La pandemia, che in questi giorni sta tornando a toccare pesantemente anche il nostro Paese, ha evidenziato i limiti di un sistema di gestione dei rifiuti che ha fatto fatica a fronteggiare difficoltà, anche soltanto per dare delle indicazioni emergenziali per la gestione delle mascherine usate o dei depositi temporanei per i rifiuti industriali.
Peraltro, la gestione dei rifiuti in Italia mostrava evidenti difficoltà già prima, con infrastrutture mancanti e filiere del recupero da completare, che la pandemia non ha che potuto che rendere più acute. Non voglio citare tutti gli studi e ricerche presentati sulla questione, anche se, poi, le stesse fonti confermano che l’Italia è comunque un buon “performer” per quanto concerne l’Economia Circolare.
Il recepimento delle direttive è, quindi, un’occasione per modernizzare il Paese, innanzi tutto “modernizzando” l’apparato normativo.
A questo proposito, il Dlgs n. 116/2020 di recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, la n.851 e la n. 852, con l’art. 2, comma 1, l’art.198 bis, prevede “Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”.
Il Programma nazionale dovrà definire i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali disciplinati dal successivo art. 199 (art. 198, comma 1).
Ovviamente, detto Piano nazionale sarà assoggettato a VAS (art. 198 comma 1).
In questo modo il nuovo art. 198 bis è pienamente rispondente alla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio (C 305-2018) riguardante l’art.35 dello Sblocca Italia.
La Corte di Giustizia, a seguito di una domanda di pronunzia pregiudiziale sull’art. 35 citato, fissava due principi importanti:
1) una normativa nazionale che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di “piani e programmi” e deve essere soggetta a VAS;
2) una normativa nazionale che preveda infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale non è contrasto con il diritto comunitario, purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici, ad esempio con il principio di gerarchia.
Insomma, secondo il diritto comunitario una programmazione nazionale per la gestione dei rifiuti non è contraria al diritto comunitario, né di per di sé sovverte il principio di gerarchia comunitario.
Quello previsto dal decreto legislativo di recepimento, ad esempio, prevede la ricognizione dell’impiantistica a livello per tipologia di impianti e regione, l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore e un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale.
Per quanto concerne il riciclaggio e l’Economia circolare in particolare, evidenzio alcuni contenuti riportati nel comma 3 (i grassetti, ovviamente, sono nostri):
lett c): l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi;
lett f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
lett f -bis) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
Basterà per colmare la mancanza di infrastrutture per la gestione dei rifiuti a cui stiamo assistendo in questi anni?
Certamente, la previsione di introdurre e articolare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è una scelta molto forte.
Una scelta che viene confermata dal comma 2 dell’art. 2 che modifica della lett l) dell’art. 199 che riguarda i piani regionali e che prevede che i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, avvengano proprio nel rispetto dell’art. 198 bis e cioè nella Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.
Le Regioni, tra l’altro, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett d) del Dlgs 121/2020 che modifica la direttiva discariche, dovranno conformare la propria pianificazione all’obiettivo della riduzione dei rifiuti urbani in discarica del 10% entro il 2035.
Il Programma nazionale per la gestione potrebbe, quindi, rappresentare un quadro normativo adeguato ai fini della presentazione dei progetti nell’ambito del Recovery Fund.
Sappiamo che l’Italia è carente sotto il profilo impiantistico. Sotto questo profilo il Piano potrebbe costituire il riferimento per colmare il divario esistente, con risorse adeguate, spingendo sull’innovazione e su obiettivi ambiziosi, migliorando l’infrastruttura impiantistica per accelerare l’integrazione dell’apparato produttivo nell’Economia Circolare.
Un Piano per quanto ben fatto può bastare? Torna il tema dell’apparato normativo e della sua qualità, oltre che dell’aspetto “quantitativo”.
Il Dlgs n. 116/2020, ad esempio, non è intervenuto sull’art. 14 bis della Legge n. 128/2019 che ha sbloccato il caso per caso per le autorizzazioni End of Waste.
Si ricorderà che lo stesso prevede che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all’Ispra i nuovi provvedimenti autorizzati e, quindi, l’introduzione di un meccanismo di “controllo a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti” che può essere attivato da Ispra o dalle agenzie regionali competenti, sentita l’autorità competente. Questa norma è di derivazione comunitaria ma ovviamente, l’abbiamo resa molto più complessa dell’originale.
Una simile sovrastruttura normativa non c’è per le autorizzazioni delle discariche e neanche dei termovalorizzatori.
Un ostacolo sulla strada dell’Economia Circolare? Si, a sommesso avviso di chi scrive.
Come lo sono, sempre a sommesso avviso di chi scrive, il Collegato Ambientale (che credo oltrepassi il centinaio di articoli) o altre proposte in materia ambientale approvate velocemente nei Consigli dei Ministri.
Se vogliamo dare più gamba all’Economia Circolare e alla considerazione della stessa nel Recovery Fund, l’apparato normativo di supporto deve essere mirato e concentrato su limitati aspetti.
Anche perché con il Dlgs n. 116 che abbiamo appena recepito prevede molte norme che dovranno essere effettivamente attuate con tanti decreti ministeriali. Non possiamo spostare spostare l’asticella sempre più in là, senza avere neanche iniziato l’attuazione delle norme appena pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In questa ottica tre (sole) proposte per l’apparato normativo di supporto al Recovery Fund:
1) un “interpello” sul tipo di quello della normativa fiscale, che possa dare certezza all’impresa che deve realizzare un progetto in termini di iter procedurale;
2) l’effettivo divieto del “gold plating”, cioè di quella abitudine di recepire le direttive europee in maniera più burocratica e restrittiva (vedi EoW sopra);
3) rendere la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, espressione di una effettiva responsabilità, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ma in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale (norma di delega prevista dall’art. 16 della Legge n. 117/2019 di delega al recepimento delle direttive rifiuti sopra citate).