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Family act, tutte le novità su assegni, infanzia e congedi familiari

Nel corso della seduta del Consiglio dei ministri di questa sera è stato approvato il Family Act il piano per le famiglie elaborato dalla ministra di Italia viva, Elena Bonetti. “È un momento storico un momento importante per il nostro Paese. Ripartiamo investendo in umanità”. Così la ministra della famiglia, Elena Bonetti, nel corso della conferenza stampa accanto al presidente Giuseppe Conte ed alla ministra del lavoro, Nunzia Catalfo.

“Abbiamo approvato in Cdm il Family act, per sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile. Devo a Bonetti e Catalfo l’impegno per portare a compimento questo importante provvedimento”, ha commentato il premier dopo il Consiglio dei ministri.

Il family act è “un lavoro importante che abbiamo fatto tutti insieme, come governo, e anche con parlamento lo faremo, attraverso il ddl Delrio”, ha affermato il ministro del Lavoro nella conferenza stampa. Si tratta di “una riforma fatta in sinergia con tutti i ministri coinvolti”, aggiunge il ministro. Il family act, sottolinea Catalfo, “tocca dei punti importanti sulla famiglia, sul sostegno alla genitorialità e riguarda in particolare le donne e il lavoro femminile”. “Con questa riforma si intende incentivare il lavoro delle donne” che, in alcuni casi sono inattive perché “non riescono sempre a mantenere il loro posto di lavoro e continuare a lavorare. A volte sono costrette a lasciare il luogo lavoro”. Nel provvedimento sono contenuti “incentivi importanti per rafforzare il ruolo donne nel contesto del lavorativo, anche nel mezzogiorno”, conclude il ministro.

COSA PREVEDE

Ecco gli aspetti principali del Ddl sintetizzati dall’agenzia Ansa. Il ddl è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell’articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l’adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all’articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, per la quale è prevista l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza.

ASSEGNO UNIVERSALE

L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

CONGEDI PARENTALI

Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE

Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa. –

INFANZIA

Nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l’infanzia nonchè l’assegno di natalità.

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