In una legge non sono ammessi errori. Non è solo una questione di forma; è di sostanza, perché quando il testo (approvato e promulgato) viene pubblicato nella Gazzeta Ufficiale diventa legge e, scusate il bisticcio, ciò che è legge è legge. Una virgola omessa o inserita può cambiare il significato e l’applicazione del precetto, al pari di una “o” al posto di una “e” come congiunzione di due sostantivi.
Lo stesso discorso vale quando a supporto del contenuto di una norma si rinvia a un’altra, errando nel riferimento. Le leggi, infatti, si contraddistinguono per la data e il numero. Citare una data o un numero o un comma materialmente sbagliati significa costringere l’operatore ad infilarsi in un labirinto insensato, perché non gli è consentito di fare da sé e risalire alla formulazione corretta, interpretando la svista del legislatore: la legge non glielo consente.
È necessario che l’errore sia riconosciuto ed “emendato’’ dal legislatore stesso. Si creano situazioni imbarazzanti anche nel caso in cui sia incluso in una norma un acronimo incompleto magari corrispondente a quello di uso comune, sia che il problema riguardi un ministero o un qualunque ente pubblico. Tutti ne comprendono il significato ma resta il problema di un’inesattezza che potrebbe determinare anche dei problemi di carattere giuridico.
Soprattutto l’errore materiale, la concordanza sbagliata, l’interpunzione inappropriata fino alla più banale svista di battitura, stonano in un provvedimento legislativo che si propone, con grande rullo di tamburi e squilli di trombe, una opera ciclopica di semplificazione.
È evidente che mi riferisco al decreto legge n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, recentemente convertito in legge, promulgato con qualche osservazione critica del Capo dello Stato e pubblicato sulla G.U. Una lettura attenta del testo emendato approvato in via definitiva, prima della pubblicazione di quello coordinato (dove tutto va a posto) rivela almeno 71 errori materiali (su 65 articoli).
Entrando nel dettaglio una quindicina di emendamenti sono serviti a mettere a posto errori di punteggiatura, di interpunzione e di mera battitura (tipo 1° giugno al posto di 1 giugno; “della’’ invece di “ella’’; “igienicosanitarie’’, anziché dividere le parole con un trattino). Tre emendamenti hanno reso omogenea in tutto l’articolato la definizione di “emergenza da Covid-19’’ (a volte sono usate le definizioni “pandemia’’ ed “emergenza epidemiologica’’). Sette emendamenti hanno corretto riferimenti imprecisi a enti, amministrazioni, comitati, consigli, piani strategici, dipartimenti. In due casi sono state aggiustate la data e la numerazione di due leggi.
Ma gli emendamenti più numerosi e importanti sono relativi alle concordanze (plurale anziché singolare, femminile invece di maschile o viceversa) in particolare per quanto concerne gli aggettivi. Oppure si è trattato di vere e proprie riscritture di pezzi di frasi scritte con una scarsa proprietà di linguaggio, come ad esempio: le parole “circolarità anagrafica” sono sostituite dalle seguenti: “circolarità dei dati anagrafici”; le parole “promuovendo la consapevolezza dei lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione”; “situazioni di emergenza, sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza”; “l’Autorità di bacino distrettuale può adottare” sono sostituite dalle seguenti: “il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare”; “del decreto del presidente del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri”; “procede all’aggiornamento della carta di circolazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli’’ (qui siamo nel campo di quei 15 articoli del Codice della strada la cui inclusione nel decreto Semplificazioni ha sollevato le obiezioni del Capo dello Stato); “previsioni di legge esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “previsioni di legge vigenti”; al posto di “cicli industriali” “cicli produttivi”.
Mi fermo qui. Con questa disamina esemplificativa non intendevo rivoltare come un calzino il testo del decreto Semplificazioni, ma limitarmi a fornire una prova della sciatteria con la quale, troppo spesso, si scrivono gli atti legislativi, complicando la vita ai cittadini.