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Le insidie nascoste della ribellione costituzionale polacca

La posizione della Corte costituzionale polacca sulla prevalenza del diritto interno su quello comunitario rende palesi le conseguenze del rifiuto di dotare l’Unione europea di una costituzione sovrana, che con tutte le sue difficoltà non è più rinviabile. L’analisi di Andrea Monti, professore incaricato di Digital Law, Università di Chieti-Pescara

La Corte costituzionale polacca ha recentemente affermato la supremazia del diritto interno sulla potestà cogente comunitaria, sia essa manifestata con direttive, regolamenti o decisioni della Corte di giustizia. La risposta delle istituzioni europee è stata netta: “Our Treaties are very clear. All rulings by the European Court of Justice are binding on all Member States’ authorities, including national courts. EU law has primacy over national law, including constitutional provisions. This is what all EU Member States have signed up to as members of the European Union. We will use all the powers that we have under the Treaties to ensure this” (“I trattati sono molto chiari. Le decisioni della Corte di giustizia sono vincolanti per le autorità e i giudici degli Stati membri. La legge comunitaria prevale sulle leggi nazionali, comprese le norme costituzionali. Questo è ciò che gli Stati hanno accettato come componenti dell’Unione europea. Useremo tutti i poteri che derivano dai trattati per assicurarci tutto questo”).

IL PECCATO ORIGINALE DEL DIRITTO COMUNITARIO

In realtà l’affermazione di von der Leyen è corretta da un punto vista politico, meno dal quello strettamente giuridico. Il diritto comunitario è basato su una delega di poteri e non su un loro trasferimento irrevocabile. La sua fonte, infatti, è il sistema dei trattati che sono essenzialmente degli accordi e, come tali, possono essere sempre messi in discussione (“denunciati” è il termine tecnico). Tanto è vero questo che anche nelle materie “delegate”, uno Stato membro mantiene il potere (e il dovere) di verificare se le norme europee siano compatibili con la Costituzione interna.

Il tema non è nuovo perché già nel 1974 la Corte costituzionale tedesca aveva stabilito che fino a quando la Ue non si fosse dotata di un sistema di protezione dei diritti fondamentali compatibile con quello di Berlino, non sarebbe stato possibile rinunciare al controllo interno sugli atti comunitari. Benché nel 1986 la Corte abbia preso atto del raggiungimento di questo obiettivo da parte della Ue e avesse quindi rinunciato al proprio potere interdittivo, ha poi cambiato nuovamente idea nel 2021 contestando la decisione della Corte europea sul via libera all’acquisto di Euro Bond ritenendo la decisione un modo per finanziare gli Stati membri. Anche in questo caso, successivamente ci sono stati segnali di disgelo, ma questo non fa venir meno la rilevanza e l’attualità della posizione polacca, basata sulla intrinseca superiorità della Costituzione nazionale.

LA MANCATA CREAZIONE DI UNA COSTITUZIONE EUROPEA

Altro scenario si sarebbe aperto se Francia e Paesi Bassi non avessero bloccato, nel 2005, il processo che avrebbe portato all’adozione della Costituzione europea ponendo le basi giuridiche per la creazione degli Stati Uniti d’Europa come soggetto politico dotato di sovranità autonoma e diretta sui singoli componenti. Replicando la dialettica della gerarchia delle fonti nei diritti interni, la Costituzione europea sarebbe stata (o diventata) una norma di rango assolutamente superiore rispetto a qualsiasi norma nazionale, il che avrebbe richiesto, di conseguenza, un riassetto degli ordinamenti nazionali per recepire la nuova sovranità giuridica comunitaria. Detta in altri termini: un diritto comunitario basato sui trattati ha consentito al Regno Unito di uscire dalla Ue applicando una clausola contrattuale. Un diritto comunitario basato su una Costituzione europea avrebbe richiesto, all’estremo, una guerra di secessione.

Sempre limitandosi all’analisi giuridica, il problema di questa opzione (e forse non è un caso che proprio la Francia abbia imposto l’halt al processo di costituzionalizzazione comunitaria) è che avrebbe implicato un trasferimento permanente e irrevocabile di potestà giuridica, con la conseguente necessità di modifica degli assetti costituzionali delle forme di Stato e governo dei Paesi membri.

COSA VUOL DIRE NON AVERE UNA GRUNDNORM COMUNITARIA

Fino a quando questo non accadrà, sarà tecnicamente impossibile compiere dei passi fondamentali per la tutela e la sicurezza della Ue come la identificazione dei confini comunitari valida a livello di diritto internazionale, la costituzione di un sistema di difesa comune, un sistema giudiziario di tipo federale e, in senso più ampio, la creazione di quelle infrastrutture giuridiche necessarie a sostanziare la piena soggettività comunitaria. Nel frattempo, però, l’integrità dell’ordinamento comunitario perde sempre più consistenza e, come è stato osservato, stiamo correndo il rischio di una Europa à la carte.

Probabilmente consapevoli da tempo di questo rischio, le istituzioni europee hanno attivato un processo di costituzionalizzazione materiale che si è tradotto in una silenziosa ma continua espansione dell’intervento comunitario anche in materie escluse dalla delega —come sicurezza nazionale, giustizia penale e pubblica sicurezza— che pur formalmente non toccate dalla normazione europea sono invece sostanzialmente gestite tramite “ravvicinamenti” e “armonizzazioni” o —come nel caso del Regolamento sulla protezione dei dati personali— dall’inserimento di norme di natura squisitamente politica.

CONCLUSIONI

In termini formali la posizione della Corte costituzionale polacca è difficilmente contestabile perché si basa sull’applicazione di un criterio formale che classifica la gerarchia delle fonti anche in ambito internazionale e pone —come anche ha fatto la Germania— l’interesse nazionale al di sopra di quello comunitario. Anche se tecnicamente sostenibile, l’impatto della proliferazione di questo approccio può, nei fatti, condurre alla totale frammentazione delle norme comunitarie, privando di senso l’idea stessa di Unione europea.

La soluzione giuridica, allo stato purtroppo impraticabile, è quella di approvare una Costituzione europea con efficacia superiore alle norme degli ordinamenti nazionali. Ma una scelta del genere implicherebbe trasformazioni radicali che potrebbero anche non essere possibili (quantomeno sul breve periodo).

La risposta alle tendenze autonomiste degli Stati membri non può che essere politica, ed evidenzia ancora una volta come anche in Occidente dalla forma del rule of law siamo passati alla sostanza del rule by law.


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