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Perché (e come) si può sciogliere il groviglio dell’autonomia differenziata

autonomia differenziata, Sud Mezzogiorno, federalismo

Siamo in dirittura d’arrivo per l’accordo tra il governo e le prime tre Regioni (Veneto,Lombardia ed Emilia-Romagna) concernente l’attuazione del 3°comma dell’art.116 della Costituzione. Si tratta della parte piu innovativa del nuovo Titolo V della Costituzione che innovò l’originaria architettura costituzionale proprio in riferimento all’inserimento delle Regioni nelle Costituzione repubblicana.

Da allora non abbiamo mai avuto pace proprio per quel che concerne il rapporto tra Stato e Regioni da un lato, tra le Regioni a Statuto speciale (all’epoca non esisteva ancorala Regione Friuli-Venezia Giulia che nacque soltanto nel 1963 sulla base del memorandum d’intesa concernente il ricongiungimento di Trieste, ma non anche di Slovenia e Croazia) e Regioni a Statuto ordinario dall’altro, ed è infatti fin dall’inizio della vita costituzionale repubblicana che il rapporto tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario è stato tormentato.

Con il nuovo Titolo V si cerca in qualche modo di consentire alle Regioni ordinarie di accedere ad una sorta di regime intermedio tra il regime delle cinque Regioni a Statuto speciale e le quindici a Statuto ordinario. Ed è a tal fine molto significativo il fatto che l’articolo 116 in questione nomina espressamente le Regioni a Statuto speciale (tra l’altro con esplicita denominazione linguisticamente francese nel caso della Valle d’Aosta, e tedesca nel caso dell’Alto Adige chiamato anche Sud Tirol). Questa è dunque una primissima questione che può aiutare a dipanare almeno in parte il groviglio oggi alla vigilia di decisioni politiche molto significative.

Occorre a tal fine aver presente che le Regioni a Statuto ordinario furono attuate soltanto nel 197O, si che per oltre venti anni si visse in una sorta di lunghissimo regime transitorio con le sole Regioni a Statuto speciale funzionanti. Il contesto politico rimaneva quello che aveva dato origine alla Costituzione repubblicana, mentre il contesto economico rendeva evidente il tumultuoso passaggio dell’Italia da una struttura prevalentemente agricola ad una industriale, nella quale l’ordinamento regionale finiva con l’essere considerato di ostacolo per la formazione di un mercato autenticamente nazionale.

Occorre infatti una lettura non soltanto giuridica della questione, come dimostra la vicenda oggi in corso. In tutta la fase politica originaria infatti lo schema costituzionale originario non venne messo in discussione, si che le modifiche intercorse tra il 1948 e il 198O finirono con l’essere contenute nell’alveo costituzionale originario. La situazione cambia profondamente con l’avvento della Lega Nord. Si passa sempre più a discutere di federalismo, forzando in qualche modo lo stesso articolo 5 della Costituzione, che parla di “autonomie locali”.

In questo mutato contesto politico viene approvata in Parlamento la riforma costituzionale detta della “devolution”, fortemente caratterizzata in senso federalistico, come era avvenuto pochi anni prima proprio con l’approvazione (parlamentare nel marzo 2OO1 e referendaria nell’ottobre dello stesso anno) del nuovissimo Titolo V della Costituzione. Con l’avvento della Lega Nord si apre infatti la questione dell’unità nazionale, espressamente indicata nello stesso articolo 5 della Costituzione, che parla del riconoscimento delle autonomie locali da parte della Repubblica “una e indivisibile”. Il mutamento del contesto politico viene comunque contenuto in tutto l’arco che si è soliti definire della Seconda Repubblica.

E infatti con l’inizio di quest’ultima fase politica che la questione dell’autonomia speciale diviene una questione dell’unità nazionale. Ed è proprio l’attuazione del 3° comma dell’articolo 116 della Costituzione a porre la questione del modo di ripartire le risorse economiche tra le diverse Regioni a porre in evidenza il rapporto tra Nord e Sud non si tratta di una questione esplicitamente posta dal 3° comma dell’articolo in esame, ma dalle modalità finanziarie dell’attuazione del comma medesimo.

Viene infatti in evidenza la esplicita affermazione – da parte delle tre Regioni che hanno iniziato la procedura dell’intesa con lo Stato – della compartecipazione delle Regioni al gettito di quote di tributo erariali riferito al rispettivo territorio. Si tratta di una questione non già posta direttamente dal 3° comma considerato, ma da questo contenuto nel successivo 119 della Costituzione, espressamente anche se sinteticamente richiamato proprio dal 3° comma.

E la questione finanziaria si trasforma immediatamente in questione di eguale cittadinanza per quel che concerne i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come espressamente afferma la lettera “m” dell’articolo 117 della Costituzione nell’elenco delle funzioni legislative di esclusiva competenza statale. Il contesto politico attuale, pertanto, si trova caratterizzato dalla presenza decisiva al governo di due movimenti politici fortemente radicati l’uno al Nord l’altro al Sud dell’Italia anche se entrambi orientati a raccogliere consensi elettorali in tutto il Paese.

Tre in definitiva sono le questioni politiche che devono essere affrontate e risolte: il se delle autonomie speciali; il quante delle competenze da attribuire alle Regioni; il come della copertura finanziaria delle nuove spese. Quattro sono contestualmente le questioni costituzionalmente vincolanti: autonomie locali riconosciute; mantenimento della specialità di cinque Regioni; eguaglianza dei diritti civili e sociali di cittadinanza; copertura finanziaria delle nuove spese delle Regioni a statuto ordinario. Ci vorrebbe l’antico intuito di Sturzo che immaginava una Regione nella Nazione.

Sciogliere il groviglio è dunque certamente difficile, ma non impossibile: alla ricerca di questo equilibrio sono chiamati contestualmente la Lega di Salvini e i 5 Stelle di Di Maio. Occorre dunque ricercare una intesa tra le Regioni e il governo con la consapevolezza che sullo sfondo occorre una maggioranza assoluta di parlamentari.



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