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L’emergenza rifiuti ai tempi del Covid-19. Una via d’uscita secondo Medugno

Nella circolare della fine della scorsa settimana il direttore del Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi del Ministero dell’Ambiente fa riferimento alla “complessa situazione emergenziale connessa a Covid-19” che sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia”, evidenzia “le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio” e poi fornisce indicazioni alle regioni diretta a consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi attraverso atti di indirizzo per l’adozione delle ordinanze regionali contingibili e urgenti ex art. 191, d. lgs. 152/2006.

In particolare, la circolare prevede indicazioni per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sui territori regionali. In tale quadro, ove le competenti autorità si risolvano ad adottare ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, il dipartimento ritiene possibile prefigurare la possibilità di addivenire ai regimi straordinari circoscritti alla durata dell’emergenza.

Riguardo alla circolare si evidenziano in particolare la possibilità di ampliare gli stoccaggi; di raddoppiare il deposito preliminare per 18 mesi al massimo; nell’incenerimento di usare il massimo carico termico; infine, di mettere i rifiuti che provengano da soggetti positivi al tampone nell’indifferenziato dopo sterilizzazione o trattamento derogatorio descritto dalla stessa circolare.

In attesa che ci siano delle modifiche normative da introdurre nel Dl “Cura Italia” per far fronte meglio all’emergenza, va dato merito al dipartimento di esserci assunto l’onere di dare delle indicazioni utili alle regioni e agli enti locali. Pur in tempo di emergenza, però l’attività di recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti non si arresta.

In data 5 marzo il governo ha approvato in via preliminare gli schemi di decreto legislativo in attuazione dela delega contenuta nella Legge 4 ottobre 2019, n. 117 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di Delegazione europea 2018”, recanti attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; dell’articolo 1 della direttiva (Ue) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso; della direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e della direttiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Proprio in considerazione delle “criticità del sistema impiantistico nazionale (che) rappresentano un ulteriore aggravio” evidenziate nella citata circolare val la pena soffermarsi sui due aspetti, quello pianificatorio e quello autorizzatorio, come trattati nell’AC 169, che recepisce le due direttive 851 e 852 e che incidono proprio sugli aspetti impiantistici.

A questo proposito l’AC 169 innova la disciplina vigente introducendo con l’art. 2, comma 1, il nuovo art.198 bis, intitolato “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”. Il Programma nazionale dovrà definire i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali disciplinati dal successivo art. 199 (art. 198, comma 1). Ovviamente, detto Piano nazionale sarà assoggettato a Vas (art. 198 comma 1).
In questo modo il nuovo art. 198 bis è pienamente rispondente alla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio (C 305-2018) riguardante l’art.35 dello Sblocca Italia, che tanto aveva scandalizzato ma che pure introduceva una visione strategica a livello nazionale.

Il nuovo art. 198 bis prevede la ricognizione dell’impiantistica a livello per tipologia di impianti e regione, l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore e un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale. Ad esempio, alla luce dell’esperienza dell’attuale emergenza sanitaria andrà previsto anche la strategicità di certe raccolte differenziate per l’Economia Circolare e per approvvigionare le industrie dichiarate essenziali dal Dpcm 22 marzo per la produzione di imballaggi per l’industria alimentare e farmaceutica.

Ancora, il Programma nazionale può prevedere la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze. Basterà per colmare la mancanza di infrastrutture per la gestione dei rifiuti a cui stiamo assistendo in questi anni? La previsione di introdurre e articolare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è una scelta molto forte.

Essa viene confermata dal comma 2 dell’art. 2 dello schema di decreto che modifica della lett l) dell’art. 199 che riguarda i Piani Regionali e che prevede che i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, avvengano proprio nel rispetto del nuovo art. 198 bis e cioè del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Per quanto concerne gli aspetti autorizzatori, il testo in corso di recepimento non interviene sull’art. 14 bis della Legge n. 128/2019 che ha sbloccato il caso per caso per le autorizzazioni End of Waste. Si ricorderà che lo stesso prevede che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all’Ispra i nuovi provvedimenti autorizzati e, quindi, l’introduzione di un meccanismo di “controllo a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti” che può essere attivato da Ispra o dalle agenzie regionali competenti, sentita l’autorità competente.

Una simile sovrastruttura normativa non c’è per le autorizzazioni delle discariche e neanche dei termovalorizzatori. L’EoW “caso per caso” così formulato, che avrebbe dovuto essere una porta girevole per l’innovazione, diventa un portone difficile da aprire. In sede di recepimento bisognerà tornare al sistema previsto dalla Direttiva comunitaria che colloca L’EoW “caso per caso” sul livello delle autorità competenti, come è logico che sia. Invece l’art. 1, comma 11 dello schema prevede solo che chi utilizza sul mercato per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

In conclusione in materia di pianificazione c’è una scelta forte, di livello nazionale (compatibile con il diritto comunitario) e che ha una sua ragione, mentre per la parte autorizzatoria si mantiene l’attuale impostazione “farraginosa”, in contrasto con il diritto comunitario e con l’assetto istituzionale italiano. Su tutto il quadro normativo appena descritto vedremo come e quanto inciderà il Parlamento italiano, in un contesto di emergenza del tutto nuovo nella storia repubblicana.


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