Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’interno Matteo Salvini in relazione alla vicenda della nave della Guardia costiera Diciotti. La nave ha recuperato un gruppo di migranti e, dopo controverse vicende con Malta, ha ormeggiato al porto di Catania. Salvini, secondo le accuse della magistratura, avrebbe negato la tempestiva indicazione formale del “Place of safety” (il Luogo sicuro previsto dalla normativa internazionale per le persone soccorse in mare, cioè il luogo dove si conclude il soccorso e si garantisce la sicurezza delle persone); e lo avrebbe fatto in attesa della riunione a livello europeo chiamata a discutere del riparto dei migranti. La mancata indicazione formale del “Place of safety” avrebbe ritardato lo sbarco e quindi integrato una forzosa permanenza a bordo dei migranti, per alcuni giorni, riconducibile al reato di sequestro di persona. Le motivazioni essenziali dei giudici hanno alcuni aspetti critici.
1) Il Tribunale dei ministri ha negato che l’imbarcazione Diciotti possa essere stata considerata un “Luogo sicuro” ai sensi della legge internazionale, tale da consentire di considerare legittima la permanenza a bordo dei migranti; e ha ritenuto che una nave possa costituire un luogo sicuro, ma solo per il tempo strettamente necessario per procedere allo sbarco dei naufraghi nella destinazione finale a terra e non per alcuni giorni. Tali affermazioni lasciano perplessi. Per “Luogo sicuro” si intende un luogo in cui sia assicurata la sicurezza – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare, nonché, se si tratta di migranti, anche la tutela della condizione di richiedente asilo. Sembra ragionevole ritenere che una nave della guardia costiera, ancorata in un porto italiano, possa rappresentare un posto dove la sicurezza delle persone è garantita; e che, rispetto a tale evidenza, il fattore tempo non sia rilevante (una nave “sicura” non perde la sua connotazione col passare del tempo e tanto meno in pochi giorni, anche nell’ipotesi che un ritardo nello sbarco integri una violazione di norme sulla corretta gestione delle persone soccorse). Se si riconosce che la Diciotti, ancorata nel porto di Catania, era un “Luogo sicuro”, ai sensi della legge internazionale, la contestazione relativa al ritardo nell’indicare il formale “Luogo sicuro” perde consistenza; e può venir meno la consapevolezza della illegittimità delle proprie azioni da parte del ministro dell’interno, con ogni effetto sulla responsabilità penale.
2) Il Tribunale ha ritenuto che lo sbarco dei migranti non potesse costituire un problema di ordine pubblico, perché si era assistito ad altri numerosi sbarchi e poiché non c’erano informazioni sulla possibile presenza, tra i migranti, di persone pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale. Conseguentemente, secondo i magistrati, la decisione del ministro non sarebbe stata adottata per ragioni di ordine pubblico, rimesse alla sua responsabilità, bensì per la volontà politica di affrontare il problema della gestione dei flussi a livello europeo. Anche tali motivazioni suscitano dubbi: la valutazione del rapporto tra lo sbarco di un gruppo di migranti e l’ordine pubblico, salvo una ipotetica palese insensatezza, non appare suscettibile di sindacato giurisdizionale; il fatto che vi fossero stati altri sbarchi con modalità differenti, non sposta l’autonomia di valutazione relativa al caso Diciotti, tanto più che un governo insediato da poco può, ricercare nuove e migliori modalità di azione; l’eventuale violazione di regole di corretta gestione degli sbarchi non sembra idonea a incidere sulle ragioni di ordine pubblico; l’affermata mancanza di informazioni su migranti pericolosi a bordo della Diciotti non pare incompatibile con un attesa finalizzata ad avere tempo per ricevere eventuali informative circa persone pericolose a bordo, ed anzi può anche configurata, entro limiti ragionevoli, come una prassi prudente rispetto all’arrivo sul territorio nazionale di migranti sconosciuti da aree a rischio criminalità e terrorismo.
3) Per il Tribunale dei ministri, la condotta di Salvini non potrebbe integrare un “atto politico”, come tale insindacabile, poiché non avrebbe connotati di generalità, in quanto idonea a ledere direttamente e immediatamente la sfera soggettiva dei migranti; e costituirebbe invece un atto amministrativo con finalità politiche, come tale soggetto al controllo giurisdizionale. Se si accede a tale tesi, la condotta del ministro sarebbe in astratto sindacabile dalla magistratura, perché non costituirebbe un “atto politico”; ma, in concreto, sulla base delle norme costituzionali, potrebbe portare al processo solo nel caso in cui si accertasse che Salvini, a prescindere dalla natura giuridica degli atti posti in essere, abbia agito per motivazioni personali, e non per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo (in tal caso, infatti, dovrebbe essere negata l’autorizzazione a procedere). E la permanenza a bordo dei migranti, nella ricostruzione dei magistrati, risulta finalizzata ad evitare che i migranti si disperdano sul territorio, rendendo inutile lo sforzo di riparto europeo; e quindi riconducibile alla tutela del preminente interesse pubblico a una efficace gestione dei flussi migratori, d’intesa con gli altri Stati europei.
Ma, si potrebbe obiettare, se l’autorizzazione a procedere fosse negata si avallerebbe un reato con una decisione politica. Tale ragionamento non sarebbe corretto, dato che prima di una sentenza definitiva, nessuno può affermare se un reato sia stato effettivamente e giuridicamente compiuto: nei casi in cui si nega l’autorizzazione a procedere per la sussistenza di preminenti interessi confliggenti, la supposta responsabilità penale dell’inquisito non può essere né ipotizzata né tantomeno affermata, data la presunzione di innocenza; e la Camera interessata non può giudicare della fondatezza delle imputazioni penali per decidere se dare o non dare l’autorizzazione a procedere, posto che la competenza parlamentare riguarda solo la valutazione degli interessi costituzionali e di governo connessi all’atto incriminato.
In definitiva, la richiesta di autorizzazione a procedere si regge su alcune motivazioni opinabili, ma che comunque sono accessorie rispetto al tema centrale: valutare se Salvini abbia agito nell’interesse di governo. A ciascuno il suo: i magistrati hanno fatto il loro mestiere e hanno ritenuto sussistenti ipotesi di reato, chiedendo l’autorizzazione a procedere; la Camera interessata, senza entrare nel merito della responsabilità penale, a prescindere da problematiche giuridiche, è chiamata a valutare se, come sembra, le condotte incriminate siano riconducibili alla funzione di governo e a preminenti interessi pubblici.