A dieci giorni dal varo “salvo intese” del decreto sblocca cantieri, prende forma l’articolato del provvedimento con cui il governo intende tentare di riaccendere il motore del Pil. In queste ore stanno circolando diverse indicazioni circa il contenuto della bozza che dovrebbe finire giovedì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Bozza che per esempio prevede che gli appalti fino a 200 mila euro di valore possano essere assegnati con procedura negoziata dopo aver interpellato almeno dieci imprese per confrontare le loro offerte.
Con la legge di Bilancio 2019 il governo ha infatti alzato da 40 mila a 150 mila euro il tetto sotto il quale non è necessario fare un bando di gara, a patto che si confrontassero le proposte di tre operatori. Con questa nuova modifica la soglia salirebbe allo stesso livello su cui a dicembre il Movimento 5 Stelle aveva fatto muro (per poi arrivare a una mediazione con la Lega su quota 150 mila euro), ma si allargherebbe il perimetro della valutazione comparativa.
Un altro fronte, stavolta siamo al dl crescita, riguarda il fisco locale e cioè multe auto, Imu, Irap e Tasi. Anche le entrate che spettano a regioni e comuni potranno essere infatti condonate. Nella bozza del decreto visionata dall’Adnkronos, è stato infatti inserito l’articolo denominato Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali. La misura interessa i provvedimenti di ingiunzione o ruoli, notificati negli anni dal 2000 al 2017, e consente di pagare l’importo dovuto senza le sanzioni e gli interessi. I singoli enti potranno decidere se introdurre o meno le sanatorie.
Un’altra novità, e si torna allo sblocca cantieri, consiste nell’innalzamento dal 30 al 50% dell’importo complessivo del contratto della soglia per affidare i lavori in subappalto. Scatterà poi dopo 60 giorni il silenzio assenso per le autorizzazioni ai lavori per le valutazioni previste ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici per gli interventi che saranno richiesti dai commissari di governo per sbloccare e proseguire, ma anche rielaborare, progetti di opere pubbliche.
Infine arrivano limiti ai poteri dei commissari straordinari per i cantieri. Nella nuova bozza viene infatti indicato che ai commissari “individuabili anche nell’ambito delle società a prevalente capitale pubblico spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi”. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome, sostituisce dunque “ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale” vale il silenzio assenso”.