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Covid-19, a quando il vaccino per le Pmi? Il commento dell’avv. Stanislao Chimenti

crisi

L’avvocato Stanislao Chimenti, docente di Diritto commerciale e partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr & Gallagher, affronta il tema degli strumenti di supporto alla crisi da adottare in favore delle Pmi, abbandonando la logica delle misure di mero sussidio

Lo stato di emergenza è stato come noto prorogato sino al 31 gennaio 2021 e, stante la complessità e disomogeneità dei dati disponibili, si è aperto un dibattito se ciò sia avvenuto a causa di un’emergenza strettamente intesa, come tale (ancora) in atto, ovvero in via per così dire preventiva e di natura cautelare. In questo contesto risulta complesso valutare quali siano le conseguenze sulla nostra imprenditoria. In particolare, si pone il problema di valutare l’impatto della Covid-19 sul tessuto della piccola e media impresa italiana, prendendo le mosse dalla valutazione dello “scalino normativo” che la separa dalle imprese cd grandi e grandissime.

Volendo abbozzare una prima valutazione “di vertice”, mi pare innegabile ed evidente il progressivo e sempre più marcato mutamento di indirizzi interpretativi e applicativi da parte del governo in relazione all’apparato normativo di settore.

Al momento non sono state apportate modifiche significative né alla legge Prodi bis, né alla legge Marzano. È noto che queste normative sono state emanate sull’onda di casi giurisprudenziali eclatanti di grandi e “grandissime” imprese finite in stato di insolvenza e con una prospettiva chiara, scolpita proprio dalla Prodi bis: il recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. Queste leggi, peraltro, si iscrivono nel quadro di un diritto privato europeo che è improntato ai principi della libertà della concorrenza, della parità di trattamento delle imprese degli Stati membri e del divieto di interventi di aiuto che producano effetti distorsivi e discriminanti.

Ciò significa, banalmente, che l’operazione di “salvataggio” non può compiersi se non nel rispetto delle leggi di mercato, pur con le importanti deroghe ed eccezioni consentite dalla legislazione speciale. I dossier attualmente aperti, peraltro, evidenziano quel mutamento di orientamenti interpretativi di cui si è fatto poc’anzi cenno e che paiono indirizzarsi verso un rinnovato intervento, più o meno diretto, dello Stato nella gestione delle crisi.

Manca dunque, al momento, un progetto di riforma organica per la disciplina della grande impresa insolvente.

Diversamente, è stato predisposto un nuovo codice della crisi d’impresa destinato a rappresentare lo statuto disciplinare per così dire ordinario del comparto.

Tale codice, peraltro, rischia di essere superato ancor prima di entrare in vigore.

Difatti, la sua (peraltro alquanto) lunga gestazione si è svolta in tempi ben antecedenti al deflagrare della pandemia. Ma quelle misure, pensate e disegnate per un mondo diverso, stanno ormai per entrare in vigore. Esse, dunque, lungi dal sortire gli auspicati effetti positivi, rischiano di sortire effetti addirittura negativi. Basti pensare al sistema degli strumenti di allarme e prevenzione. È evidente che quel congegno, pensato per una situazione ordinaria di mercato, non possa essere obbligatorio in un contesto di crisi diffusa ed endemica dell’intero sistema-Paese.

Anche le misure di supporto alla crisi dovrebbero a ben vedere essere adottate su base premiale, piuttosto che adottando la logica del puro sussidio.

Ad esempio, si potrebbe pensare di abbandonare il regime dei sussidi a favore di un sistema di integrazione relativo ai soli incassi/ricavi perduti per effetto della crisi. Ciò consentirebbe alle nostre imprese/attività commerciali di rimanere aperte, con ovvi benefici per la forza lavoro impiegata, l’intero comparto e il suo indotto.

Il vero è che, in un simile contesto, occorre prendere atto che la crisi pandemica non si risolverà nel breve periodo ed è anzi destinata ad aggravarsi e protrarsi a lungo; si richiede, dunque, un profondo ripensamento degli istituti non solo tributari ma anche civilistici su cui è oggi fondato l’esercizio dell’impresa e, ciò che più oggi preme, su cui oggi si fonda la gestione della sua crisi.

In tal senso, la riflessione non può che prendere le mosse proprio dall’esame delle misure “antiCovid” adottate nel primo periodo. Come noto, si è trattato di misure di sostanziale blocco, ovvero sospensione, ovvero mero rinvio di procedure esecutive e di natura pre-fallimentare e fallimentare. In nessun caso si è intervenuto sul problema sostanziale; può anzi dirsi che, sotto un certo profilo, lo Stato abbia adottato misure volte solo a ritardare l’emersione della situazione di crisi, o meglio, volte a ritardare le conseguenze giuridiche del manifestarsi della crisi. Queste misure, dunque, non possono presentare alcuna efficacia e, anzi, rischiano, come pure si è detto, soltanto di aggravare la situazione, che sarà destinata inevitabilmente a deflagrare una volta che blocchi e moratorie, comunque denominati, vengano rimossi.

Il vero è che la crisi pandemica dovrà essere valutata come un unicum, quale elemento da sottoporre ad analisi autonoma in modo da discernere se la crisi di impresa sia dovuta appunto alla Covid, ovvero a fattori extra Covid, ovvero a un ricorrere di concause.

Propedeutico a ogni ulteriore iniziativa è allora l’avvio di un’analisi che tenga debitamente conto della mutata realtà economica.

Diversamente, la ben nota rigidità del legislatore nell’adattare la normativa alle esigenze sempre più dinamiche e mutevoli della realtà di impresa rischia di essere oggi davvero esiziale per le PMI che sappiamo rappresentare l’ossatura del nostro sistema economico.

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