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A chi spetta l’incarico per formare il nuovo governo?

Facciamo chiarezza. La Costituzione non dice nulla sul conferimento dell’incarico per la formazione di un nuovo esecutivo. Su quali basi, allora, viene scelto il probabile capo di governo? Risponde Alfonso Celotto

Dopo il 25 settembre a chi spetterà l’incarico per formare il nuovo governo? Normalmente viene affidato al partito di maggioranza relativa, cioè a chi ha vinto le elezioni. Ma dipende sempre dalle valutazioni del Capo dello Stato. Come ricordiamo, nel 2018 a vincere le elezioni come partito fu il M5S, ma l’incarico, dopo molte tribolazioni, non fu affidato al suo leader, ma a una figura più tecnica, come Giuseppe Conte.

Facciamo chiarezza. La Costituzione non dice nulla sul conferimento dell’incarico per la formazione di un nuovo governo. Dal combinato disposto degli art. 92 e 94 Cost. possiamo al più desumere che il Presidente della Repubblica individua un presidente del Consiglio (e i ministri) al fine di far ottenere al governo la fiducia parlamentare.

In altri termini, l’incarico a formare un nuovo governo deve tendere a un governo che riceva la fiducia delle Camere. Ma a chi deve essere affidato l’incarico?

La prassi di vita repubblicana ci aiuta poco: normalmente l’incarico è stato affidato a un esponente del partito di maggioranza relativa (per decenni la Dc), ma non sono mancate eccezioni, come Spadolini o Craxi. Anche quando si è votato con un sistema elettorale maggioritario, addirittura indicando in scheda il nome del candidato presidente del Consiglio, il Capo dello Stato non ha mancato di dare incarichi a soggetti diversi dal leader del momento (tutti ricordiamo il caso della caduta del governo Berlusconi I con nomina del governo Dini). Come pure è stato per i più recenti governi Letta, Renzi, Conte e Draghi.

A ricevere l’incarico non è geometricamente il leader del partito o della colazione che ha vinto le elezioni, ma un soggetto che può formare il governo.

Certo, il leader del partito che vince le elezioni ha le maggiori probabilità di poter formare un governo. Ma il Presidente della Repubblica, in sede di consultazioni, può individuare una differente maggioranza parlamentare. O una figura che sembra più adatta a formare un possibile governo, come fu sempre nel 2018 con Carlo Cottarelli.

In buona sostanza, sull’incarico valgono più le regole politiche che non quelle giuridiche. Non a caso quando nel 2005-2006 si propose di riformare la Costituzione, con il testo poi bocciato dal referendum, all’ultimo comma dell’art. 92 si precisava: “Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il primo ministro”.

In quel modello il risultato delle elezioni sarebbe diventato vincolante, ma in fondo era una specie di presidenzialismo.

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