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Golden power, ecco come funziona il nuovo scudo del governo. Parla Mensi

Dal 4 giugno il golden power “allargato” previsto dal d.l. Liquidità è diventato legge. La disciplina, contenuta in un solo articolo (art. 15), rafforza lo screening sugli investimenti diretti esteri in modo non dissimile da quella adottata da Germania, Spagna e amche dagli Stati Uniti, che hanno rafforzato le prerogative del Comitato per gli investimenti esteri (Cfius) anche su infrastrutture e media.

La norma amplia l’ombrello protettivo, finora limitato a difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni, a diversi altri settori, attribuendo al governo un potere di intervento rilevante, e senza precedenti.

Raccogliendo le indicazioni del Copasir e sulla scia delle Linee guida della Commissione europea del 25 marzo, l’intervento in sostanza anticipa la valutazione prevista dal regolamento europeo 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri, applicabile a partire dall’11 ottobre 2020, che istituisce un sistema di verifica affidando a Ue e Stati membri la possibilità di adottare misure restrittive a protezione di sicurezza e ordine pubblico.

Lo scopo è quello di proteggere il sistema economico nazionale indebolito dall’emergenza sanitaria in corso e tutelare i suoi asset pregiati, allargando e ampliando le norme vigenti in tema di Golden Power contenute nella legge n. 56 del 2012. Obiettivo centrato? Ne parliamo con Maurizio Mensi, professore Sna e Luiss Guido Carli, già avvocato dello Stato e membro del Servizio giuridico della Commissione europea.

Professore, iniziamo da una tara. Cosa cambia in concreto con la nuova previsione rispetto alla legge in vigore sul Golden power?

I contratti e gli accordi relativi all’acquisizione di beni e servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete 5G sono riguardati specificamente dalla legge sul Golden Power n. 56/2012 e da quella sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica n. 133/2019; tuttavia le operazioni societarie relative al 5G possono rientrare nel raggio d’azione della nuova previsione.

Quali settori rientrano nelle nuove disposizioni? Sembra che ora copra specificamente il settore finanziario, compresi credito e assicurazioni. La lista di società commerciali italiane e molte pmi ora considerate strategiche è molto lunga…

La legge n. 40 estende gli obblighi relativi al Golden power a beni e rapporti nei settori riguardati dal regolamento Ue. Si applica pertanto alle infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture, tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie. Sono compresi anche la sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici.

Ad esempio?

Energia e materie prime, nonché sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, capacità di controllare tali informazioni, la libertà e pluralismo dei media. Tutti i settori citati assumono pertanto rilevanza strategica e in essi operano un vasto numero di società, ivi comprese molte Pmi.

Cosa è cambiato con il passaggio del testo in aula?

In sede di conversione il Parlamento ha ritenuto opportuno specificare che nel settore sanitario sono riguardati la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale. Alla legge da poco approvata si aggiungerà a breve un decreto del Presidente del Consiglio, presentato nei giorni scorsi, che definisce una serie ulteriore di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale focalizzandosi in particolare sulle tecnologie critiche e su dati, compresi quelli personali.

Qual è il requisito specifico relativo alle operazioni intra-Ue? Significa che il Golden Power verrebbe esercitato se una società dell’Ue tentasse di acquisire il controllo di una società italiana o sarebbe applicabile anche se l’acquisizione fosse limitata a un certo numero di azioni?

Le nuove norme sul Golden Power si estendono ai soggetti Ue solo nel caso in cui l’acquisto di partecipazione sia rilevante e determini l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione di controllo della società.

Per definizione il golden power era già applicabile alle operazioni extra Ue. Ora cosa cambia?

La legge introduce l’obbligo di notifica dell’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Ue di un acquisto di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o di capitale superiore al 10% qualora il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro.

In base alle nuove disposizioni sembrerebbe che il governo abbia la possibilità di intervenire d’ufficio anche senza notifica

Esatto. Lo Stato si riserva di intervenire d’ufficio qualora venga a conoscenza di operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dal fatto che la notifica sia avvenuta o meno. In tal caso si applica il termine di 45 giorni e l’eventuale decisione di divieto sarà adottata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Quali modifiche sono introdotte ai requisiti di notifica della trasparenza finanziaria alla Consob?

La legge fa salvo quanto già previsto in tema di notifica e in tal caso la presidenza del Consiglio dei ministri e la società non hanno l’obbligo di dare comunicazione al pubblico dell’operazione ai sensi del testo unico della finanza. È peraltro previsto che in presenza di disposizioni specifiche inerenti ad altri settori, volte a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato perseguiti dalle norme sul Golden Power, si applichino queste ultime in quanto “lex specialis”.

Le misure sembrano temporanee. Finiscono con la fine della crisi del Covid-19, o comunque il 31 dicembre 2020.

L’obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni finanziarie in tutti i settori riguardati dal decreto legge si applica sino al momento in cui il premier indicherà, con decreto, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati nei settori di difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni. Tutte le altre misure previste, relative per esempio a delibere, atti o operazioni che modificano la titolarità, il controllo o la disponibilità degli attivi delle società, hanno invece come scadenza il 31 dicembre 2020, compreso il potere di intervento d’ufficio del governo.

Per le operazioni interessate da questa legge il tempo di risposta del comitato Golden power è di 45 giorni. Un tempo più lungo rispetto a quello previsto per le notifiche sul 5G.

Vero. Per le operazioni relative alla rete 5G (i contratti e gli accordi relativi all’acquisizione di beni e servizi relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione) si applica il termine di 30 giorni.

La legge menziona il regolamento europeo del ​​19 marzo 2019. Perché questo riferimento?

È richiamato il regolamento Ue, applicabile dall’11 ottobre 2020, per individuare i settori di rilevanza strategica (ulteriori rispetto a quelli relativi a difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni) da sottoporre all’ombrello protettivo del Golden power.

Mensi, l’applicazione del golden power è stata ampliata molto. Il governo riuscirà a controllare tutto?

Questo è un aspetto problematico. Il meccanismo previsto è complesso e articolato; i settori di intervento sono stati allargati. Serve una dotazione cospicua di personale specializzato e qualificato, soprattutto per valutare gli effetti delle operazioni poste in essere, vale a dire le modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi o il cambiamento della destinazione relativi ai beni e servizi in questione.

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