Da ieri sera ci affanniamo a capire chi mai siano i nostri “congiunti” che potremo andare ad incontrare dal 4 maggio Nozione fondamentale, perché come recita il Dpcm del 26 aprile “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”.
Da giurista, per essere certo, non mi sono limitato a verificare su dizionari e vocabolari, ma sono andato a verificarlo nei codici e nelle leggi. Ovviamente.
Il termine più tradizionale per avvocati e giudici è quello di “parenti”. Nozione puntualmente definita nel Codice civile, a partire dall’art. 74 secondo cui “la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Con tutte le successive specifiche tra parentela in linea retta, in linea collaterale e il computo dei gradi di parentela. E anche sulla affinità cioè sul vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78 cod. civ.).
Ma il Dpcm parla di “congiunti” e non di “parenti”.
Allora mi metto a cercare meglio.
Nella banca dati normattiva.it, la vera bibbia delle leggi italiane, la parola “congiunti” ricorre 561 volte, negli ambiti e nei casi più vari.
Dall’art. 342-ter cod.civ., sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, da far valere anche per il “domicilio di altri prossimi congiunti”; all’art. 79 cod. proc. civ., per la richiesta di nomina di un curatore speciale per i “prossimi congiunti”; dall’art. 24, d.lgs. 196 del 2003, che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; all’art. 6, del d.P.R. 655 del 1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare.
Ma sono tutte nozioni specifiche e di settore.
Poi trovo finalmente una definizione più ampia, nell’art. 307 del Codice penale. Qui, ai fini dell’esclusione dal reato di cospirazione o di banda armata (!) si precisa che “s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.
Sono quasi soddisfatto della mia ricerca, specie se faccio finta di non leggere che questa definizione vale “ai fini della legge penale”, come precisa l’esordio dello stesso articolo.
La nozione di congiunti presa così è abbastanza ampia. Dal 4 maggio, potrei sicuramente andare a incontrare anche la mia vecchia zia che abita a Gaeta di fronte al mare (anche se non la incontro da qualche decennio).
Ma arriva da me mio figlio: “Papà dalla mia fidanzata ci posso andare”?
La fidanzata non è compresa nella definizione codicistica, che prevede soltanto l’unione civile!
Devo fare una ricerca di giurisprudenza, per trovare che tra le vittime dell’illecito civile sono ricompresi anche i congiunti nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.
Consegno a mio figlio copia della sentenza della Corte di cassazione penale 10 novembre 2014 n° 46351, che ricomprende espressamente la fidanzata tra coloro che possono percepire il risarcimento del danno a seguito di incidente stradale. E mentre già vedo che sta doviziosamente compilando la autocertificazione che gli consentirà di andare a incontrare la fidanzata dal 4 maggio, non riesco a fare a meno di ricordargli: “Ma i tuoi amici nessuno pensa che possano mai essere tuoi congiunti, hai capito?!”.
Nota: Nel pomeriggio si apprende che con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.