A più di un mese dall’insediamento del governo Draghi, è già tempo di svolgere se non dei bilanci, quanto meno talune prime valutazioni in ordine ai provvedimenti adottati. Il commento di Stanislao Chimenti, docente di Diritto commerciale e partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr & Gallagher
Adottando una visuale di ordine pragmatico, sembra che l’emergenza epidemiologica abbia creato alcune prassi da cui risulta complesso distaccarsi d’improvviso. Il precedente esecutivo si è trovato a gestire una realtà priva di specifici precedenti di riferimento e, dunque, ha esso stesso creato il leading case in ogni comparto della crisi. L’emergenza, tuttavia è ancora in atto, anzi, dal punto di vista sanitario, pare essere anche più grave di quella del marzo 2020. In questo contesto deve risultare davvero problematico stravolgere l’impostazione sin qui seguita e costruire nuovamente sulla tabula rasa. Il governo Draghi ha pertanto optato, allo stato, per il mantenimento dell’ossatura dell’impostazione di fondo, cercando di apportare i correttivi ritenuti opportuni e necessari alla luce di ciò che in passato è parso non funzionare. Ne è scaturita la generale impressione che in tema, ad esempio, di profilassi, il governo Draghi non si sia affatto discostato dal passato: affermato il precedente delle “chiusure”, lo si è ripresentato in versione forse meno drastica e improntato a una maggiore pianificazione e a un migliore coordinamento preventivo con gli enti territoriali.
Considerazioni non dissimili si possono svolgere sul versante del diritto dell’economia. In attesa che queste misure entrino in vigore e funzionino a pieno regime, pare evidente, anche in questo ambito, che lo spazio di manovra dell’esecutivo sia alquanto ridotto e fortemente vincolato dai precedenti instaurati dal governo Conte. In mancanza di fatti nuovi, taluni provvedimenti appaiono invero inevitabili: blocco dei licenziamenti, sospensione dell’invio e della esecuzione delle cartelle esattoriali, sospensione dei mutui e proroga/rifinanziamento delle misure di sostegno scaturiscono da realtà critiche pregresse che non solo non si sono risolte, ma si sono nelle more aggravate.
È allora fondata l’impressione che il governo Draghi sia per ora costretto a muoversi ancora nel solco scavato dal precedente esecutivo e sia di fatto impossibilitato, in questa fase, a imprimere un sensibile mutamento di rotta e ad avviare una politica concretamente innovativa.
Tuttavia, in attesa che la campagna vaccinale decolli definitivamente e rechi i benefici che, ad esempio, ha prodotto in Gran Bretagna, vi sono taluni interventi che possono e anzi debbono essere effettuati con urgenza. Il settore di riferimento è proprio quello della Giustizia in generale e delle crisi di impresa in particolare. Sul punto, diventa davvero indifferibile uno sblocco del sistema della giustizia civile (ma anche penale) che si trova in una situazione di oramai quasi – paralisi degli uffici. Dal punto di vista delle crisi di impresa, invece, non sembra che la sospensione indiscriminata di tutte le procedure, o meglio di tutte le attività delle procedure, sia la soluzione migliore. Se la sospensione di istanze di fallimento e di talune procedure esecutive sembra doverosa atteso lo stato di crisi del Paese e di grandissima parte del suo sistema produttivo, non altrettanto può dirsi, ad esempio, per la sospensione delle procedure di riparto degli attivi nelle procedure concorsuali. Tali procedure, soprattutto nei fallimenti e nelle procedure cd. capienti, debbono anzi essere accelerate e sveltite il più possibile, in modo da consentire ai creditori di poter recuperare prima possibile almeno parte dei propri crediti.
Altro tema di grande rilievo macroeconomico è dato dalle moratorie sui prestiti bancari. Come noto i provvedimenti varati lo scorso anno allo scoppio della pandemia hanno consentito a circa 1,4 milioni di persone di allungare i termini per la restituzione dei debiti bancari. In assenza di immissione di denaro fresco da parte degli organismi europei, la leva della liquidità è stata azionata proprio tramite il meccanismo del congelamento dei crediti e del riscadenzamento dei debiti. Atteso che, come noto, il sistema finanziario italiano è eminentemente “bancocentrico”, l’operazione è stata effettuata pressoché da tutte le imprese interessate dalla pandemia, sia in via diretta e immediata (si pensi ai comparti della ristorazione e del turismo), sia in relazione all’indotto. Anche queste misure, tuttavia, sono prossime alla scadenza (luglio 2021). È evidente che, in assenza di un’opportuna proroga, i crediti, che difficilmente verranno rimborsati, dovrebbero essere classificati come vere e proprie sofferenze, con tutto ciò che una simile disciplina implica sia per la banca, sia per il debitore.
Come da più parti evidenziato, la via che le banche italiane stanno al momento percorrendo sembra essere quella di innalzare la soglia superata la quale il credito da ordinario deve essere classificato come “non performing”. Tuttavia è evidente che, a tutto concedere, si tratta di un’iniziativa provvisoria e oltretutto di non semplice realizzazione tecnica e gestione. Anche in questo caso, dunque, sembra sempre più urgente ripensare i fondamenti del diritto dell’economia e incorporare la pandemia come evento tipico e fondante di un nuovo regime, piuttosto che come perturbazione più o meno temporanea dello status quo ante. Se non si adotta tale approccio di vertice sarà necessario varare di volta in volta misure “in deroga” perché il sistema di vigilanza bancaria era stato pensato e via via edificato per un mondo del tutto diverso da quello che si sta ricomponendo (o forse disgregando?) in questi giorni.
La sensazione generale, allora, è che il Paese stia riponendo un grande affidamento nei vaccini e nei fondi europei. Ciò è sicuramente corretto; tuttavia è necessario prendere atto che, in questo stesso momento, le cause della crisi e del nostro dissesto non solo non sono ancora state rimosse, ma sono più presenti che mai.
Se è lecita la metafora, esiste un vaccino per le persone, ma esiste un vaccino per le imprese?
Sinora alle imprese, ai risparmiatori e ai professionisti sono state somministrate solamente cure estemporanee e non specifiche. La conseguenza è la cancellazione certa, nel prossimo futuro, di larga parte del tessuto imprenditoriale del Paese, in assenza di misure idonee. Soprattutto, appare davvero urgente rendere il sistema normativo del Paese coerente con la situazione di crisi straordinaria che si è venuta a creare un anno fa e che tuttora perdura. Occorrerà in tutti i modi evitare che si attivino meccanismi automatici propri delle procedure fallimentari e varare un codice della crisi di impresa che, si ripete, consideri l’emergenza Covid-19 come un unicum da considerare a parte, un fatto giuridico sui generis da incorporare nel concetto di insolvenza/crisi e fonte di una disciplina volta a favorire il più possibile il superamento della crisi piuttosto che la disgregazione dell’impresa. Basti pensare che, alla luce della vigente legislazione, l’ondata di fallimenti che potrebbe abbattersi recherebbe con sé, inter alia, enormi conseguenze di tipo penale che, oltre a rischiare di paralizzare gli uffici giudiziari, sarebbero nella maggior parte dei casi obbiettivamente e ingiustamente tragiche da un punto di vista sociale.
È dunque essenziale pianificare sin da ora il più possibile strategie di ripresa coerenti con la realtà effettiva che si sta compiendo in questi giorni sotto i nostri occhi. Diversamente, rischieremo di giungere ancora una volta impreparati al momento, ci si augura non lontano, della “ripartenza”.