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I pm in Europa, perché il No mente. Il commento di Cazzola

Gli oppositori affermano che questa riforma costituisce un primo passo verso l’obiettivo di profanare l’indipendenza della magistratura. A parte un processo ingiustificato alle intenzioni della maggioranza e del governo, per perseguire questo obiettivo ci sarebbe un problema non da poco. Giuliano Cazzola spiega quale

È stato presentato a Roma al Centro Frentani il Comitato per il No nel referendum sulla giustizia. Alla presenza dei leader dei partiti dell’opposizione di sinistra ha fatto gli onori di casa il segretario della Cgil, Maurizio Landini accompagnato dalle associazioni che da tempo girano nella sua orbita, a partire dall’Anpi. Un giorno qualcuno si domanderà se è legittimo che il robusto pacchetto di diritti sindacali (oneroso per le aziende e non solo) riconosciuti al sindacato per consentire un adeguato svolgimento delle sue funzioni di tutela dei lavoratori possano essere usati per fare politica. A sintetizzare il senso dell’impegno che accompagnerà la campagna referendaria nei prossimi mesi è lo slogan scelto dal Comitato: Vota No per difendere giustizia, costituzione, democrazia”.

La riforma Nordio viene infatti accusata di spezzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, allo scopo di sottoporre la magistratura all’arbitrio dei governi (ovvero dell’attuale esecutivo che avrebbe delle mire autoritarie). Nei giorni scorsi, nel fare stessa denuncia, l’Anm, nei suoi manifesti, ha addirittura falsificato la realtà, coinvolgendo persino i giudici nei propositi di sottomissione del governo, quando la separazione delle carriere interessa i Pm. I difensori dell’autonomia pelosa della magistratura ignorano a bella posta quanto sta scritto dopo la riforma nell’articolo 104 Cost. il quale specifica che l’ordine giudiziario è composto da magistrati giudicanti e requirenti, garantendo l’indipendenza di entrambe le carriere e l’autogoverno da parte di due distinti Csm, i cui componenti vengono individuati attraverso il sorteggio per eliminare il mercimonio tra le correnti.

Gli oppositori affermano che questa riforma costituisce un primo passo verso l’obiettivo di profanare l’indipendenza della magistratura. A parte un processo ingiustificato alle intenzioni della maggioranza e del governo, per perseguire questo obiettivo ci sarebbe un problema non da poco, ovvero l’infausta subordinazione dovrebbe trovare posto nel testo di una legge di rilievo costituzionale, con tutto ciò che comporterebbe una revisione tanto significativa nell’ambito di una legge fondamentale rigida come la nostra. Infatti, nei Paesi in cui il Pm (non il giudice) è subordinato all’esecutivo, la norma è scritta a chiare lettere. Cominciamo dalla Francia.

In Francia l’ordinanza del 1958 (e successive modifiche) individuava due figure distinte: les magistrats du siège (ovvero la magistratura giudicante di cui all’articolo 4) e les magistrats du parquet (ovvero la magistratura requirente di cui all’articolo 5). Anche nella definizione si vede la diversa considerazione di cui godono le due funzioni: i giudici terzi stanno in alto sul loro seggio, i Pm in basso con le altre parti del processo. I primi, senza il loro consenso, sono inamovibili anche in caso di promozione ad incarico più importante; i secondi sono sottoposti alla direzione e al controllo dei loro superiori gerarchici e alla l’autorità del ministro Guardasigilli (della Giustizia). A loro è riconosciuta solo la libertà di parola in udienza.

In Germania, la differenza fondamentale delle funzioni tra giudici e Pm è il fatto che la Procura è strutturata in modo gerarchico, come prescrive l’articolo 146 dell’Ordinamento Giudiziario : “I funzionari della Procura della Repubblica devono attenersi alle indicazioni di ufficio dei loro superiori”. Se tali indicazioni del superiore entrano in conflitto con la visione del diritto e della giustizia del Pm di grado inferiore, l’Ordinamento Giudiziario prevede due possibilità per superare tale conflitto: il cosiddetto diritto di devoluzione e il diritto di sostituzione. Si tratta dunque del diritto del superiore di avocare a sé in ogni momento la questione (diritto di devoluzione) oppure, al contrario, di affidarla a un altro Pm a lui sottoposto (diritto di sostituzione).

Dunque, qualora il superiore abbia l’impressione che il Pm incaricato agisca sulla base di una visione della pratica diversa dalla sua può senz’altro avocarla a sé o affidarla ad altri. Ma la differenza di funzioni del Pm rispetto al giudice si evidenzia anche nel fatto che, in ultima analisi, il Ministro della Giustizia ha un potere di indirizzo rispetto alla Procura della Repubblica: rispetto alla Procura della Repubblica Federale presso la Corte di Cassazione tale potere spetta al ministro federale della Giustizia, altrimenti spetta ai ministri della Giustizia dei Länder.

Venendo alla figura del Pubblico ministero in Spagna, occorre precisare che tale figura non appartiene al potere giudiziario, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscergli le prerogative costituzionali riconosciute a giudici e magistrati. Da sottolineare è anche la dipendenza del Ministerio Fiscal dal potere esecutivo. Inoltre è tuttora prevista figura del giudice istruttore che aggiungendosi alla mancata indipendenza della pubblica accusa non rientrano in un sistema maggiormente accusatorio.

In Belgio, invece, i membri del Pubblico Ministero sono nominati dal Re su proposta del ministro della giustizia, sotto la cui autorità esercitano le loro funzioni. Inoltre, è stato fissato, a differenza della Spagna, il principio d’indipendenza del Pubblico ministero belga, ma il ministro della giustizia può ordinare l’esercizio dell’azione penale o emanare direttive obbligatorie di politica criminale.

Regno Unito Nel diritto penale del Regno Unito, l’equivalente del Pubblico ministero italiano è il Crown Prosecution Service, che si occupa delle accuse penali, mentre le indagini sono spesso condotte dalla polizia, e il termine generico per il pubblico accusatore è “prosecutor”, con figure come il Crown Prosecutor che rappresentano l’accusa nei tribunali, un ruolo diverso dai giudici che decidono le cause e dagli avvocati difensori.

Nel diritto penale olandese, il Pubblico ministero (Openbaar Ministerie) è un organo nazionale che assicura il rispetto della legge, dirigendo le indagini e perseguendo i reati, con un ruolo centrale nella funzione requirente e di accusa, operando sotto l’egida del Ministro della Giustizia, ma con autonomia nell’azione penale, e i cui rappresentanti (Procuratori) sono tenuti a agire in modo equo e imparziale, raccogliendo prove a favore e contro l’imputato. Sul piano gerarchico il pm risponde al Collegio dei Procuratori Generali (College van Procureurs-generaal) a livello nazionale, mentre politicamente è sottoposto al ministro della Giustizia.

Da questo breve e parziale excursus emergono alcuni aspetti inconfutabili:

a) anche laddove le procure e i pubblici ministeri sono sottoposti a vincoli gerarchici interni all’ordinamento o da parte del governo, in quei Paesi non sono stati sovvertiti né l’ordine democratico né lo Stato di diritto;

b) soprattutto sono chiare ed esplicite le norme che dispongono un ruolo dei Pm diverso da quello la cui modifica, in Italia, viene tacciata di lesa maestà della giustizia.

Molto diverso è il caso dell’ordinamento giudiziario ungherese, da tempo osservato speciale da parte della Ue che vede in pericolo l’autonomia e l’indipendenza della funzione giudiziaria, proprio perché è messa in discussione la figura del giudice terzo. Anche in questo caso però le devianze si basano su ripetuti interventi legislativi.

Nel diritto ungherese, il Pm (Procuratore) è un’autorità costituzionalmente indipendente, distinta dalla magistratura ordinaria, guidata dal Procuratore Generale nominato dal Parlamento, con un sistema che mira a garantire l’applicazione della legge, ma che ha sollevato preoccupazioni sulla politicizzazione dell’organo giudiziario e del Pm stesso, visti i poteri del ministro della Giustizia sulla nomina e gestione dei procuratori. L’ufficio del Procuratore generale non fa parte della magistratura ordinaria. Il Procuratore Generale è eletto dal Parlamento, mentre i procuratori sono nominati dal Procuratore Generale, con percorsi di accesso simili alla magistratura.


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