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Il Pnrr e quella (lunga) strada verso le riforme. Il commento di Stanislao Chimenti

Il governo Draghi ha la necessità di attuare riforme strutturali affinché il Pnrr possa essere effettivamente efficace per la ripresa del Paese. L’intervento di Stanislao Chimenti, partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr&Gallagher

La vicenda della pandemia sembra entrata in una fase di transizione estremamente delicata. Per un verso, sotto il profilo sanitario, gli indicatori paiono segnalare un superamento della fase più critica rappresentata dall’alto prezzo pagato dal Paese in termini di decessi e di pressione sulle strutture sanitarie. Per altro verso, sembra si stia delineando con maggiore nettezza, sebbene con non poco sforzo, il quadro di riforme predisposte dal governo che, come noto, rappresentano il presupposto affinché il Pnrr entri concretamente in funzione.

La peculiarità della situazione politica italiana, peraltro, non sempre rende agevole la lettura complessiva della politica di governo. Come noto, l’attuale esecutivo è sostenuto dalla più ampia maggioranza parlamentare degli ultimi decenni. Tuttavia l’eterogeneità di tale maggioranza si traduce in contraddizioni che non è semplice comporre. E noto, ad esempio, come la misura del c.d. reddito di cittadinanza sia stata sottoposta a critiche molto serrate che ne hanno inteso colpire la stessa sussistenza.

Il governo ha confermato lo strumento, pur riconoscendo la necessità di affinarne la realizzazione concreta al fine di eliminare le distorsioni e i numerosi abusi che le cronache hanno portato in emersione. Ciò, peraltro, non autorizza affatto a ritenere che l’esecutivo abbia abbracciato una politica economica assistenzialistica. Di contro, le dichiarazioni più volte rilasciate dal premier hanno lasciato intendere come misure quali il reddito di cittadinanza debbano configurarsi, precisamente, nei termini dell’eccezione che, in quanto tale, conferma la regola.

Difatti, l’impianto generale delle riforme e i criteri di erogazione di forme di supporto alle famiglie e, soprattutto, alle imprese, pare tutt’altro. A volersi esprimere con uno slogan, si può dire che l’impostazione del governo Draghi sembra archiviare definitivamente la formula dell’uno vale uno. Invero il modello adottato esclude in radice l’erogazione di sussidi e/o di misure c.d. a pioggia, in favore di un supporto selettivo. A voler limitare il discorso alle imprese, non tutti i soggetti potranno allora beneficiare delle risorse del Pnrr, ma soltanto quelle realtà che presentino adeguati requisiti di meritevolezza. Ma quali sono questi requisiti? Qui il discorso si fa inevitabilmente più complesso e forse sfuggente.

Un primo criterio di destinazione dei fondi e delle misure sembra essere di natura soggettiva, cioè relativo alle caratteristiche delle singole imprese con riferimento ai settori in cui esse operano, settori reputati più o meno strategici avuto riguardo agli interessi del Paese. In quest’ottica, sembra di poter rilevare come la preferenza vada anzitutto a imprese impegnate nella c.d. transizione ecologica, ma anche alle imprese che operino nel settore delle infrastrutture, dei trasporti e della tecnologia informatica. Un secondo criterio sembra essere di natura oggettiva: in questo senso, le misure saranno destinate a imprese che abbiano effettive possibilità di recupero di un equilibrio economico finanziario perduto, ovvero gravemente compromesso.

In questo caso, l’inversione di rotta rispetto alle esperienze del recente passato intende essere netta. Ad esempio, una delle maggiori criticità esibite dalla legislazione in materia di amministrazione straordinaria della grande e cd. grandissima impresa insolvente, è consistita proprio nell’erogazione di ingenti risorse pubbliche a beneficio di imprese per le quali lo stato di insolvenza era però irreversibile per essere state quelle imprese irrimediabilmente espulse dal mercato. Il caso Alitalia, per tutti, ha evidenziato come l’intervento statale sia stato enorme, estremamente gravoso per le casse pubbliche e, nondimeno, inutile; in verità da più parti non si è mancato di osservare come tale intervento fosse improntato a distorte logiche puramente assistenzialistiche, con risultati catastrofici sia per l’azienda, sia per le risorse pubbliche.

Le intenzioni esibite a supporto delle riforme del Governo Draghi sembra essere invece quella dell’investimento: destinazione di somme, semmai anche cospicue, ma destinate a un ritorno futuro, sulla base di una valutazione rigorosa prospettica ex ante su quali siano i soggetti effettivamente in grado di recuperare e di superare uno stato di crisi. Tuttavia, se questa sembra essere l’impostazione di fondo, l’implementazione e la realizzazione concreta sembrano ancora problematiche.

Proprio l’impianto delle leggi sull’amministrazione straordinaria rappresenta un fondamentale banco di prova, ma le ipotesi di soluzioni tecniche che stanno attualmente circolando non sempre paiono soddisfacenti. In primo luogo, infatti, occorre predisporre un riforma organica delle procedure che valorizzi l’esigenza pocanzi illustrata. In concreto, tanto vuol dire, ad esempio, che i commissari straordinari dovranno essere individuati e selezionati sulla base di specifiche competenze tenuto conto della finalità e della natura della procedura di amministrazione.

In altri termini, sarà necessario distinguere procedure con finalità di ristrutturazione e turn around propriamente detti da procedure in cui l’equilibrio economico finanziario potrà essere recuperato tramite la cessione di asset e complessi aziendali non profittevoli ovvero divenuti nel tempo non più coerenti con le ragioni industriali dell’impresa e/o del gruppo insolvente.

Tale opzione, peraltro, deve essere realizzata con modalità tecniche adeguate e soprattutto coerenti con l’ordinamento. Ciò non può dirsi, ad esempio, della bozza di provvedimento circolata presso gli uffici legislativi dei ministeri competenti che individua in Fintecna il soggetto da nominare quale commissario in caso di procedure di liquidazione di asset aziendali. Si tratta di una soluzione che non può in alcun modo soddisfare, in primo luogo perché non tiene in nessun conto della specificità delle singole procedure e delle singole realtà industriali.

Inoltre, la nomina di Fintecna rischia di risultare in concreto impraticabile alla luce del fitto reticolo di conflitti di interessi che inevitabilmente insorgerebbe (si pensi alla possibile crisi di imprese a controllo pubblico, ovvero comunque operanti con la Pa). La bozza in esame, poi, prevede la possibilità che, in caso di nomina di Fintecna quale commissario straordinario, tutti gli incarichi di consulenza e/o assistenza, anche giudiziale, conferiti dai precedenti commissari straordinari possano essere revocati d’imperio, con immaginabile rischio di esplosione di un aspro contenzioso. Più a monte, la nomina di Fintecna richiederebbe l’integrale riscrittura e comunque armonizzazione dell’intera normativa di settore, relativamente alla quale la figura del commissario straordinario è chiaramente modellata sull’assunzione di tale munus da parte di una persona fisica e non già di un ente.

Insomma, pare ancora lunga e complessa la strada che, dalle affermazioni di vertice e di principio, dovrà condurre alla realizzazione concreta di norme e riforme che sono sempre più urgenti per l’effettiva ripresa del Paese.

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