Skip to main content

Si può rieleggere il Presidente della Repubblica? Risponde Celotto

Nel silenzio della Costituzione il problema della rieleggibilità è rimasto aperto. Certo, è vero che 7 anni è già una durata lunga, quindi la rielezione non sembra opportuna in una logica di alternanza del potere. Ma, per esattezza, non è vietata, quindi è ben possibile. L’analisi di Alfonso Celotto

Le dichiarazioni di Sergio Mattarella sul non sentirsi pronto ad una eventuale rielezione fanno riemergere un problema classico. Ma nel nostro modello costituzionale il Presidente della Repubblica può essere rieletto? Tutti sappiamo che è accaduto con Giorgio Napolitano, ma torniamo alle radici della Costituzione. La durata in carica del Capo dello Stato venne molto dibattuta dai Costituenti.

I democristiani erano favorevoli ad un rafforzamento della figura presidenziale e quindi puntavano a un mandato lungo e rinnovabile. Invece le sinistre erano preoccupate della concentrazione di potere nella carica di Presidente e quindi si orientavano per un mandato più breve e comunque non rinnovabile. Il compromesso fu trovato nel testo del primo progetto: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rinnovabile”. Ma quando si trattò di discutere il testo da trasmettere alla Assemblea costituente, le posizioni paradossalmente si invertirono. Era il 21 gennaio del 1947 e il clima di diffidenza fra democristiani e comunisti si faceva sempre più aspro.

Bisogna ricordare che, esattamente il giorno prima, il governo De Gasperi II era andato in crisi, dopo la scissione di palazzo Barberini che aveva portato Saragat e la sua corrente fuori dal Partito socialista, creando il Partito Socialista Democratico Italiano. Del resto, De Gasperi era appena tornato dal suo viaggio negli Stati Uniti in cui aveva gettato le basi per il sostegno americano e gli aiuti economici del piano Marshall.

In questo contesto la mattina del 21 gennaio, alla Costituente, Togliatti e Moro finirono a battibeccare sulla rieleggibilità del Capo dello Stato. In un paradossale cambio di posizioni. Togliatti intervenne sostenne che un divieto assoluto di rielezione era eccessivamente rigido, perché avrebbe rischiato di privare il Paese dell’ufficio di persone che avevano dimostrato di possedere le “qualità particolari” necessarie allo svolgimento dell’incarico. E quindi propose una “non rieleggibilità immediata”. Contro si espresse invece Moro, secondo cui stabilire la non rieleggibilità immediata avrebbe significato annullare di fatto la possibilità di rielezione.

Del resto, in quegli anni Franklin Delano Roosevelt si era fatto eleggere per quattro mandati presidenziali. Nel silenzio della Costituzione USA sulla rieleggibilità. E proprio in quei primi mesi del 1947 il Congresso Usa stava avviando la procedura che avrebbe portato alla introduzione del XXII emendamento costituzionale: cioè il limite del doppio mandato.

Tornando ai nostri costituenti, il clima di sospetto politico che caratterizzava i rapporti tra la Dc e il Pci e l’incertezza sul futuro assetto governativo spingevano a vedere nel Presidente un possibile fattore di freno e di contrappeso nei confronti della parte politica che si fosse trovata alla guida del paese. Da una parte, come dall’altra.

Così venne mantenuta una durata in carica superiore a quella delle Camere. Per dirlo con le parole dell’onorevole Tosato, relatore nella seduta del 22 ottobre: “Il fatto che il Presidente sia eletto per sette anni, mentre le Camere sono elette rispettivamente per 5 e 6 anni, serve a soddisfare l’esigenza di una certa permanenza, di una certa continuità nell’esercizio delle pubbliche funzioni; mentre contribuisce a rafforzarne l’indipendenza rispetto alle Camere che lo eleggono. Che le Camere si rinnovino e il Presidente resti, significa svincolare il Presidente dalle Camere, dalle quali deriva, e rinvigorirne la figura”.

Nulla venne detto sulla non rieleggibilità. Lasciandola alla prassi e approvando quello che è il testo dell’art. 85, 1° comma: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni”.

In pratica, nel silenzio della Costituzione il problema della rieleggibilità è rimasto aperto. Certo, è vero che 7 anni è già una durata lunga, quindi la rielezione non sembra opportuna in una logica di alternanza del potere. Ma, per esattezza, non è vietata, quindi è ben possibile.


×

Iscriviti alla newsletter