni, delle precise misure di politiche pubbliche (da parte del legislatore statale, ma anche da parte del legislatore regionale) di concreta realizzazione di tale libertà di scelta. Occorre, dunque, ancora pensare a soluzioni atte a garantire ai cittadini l’effettivo pluralismo educativo.

In questo senso si inserisce la sfida di sr. Anna Monia Alfieri (che tiene un aggiornato il suo blog su Formiche.net), la cui teoria dei “costi standard di sostenibilità per allievo” oggi possiamo senza ombra di dubbio affermare che incontra il favore trasversale anche di chi per antonomasia è contro la scuola paritaria cattolica.

Una sfida, una provocazione che è stata raccolta dal convegno “Libera Scuola in Libero Stato: il diritto alla libertà di scelta educativa è un principio sancito nel diritto nazionale e internazionale” che si è tenuto il 13 febbraio 2020 presso il Senato. Il programma del Convegno era ambizioso gli interventi e le tavole rotonde hanno indirizzato a portare i punti di vista trasversali della politica e delle associazioni di gestori, docenti e genitori, con l’obiettivo di individuare insieme un proficuo percorso di collaborazione a “garanzia” del diritto alla “libertà di scelta educativa già “riconosciuto”.

Tale strada è quella più idonea a superare il vetusto muro ideologico che per anni veniva innalzato ogniqualvolta si introducesse il discorso delle c.d. scuole private ed è, invece, direttamente proiettata sui cittadini che, rifuggendo dalla confusione e dalla divisione della guerra tra poveri, domandano chiaramente che, come avviene in tutta Europa, anche in Italia i genitori possano scegliere fra una buona scuola pubblica statale e una buona scuola pubblica paritaria a costo zero. L’attuale stallo, infatti, a parte rappresentare un unicum (negativo) del panorama europeo, stride con i richiamati auspici dei nostri Costituenti.

È vero, infatti, che nel testo costituzionale troviamo che “la scuola è aperta a tutti” (art. 34), ossia che tutti hanno il diritto di istruirsi attraverso la scuola; ma è altrettanto vero, com’è stato efficacemente osservato, che “questa è una proposizione astratta. Ai genitori, nulla importa di una scuola in astratto, poiché ad essi interessa la scuola in concreto. E in concreto, la scuola che interessa ai genitori è quel tipo di scuola che può realizzare e attuare sul piano dell’istruzione e dell’educazione cui incombe ad essi provvedere, il loro diritto di scelta per l’orientamento dell’educazione dei figli, che non è possibile separare dall’istruzione” (V. Zangara, “Famiglia, scuola, Costituzione”).



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