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Il vaccino deve diventare obbligatorio? Risponde Celotto

vaccino astrazeneca

La salute non è soltanto un diritto fondamentale dell’individuo, ma è anche interesse della collettività. Ma quali sono i limiti ben precisi? Visto che ormai abbiamo dosi di vaccino disponibili quasi per tutti, torna di attualità un dubbio: ma non si dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio, proprio per aumentare il tasso di vaccinazione? Ecco cosa dice la Costituzione

Abbiamo raggiunto i 34 milioni di italiani vaccinati, quasi 12 milioni con la doppia dose, per cui si inizia a parlare di vaccinare anche i ragazzi e gli adolescenti.

Eppure abbiamo circa 5 milioni, di cui 500 mila ultra ottentenni, di ultra sessantenni che non si sono ancora vaccinati. Molti di questi risultano nemmeno prenotati, per cui è evidente che non hanno almeno per ora intenzione di vaccinarsi.

Sappiamo che il Covid ha complicazioni soprattutto nella popolazione più anziana, per cui è pericoloso lasciare queste sacche di popolazione non vaccinata.

Visto che ormai abbiamo dosi di vaccino disponibili quasi per tutti, torna di attualità un dubbio: ma non si dovrebbe rendere il vaccino obbligatorio, proprio per aumentare il tasso di vaccinazione ?

Qui la Costituzione ci aiuta in modo chiaro.

L’art. 32, 2° comma dispone: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

È quindi evidente che una legge può obbligare a trattamenti sanitari e quindi anche a vaccinazioni di massa.

Il tutto discende dal fatto che la salute non è soltanto un diritto fondamentale dell’individuo, ma è anche interesse della collettività e, dunque, implica il “dovere dell’individuo di non ledere né mettere in pericolo con il proprio comportamento la salute altrui, secondo il principio per cui il proprio diritto trova limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del diritto degli altri” (sono parole della Corte costituzionale, sent. n. 218 del 1994).

Ma con limiti ben precisi.

In primo luogo, i trattamenti imposti per legge non possono comportare conseguenze negative per la salute di chi vi è assoggettato, salvo il limite delle conseguenze tollerabili in ragione della loro “temporaneità e scarsa entità” (sent. n. 309 del 1990 sempre della Corte costituzionale) e salvo eventuale indennizzo.

In secondo luogo, la limitazione cui viene sottoposta la libertà di autodeterminazione sulla propria salute varierà per intensità e proporzione rispetto al soddisfacimento delle esigenze della salute altrui, secondo un rapporto di proporzionalità che si risolve in un giudizio di bilanciamento tra valori, anche rispetto a forme di obiezione di coscienza.

In questi ambiti, la nostra legislazione già contiene tutta una serie di vaccinazioni obbligatorie, in forma “generale” o in forma “speciale”. Le prime rivolte a tutta la popolazione residente nel territorio italiano (normalmente nell’infanzia:  es. antidifterica; antipoliomielitica, antimorbillo-parotite-rosolia, antiepatite virale B e così via); le vaccinazioni “speciali”, invece, soltanto per  alcune categorie in ragione dell’attività svolta o per particolari circostanze (ad es. antitetanica, antitifica, antitubercolare e così via).

Nella nostra storia, abbiamo avuto anche vaccinazioni obbligatorie eccezionali, per epidemie improvvise, come accadde per il colera nell’estate del 1973, quando venne vaccinato un milione di persone in pochi giorni, anche con il supporto dei medici militari della Sesta Flotta Usa stanziata a Napoli.

Ora, rispetto al Covid il vaccino è stato reso obbligatorio soltanto per il personale sanitario (D.L. n. 44 del 2021). Ma penso proprio che nelle prossime settimane si discuterà molto di una obbligatorietà generale, nel rispetto delle garanzie costituzionali: previsione con legge, in maniera da coinvolgere il Parlamento in una scelta così importante, e rispetto della persona umana, per bilanciare correttamente tutti i valori in campo.

Ovviamente in uno stato democratico un vaccino obbligatorio non comporta la vaccinazione coatta, nel senso che si può sempre rifiutare il vaccino anche se obbligatorio. Solo che a quel punto il non vaccinato sarà sanzionato, anche nella piena libertà di circolazione, come peraltro già avviene oggi rispetto ai bambini non vaccinati.



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