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Caso Fontana: ecco cosa (non) rischia il governatore lombardo. Il commento di DMG & Partners

L’affaire Fontana (nato dalla fornitura di un lotto di camici e set sanitari da parte di Dama SpA – società di proprietà del cognato di Attilio Fontana) è il caso politico della settimana. Questa mattina, sul quotidiano “La Repubblica”, è stato pubblicato un commento tecnico per cercare di spiegare alcuni aspetti che coinvolgono direttamente il governatore lombardo.

Su questa stessa linea abbiamo contattato Maurizio Di Marcotullio commercialista e fondatore di DMG & Partners (nella foto), esperto in fiscalità internazionale.

 

D: Di Marcotullio, cosa pensa delle affermazioni comparse sulla stampa italiana, laddove si conclude, forse troppo frettolosamente, con la dichiarazione “Fontana sapeva di quel conto”?

R: Non ho avuto modo di visionare le carte oggetto dell’indagine, e dunque cerco di rispondere alla domanda sulla base di quanto ho potuto desumere dalla lettura dei giornali. Un dato però sembra essere confermato: ovvero che il governatore della Lombardia avesse la delega ad operare sul primo conto aperto (si ipotizza) nel 1997 e intestato alla madre. Sul fatto che la stessa delega fosse stata poi replicata sul conto aperto nel 2005, intestato ad una società (per il tramite di un trust estero), mi sembra che ad oggi non ci sia evidenza. Affermare dunque che Fontana sapeva di questo ultimo conto, è forse una “fuga in avanti“, almeno giornalisticamente parlando.

D: Nel concreto che conseguenze avrà questa vicenda?

R: Non sono in grado di valutare gli effetti politici di questa vicenda. Quelli tecnici, invece, penso che non dovrebbero essere significativi. Infatti la voluntary disclosure al quale ha aderito (immagino tempestivamente) il governatore Fontana, dovrebbe aver posto la parola “fine” alla vicenda tributaria.

Unica eccezione, se dovessero emergere, in futuro, taluni profili di illecito penale, o, nel caso, siano state rilasciate false dichiarazioni (in sede di adesione alla voluntary disclosure). Ricordiamoci che la procedura di adesione è stata già oggetto di valutazione da parte della Agenzia delle Entrate e che, a seguito del pagamento, anche rateale, nei termini previsti dall’istituto (di quanto dovuto a titolo di maggiori imposte, interessi e sanzioni), la procedura si è conclusa. Oltre a ciò il contribuente beneficia della “non punibilità” per i delitti coperti dalla legge 186/2014. Sull’aspetto penale invece lascio il passo a chi fa il penalista per mestiere, sottolineando che il rischio connesso all’autodenuncia del delitto presuppostopotrebbe essere significativamente stemperato dal decorso (compiuto o parziale) del termine di prescrizione e dalla procedibilità a querela degli illeciti eventualmente realizzati.

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