“I servizi sono uno strumento fondamentale della democrazia”. Cosa ha detto Carlo Mosca, già prefetto e consigliere di Stato e vice direttore del Sisde dal 1994 al 1996, durante la sua lezione dal titolo “Democrazia e Sicurezza. Le Regole dell’Intelligence in Italia”, tenuta durante il master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri
“La legge n. 801 del 1977 ha permesso di far uscire l’intelligence da un cono d’ombra, tracciando la strada per un giusto equilibrio tra l’esigenza della segretezza e l’esigenza della trasparenza”. A dirlo è Carlo Mosca, già prefetto e consigliere di Stato e vice direttore del Sisde dal 1994 al 1996, che ha tenuto una lezione durante il master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
“Prima dell’emanazione di questa legge, il diritto era considerato un impedimento all’attività dei servizi che godevano di un’ampia discrezionalità che, in alcuni casi, poteva perfino sfociare in arbitrio. Questa legge ha quindi consentito un’evoluzione democratica dei servizi ed ha permesso il superamento della contrapposizione tra norme ed intelligence”.
La legge n. 801 del 24 ottobre del 1977 e quella n. 124 del 2007 sono state quindi al centro della lezione di Mosca dal titolo “Democrazia e Sicurezza. Le Regole dell’Intelligence in Italia”.
LA LEGGE 801 DEL 1977
La legge del 77 ha regolamentato, per la prima volta in Italia, l’attività dei Servizi. “Questa legge – ha affermato Mosca – ha segnato una profonda discontinuità rispetto al passato per diversi motivi: in primo luogo perché ha precisato la responsabilità politica nell’attività dell’intelligence nonché la natura civile e militare delle strutture operative, operando una chiara distinzione tra l’attività convenzionale delle forze di polizia e quella non convenzionale espletata dai servizi di informazione e di sicurezza. In secondo luogo, ha avuto il merito di definire l’autonomia dell’intelligence rispetto alla magistratura, non riconoscendo agli operatori dei servizi la qualifica di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza”.
Inoltre Mosca ha ricordato che “la Corte Costituzionale emanó la sentenza n. 86 del 1977, in cui affermó che la sicurezza nazionale costituisce un interesse essenziale insopprimibile per la collettività”.
IL SEGRETO DI STATO E LA LEGGE 124 DEL 2007
La legge n. 801 del 1977 ebbe il merito anche di introdurre nel nostro ordinamento il tema del segreto di Stato, rinviando a una più puntuale regolamentazione la rispettiva disciplina (il che è avvenuto con la legge n.124/2007), preoccupandosi comunque di specificare che in nessun caso il segreto di Stato può coprire fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
Mosca ha poi evidenziato anche l’importanza della legge n. 124 del 2007, che rappresenta un tassello importante per l’evoluzione e l’organizzazione dei Servizi nel nostro Paese. “Questa legge – ha affermato – emanata dopo trent’anni dall’entrata in vigore della prima, ha il merito di rinnovare completamente questo settore di interesse nazionale. In essa viene disciplinato il procedimento per l’apposizione, l’opposizione e la conferma del segreto di Stato. La legge attribuisce, inoltre, al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione e il coordinamento dei servizi d’intelligence, consentendogli, ove lo ritenga opportuno, di delegare le funzioni a lui non attribuite in via esclusiva”.
LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tra le funzioni esclusive attribuite al Presidente del consiglio, Mosca ha ricordato proprio l’alta direzione della politica della sicurezza della Repubblica nonché l’apposizione e l’opposizione del Segreto di Stato, come anche la nomina e la revoca del direttore e vice-direttore delle Agenzie, del Segretario e del vice-segretario del Dis, il rilascio e la revoca del nulla osta di segretezza, l’emanazione delle direttive e di coordinamento per la protezione delle Infrastrutture critiche.
DIFFERENZE TRA DIRITTO ITALIANO E ANGLOSASSONE
Mosca si è poi soffermato su quello che è consentito o non è consentito fare agli operatori dei servizi segreti e ha proceduto a una comparazione tra il diritto italiano e quello anglosassone. A tal proposito – ha sottolineato – mentre nel diritto italiano tutto è vietato, salvo quello che è autorizzato dalla legge, nel diritto di common law avviene esattamente il contrario: tutto è autorizzato salvo quello che è vietato”.
Nella legge n.124 del 2007 – ha ricordato poi – sono previste per gli appartenenti ai Servizi le garanzie funzionali, ossia il legislatore ha introdotto una causa di giustificazione speciale che rappresenta un vero e proprio scudo alle attività autorizzate dal Presidente del consiglio e che non violino beni giuridici espressamente indicati dalla legge. Secondo quest’ultima le condotte degli operatori devono essere preventivamente autorizzate, di volta in volta, e devono essere ritenute indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto di precise condizioni e limiti tra i quali spicca l’impossibilità, in qualunque circostanza, di attentare alla vita e all’integrità fisica, alla libertà morale e a quella personale della persona. La causa di giustificazione speciale si applica anche a chi non fa parte dei Servizi qualora, se richiesto, con la propria azione abbia contribuito al raggiungimento delle finalità istituzionali.
IL COMITATO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Mosca si è, da ultimo, soffermato sulle incisive funzioni del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, al quale non può essere opposto il segreto di Stato e al quale vanno comunicate preventivamente le nomine dei direttori e dei vice direttori delle Agenzie, come la nomina del direttore generale e dei vice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Il Copasir può inoltre esprimere pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti, per esempio sui regolamenti e sui fondi di bilancio ed è tenuto a svolgere una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.
Mosca, infine, ha affermato che “in Italia per quanto riguarda l’attività dell’intelligence è stato disegnato un sistema di poteri e di controlli, di pesi e di contrappesi, nel pieno rispetto dei valori costituzionali”.